| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Abruzzo | 
| Materia: | 5. servizi sociali | 
| Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria | 
| Data: | 15/01/1988 | 
| Numero: | 10 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Le indennità previste dall'art. 14 della Legge regionale n. 60 del 31 ottobre 1986 e successive modificazioni competono dal 1 gennaio 1987. | 
| Art. 2. Le indennità di carica mensile omnicomprensiva prevista dall'art. 15, primo comma della L.R. 14 maggio 1983, n. 25, è elevata, per i singoli membri del collegio dei revisori, a lire 700.000 [...] | 
| Art. 3. (Urgenza). | 
§ 5.1.58 - L.R. 15 gennaio 1988, n. 10.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 15 febbraio 1980, n. 10 e successive modificazioni (Adeguamento indennità ai revisori dei conti delle ULSS).
(B.U. n. 3 del 10 febbraio 1988).
     Le indennità previste dall'art. 14 della 
     Le indennità di carica mensile omnicomprensiva prevista dall'art. 15, primo comma della 
     Ai membri del collegio dei revisori competono altresì il rimborso delle spese e le indennità di missione secondo quanto stabilito dall'art. 13 della 
Art. 3. (Urgenza).
(Omissis).