Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 2. Agricoltura |
Capitolo: | 2.3 disciplina generale |
Data: | 09/12/1967 |
Numero: | 1156 |
Sommario |
Art. 1. Il decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, concernente la disciplina relativa ad alcuni prodotti oggetto della politica agricola della Comunità economica europea è convertito in legge con la [...] |
Art. 2. Per le importazioni definitive, effettuate a decorrere dal 1° luglio 1967 sulla base di dichiarazione doganale presentata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, la [...] |
§ 2.3.278 - Legge 9 dicembre 1967, n. 1156. [1]
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, concernente la disciplina relativa ad alcuni prodotti oggetto della politica agricola della Comunità economica europea.
(G.U. 13 dicembre 1967, n. 310)
Il
All'art. 1, il quarto comma è sostituito dal seguente:
"In relazione alla riduzione di prelievo e alla sovvenzione di cui all'art. 23, paragrafo 2, del citato Regolamento comunitario n. 120/67, per il granturco impiegato nella fabbricazione dell'amido è dovuto all'erario un importo pari all'ammontare della riduzione e della sovvenzione stesse. Detto importo è virtualmente riscosso mediante detrazione dall'ammontare della restituzione alla produzione di amido con impiego di granturco, dovuto a norma delle vigenti disposizioni comunitarie".
Per le importazioni definitive, effettuate a decorrere dal 1° luglio 1967 sulla base di dichiarazione doganale presentata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, la richiesta per la concessione delle sovvenzioni di cui all'art. 1, secondo comma, del
[1] Abrogata dall'art. 24 del