§ 2.2.50 - Legge 30 luglio 1957, n. 667.
Autorizzazione della spesa di L. 50.000.000.000 per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica e modifica dell'art. 42 del regio decreto 13 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.2 bonifica e miglioramento fondiario
Data:30/07/1957
Numero:667


Sommario
Art. 1.      E' autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per provvedere all'esecuzione di opere pubbliche di bonifica, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.
Art. 2.      Il comma primo dell'art. 42 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      All'onere di 3,5 miliardi di lire, derivante dalla applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1957-58 sarà provveduto mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto per [...]


§ 2.2.50 - Legge 30 luglio 1957, n. 667. [1]

Autorizzazione della spesa di L. 50.000.000.000 per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica e modifica dell'art. 42 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

(G.U. 8 agosto 1957, n. 197).

 

     Art. 1.

     E' autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per provvedere all'esecuzione di opere pubbliche di bonifica, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

     La spesa di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di:

 

lire

3,5

miliardi

per l'esercizio

finanziario

1957-58

"

4,5

"

"

"

1958-59

"

5

"

"

"

1959-60

"

7

"

"

"

1960-61

"

7,5

"

"

"

1961-62

"

7,5

"

"

"

1962-63

"

7,5

"

"

"

1963-64

"

7,5

"

"

"

1964-65

 

          Art. 2.

     Il comma primo dell'art. 42 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è sostituito dal seguente:

     "Quando il termine assegnato ai proprietari per la esecuzione delle opere di interesse dei loro fondi sia scaduto, o quando, prima della scadenza, già risulti impossibile l'esecuzione delle opere entro il termine stesso, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, obbliga il Consorzio ad eseguire le opere a spese dei proprietari, ovvero espropria gli immobili dei proprietari inadempienti a favore degli Enti di riforma agraria, dell'Ente di irrigazione di Puglia e Lucania, della Opera nazionale combattenti o altri enti similari".

 

          Art. 3.

     All'onere di 3,5 miliardi di lire, derivante dalla applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1957-58 sarà provveduto mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto per il medesimo esercizio nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per far fronte agli oneri dipendenti dai provvedimenti legislativi in corso.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.