§ 2.1.10 – D.Lgs.Lgt. 9 aprile 1946, n. 212.
Modificazioni delle vigenti disposizioni sulla assicurazione di malattia per i lavoratori in agricoltura.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.1 assistenza e previdenza
Data:09/04/1946
Numero:212


Sommario
Art. 1.      Il contributo per l'assicurazione di malattia per i lavoratori agricoli non aventi qualifica impiegatizia, è stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 1946
Art. 2.      Le prestazioni da corrispondersi alle singole categorie di lavoratori agricoli e la misura della indennità giornaliera di malattia sono stabilite dalla tabella B annessa [...]
Art. 3.      Agli effetti delle prestazioni dell'assicurazione di malattia i lavoratori agricoli sono distinti nelle seguenti categorie
Art. 4.      Il diritto alle prestazioni dell'assicurazione di malattia per i lavoratori agricoli sorge con la iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R. decreto 24 settembre [...]
Art. 5.      Le prestazioni di cui al precedente decreto sono concesse per un periodo massimo di 180 giorni di malattia nel corso di un anno
Art. 6.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» del Regno


§ 2.1.10 – D.Lgs.Lgt. 9 aprile 1946, n. 212.

Modificazioni delle vigenti disposizioni sulla assicurazione di malattia per i lavoratori in agricoltura.

(G.U. 30 aprile 1946, n. 100, S.O.).

 

     Art. 1.

     Il contributo per l'assicurazione di malattia per i lavoratori agricoli non aventi qualifica impiegatizia, è stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 1946:

     a) per i salariati fissi, gli obbligati, i compartecipanti e i giornalieri di campagna, nella misura percentuale del guadagno medio annuale e in quella rapportata a giornata fissate nell'allegata tabella A

     b) per i coloni e mezzadri di età superiore ai 12 anni abitualmente addetti al fondo colonico, in quota capitaria annua nella aliquota giornaliera fissata nella allegata tabella A.

     Per i coloni parziari occupati nel fondo per meno di 120 giornate nel corso dell'anno agrario, il contributo è determinato, accertato e riscosso nella misura stabilita per i giornalieri di campagna in base al numero delle giornate corrispondente al presunto impiego di mano d'opera per ettaro-coltura, in conformità dei criteri stabiliti dal R. decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

     La percentuale del contributo e le corrispondenti aliquote, per giornate di lavoro possono essere annualmente modificate con decreto Luogotenenziale su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti il Comitato di sezione per l'agricoltura dell'Istituto nazionale per l'assistenza di malattia ai lavoratori e le organizzazioni nazionali sindacali interessate ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

     Il contributo è dovuto per metà a carico dei datori di lavoro e per metà a carico dei lavoratori, ferme restando le disposizioni a carattere provvisorio contenute nel decreto legislativo Luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142 [1].

 

          Art. 2.

     Le prestazioni da corrispondersi alle singole categorie di lavoratori agricoli e la misura della indennità giornaliera di malattia sono stabilite dalla tabella B annessa al presente decreto.

     La tabella può essere modificata mediante decreto Luogotenenziale su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti il Comitato di sezione per l'agricoltura dell'Istituto nazionale per l'assistenza di malattia ai lavoratori e le organizzazioni nazionali sindacali interessate, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della L. 31 gennaio 1926, n. 100.

     Le modalità, i limiti e i termini per la corresponsione delle prestazioni sono disciplinate con decreto luogotenenziale promosso dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti il Consiglio direttivo dell'Istituto suddetto e le organizzazioni nazionali su indicate nelle forme di cui agli articoli 1 e 3 della L. 31 gennaio 1926, n. 100.

 

          Art. 3.

     Agli effetti delle prestazioni dell'assicurazione di malattia i lavoratori agricoli sono distinti nelle seguenti categorie:

     a) salariati fissi e assimilati a contratto annuo;

     b) obbligati;

     c) braccianti o compartecipanti permanenti con occupazione presso aziende agricole per oltre 200 giornate all'anno;

     d) braccianti o compartecipanti abituali con occupazione presso aziende agricole da 151 a 200 giornate all'anno;

     e) braccianti o compartecipanti occasionali con occupazione presso aziende da 101 a 150 giornate all'anno;

     f) braccianti o compartecipanti eccezionali con occupazione presso aziende agricole da 51 a 100 giornate all'anno;

     g) coloni e mezzadri.

     I salariati fissi con contratto inferiore ad un anno sono equiparati ai braccianti in ragione della rispettiva frequenza di lavoro risultante dalla durata del contratto nel corso dell'anno agrario e da 26 giornate di occupazione presunta per ciascun mese di validità del contratto stesso.

     I coloni parziari sono equiparati ai braccianti ed ai compartecipanti con diritto alle prestazioni contemplate per le rispettive categorie di cui alle lettere e) ed f), qualora risultino occupati sul fondo per meno di 120 giornate nel corso dell'anno agrario.

     Sono considerati braccianti agricoli solo quei lavoratori che dedicano ai lavori agricoli più di 51 giornate all'anno.

 

          Art. 4.

     Il diritto alle prestazioni dell'assicurazione di malattia per i lavoratori agricoli sorge con la iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R. decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e decorre dalla data di validità degli elenchi medesimi.

     Negli elenchi nominativi sarà indicata la categoria alla quale il lavoratore agricolo appartiene.

     Cessa il diritto alle prestazioni con la cancellazione del lavoratore dagli elenchi nominativi e con lo scadere del periodo di validità degli elenchi in cui il lavoratore trovasi iscritto.

     E', tuttavia, consentita l'ammissione del lavoratore alle prestazioni di malattia mediante certificato del servizio per gli elenchi nominativi e per i contributi unificati in agricoltura che attesti la qualifica, risultante dagli atti, in base alla quale il lavoratore ha diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi. L'ammissione alle prestazioni decorre dalla data del rilascio del certificato [2].

     Con le modalità di cui al comma precedente è consentita, nel corso dell'anno agrario, la cancellazione dagli elenchi agli effetti delle prestazioni di malattia per motivi che importino la decadenza dal diritto alla iscrizione nell'elenco.

     La iscrizione negli elenchi e la cancellazione dagli stessi può essere richiesta alle commissioni comunali di cui all'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, anche dalle organizzazioni sindacali interessate.

 

          Art. 5.

     Le prestazioni di cui al precedente decreto sono concesse per un periodo massimo di 180 giorni di malattia nel corso di un anno.

     L'indennità giornaliera alle categorie che ne hanno diritto è concessa per le malattie di durata non inferiore a tre giorni semprechè perduri l'incapacità al lavoro e richieda le cure del medico.

     Alle donne assicurate compete una indennità giornaliera corrispondente a quella di malattia per un periodo di 15 giorni durante il parto e il puerperio.

 

          Art. 6.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» del Regno.

     Esso avrà effetto nei territori già restituiti all'Amministrazione italiana dal 1° maggio 1946, e nelle altre provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato dal giorno in cui vi venga reso esecutivo con decreto del Governo medesimo o, in mancanza, dal giorno del loro ritorno all'Amministrazione italiana.

 

 

Tabella A [3]

Contributi

Categorie

Contributo percentuale sul guadagno medio e quota capitaria annua

Contributi per giornata di lavoro

Salariati fissi uomini

L. 5 -

L. 16,50

Salariati fissi ragazzi e donne

L. 5 -

L. 12,50

Braccianti uomini

L. 5 -

L. 25 -

Bracciati ragazzi e donne

L. 5 -

L. 17,50

Coloni e mezzadri

L. 1.470 annue per unità lavorative

L. 6,13

 

 

Tabella B [4]

Prestazioni

Categorie

Prestazioni

Prestazioni ai familiari conviventi a carico

1)

Salariati fissi, assimilati, obbligati e braccianti o compartecipanti permanenti

Indennità:

Assist. sanitaria:

 

 

a) uomini L.150

generica

 

 

b) donne o ragazzi L. 100

ospedaliera

 

 

Assist. sanitaria:

specialistica

 

 

generica

 

 

 

ospedaliera

 

 

 

specialistica

 

 

 

farmaceutica

 

2)

Braccianti o compartecipanti abituali

Indennità:

Assist. sanitaria:

 

 

a) uomini L.150

generica

 

 

b) donne o ragazzi L. 100

ospedaliera

 

 

Assist. sanitaria:

specialistica

 

 

generica

 

 

 

ospedaliera

 

 

 

specialistica

 

 

 

farmaceutica

 

3)

Braccianti o compartecipanti occasionali

Indennità:

 

 

 

a) uomini L.100

 

 

 

b) donne o ragazzi L. 60

 

 

 

Assist. sanitaria:

 

 

 

generica

 

 

 

ospedaliera

 

 

 

specialistica

 

 

 

farmaceutica

 

4)

Braccianti o compartecipanti eccezionali

Indennità:

 

 

 

a) uomini L. 60

 

 

 

b) donne o ragazzi L. 40

 

 

 

Assist. sanitaria:

 

 

 

generica

 

 

 

ospedaliera

 

 

 

specialistica

 

5)

Coloni e mezzadri

Assist. sanitaria:

Assist. sanitaria:

 

 

generica

generica

 

 

ospedaliera

ospedaliera

 

 

specialistica

specialistica

 


[1] Comma così modificato dall'art. 1 del R.D.Lgs. 20 maggio 1946, n. 396.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 6 novembre 1995, n. 483 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede che l'ammissione alle prestazioni economiche di malattia decorre dalla data del rilascio del certificato d'urgenza, anziché dalla data della domanda del medesimo.

[3] Tabella così sostituita dal D.C.P.S. 9 settembre 1947, n. 981, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1947.

[4] Tabella così sostituita dal D.C.P.S. 9 settembre 1947, n. 981