§ 2.2.41 - Legge 11 febbraio 1952, n. 71.
Istituzione dell'Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.2 bonifica e miglioramento fondiario
Data:11/02/1952
Numero:71


Sommario
Art. 1.      E' istituito con sede in Firenze l'Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo.
Art. 2.      L'Ente di cui al precedente art. 1 è Istituto di sperimentazione agraria ai sensi del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, dalle cui norme è regolato ed è aggiunto alla tabella n. 1, allegata [...]


§ 2.2.41 - Legge 11 febbraio 1952, n. 71. [1]

Istituzione dell'Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo.

(G.U. 1 febbraio 1952, n. 53).

 

     Art. 1.

     E' istituito con sede in Firenze l'Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo.

     L'Istituto ha lo scopo di provvedere allo studio del suolo dal punto di vista fisico, chimico e biologico, onde trarne gli elementi tecnici ed economici atti a promuovere:

     a) la migliore utilizzazione del suolo stesso per l'incremento della produzione agraria nazionale;

     b) la conservazione del suolo e la sua difesa dalla erosione.

     Nel quadro delle attività indirizzate alla difesa del suolo, potranno altresì essere assegnati, all'Istituto compiti direttivi inerenti alla esistenza tecnica, alla propaganda, all'impianto di aree dimostrative, ai rilevamenti pedo-climatici delle varie regioni e zone del territorio nazionale.

 

          Art. 2.

     L'Ente di cui al precedente art. 1 è Istituto di sperimentazione agraria ai sensi del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, dalle cui norme è regolato ed è aggiunto alla tabella n. 1, allegata al decreto medesimo.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.