Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 2. Agricoltura |
Capitolo: | 2.1 assistenza e previdenza |
Data: | 21/03/1953 |
Numero: | 220 |
Sommario |
Art. 1. A decorrere dal 1° luglio 1952, gli assegni familiari e i relativi contributi per il settore dell'agricoltura della Cassa unica degli assegni stessi sono determinati [...] |
Art. 2. Gli assegni familiari nella maggior misura prevista dalla allegata tabella B per i lavoratori non aventi qualifica impiegatizia sono corrisposti, per l'anno 1952, per un [...] |
Art. 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana |
§ 2.1.29 – L. 21 marzo 1953, n. 220.
Aumento della misura degli assegni familiari nei confronti dei lavoratori dell'agricoltura.
(G.U. 15 aprile 1953, n. 87).
A decorrere dal 1° luglio 1952, gli assegni familiari e i relativi contributi per il settore dell'agricoltura della Cassa unica degli assegni stessi sono determinati nelle misure previste dalla tabella B allegata alla presente legge vistata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
La misura degli assegni familiari e dei relativi contributi prevista per gli impiegati dalla tabella B allegata alla presente legge è comprensiva degli assegni familiari di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal
Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'art. 2 della
Gli assegni familiari nella maggior misura prevista dalla allegata tabella B per i lavoratori non aventi qualifica impiegatizia sono corrisposti, per l'anno 1952, per un numero di giornate corrispondenti alla metà di quelle attribuite per detto anno a ciascun lavoratore capofamiglia.
Per lo stesso anno 1952, il contributo previsto dalla allegata tabella B per i lavoratori non aventi qualifica impiegatizia è applicato mediante una addizionale al contributo per gli assegni familiari di cui al
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Tabella B
Assegni familiari e relativi contributi per l'agricoltura
A) Assegni giornalieri - (Da corrispondersi : 1) per gli impiegati, per i salariati fissi a contratto annuo e assimilati e per i compartecipanti collettivi, in ragione di 26 giornate per ciascun mese; 2) per i salariati fissi addetti o non addetti alle colture agrarie, con contratto inferiore ad un anno, ed assimilati in ragione, del numero delle giornate che si ottiene moltiplicando il numero dei mesi della durata del loro contratto per 26; 3) per gli obbligati o braccianti fissi addetti o non addetti alle colture agrarie, in ragione del numero annuo delle giornate di lavoro contrattualmente assegnate; 4) per gli avventizi o giornalieri di campagna addetti o non addetti alle colture agrarie e per i compartecipanti individuali, in ragione del numero complessivo delle giornate di presunta occupazione accertate o accertabili annualmente in ciascuna provincia nei loro riguardi a norma degli articoli 4 e 5 del
Aventi diritto |
Per ciascun figlio |
Per il coniuge |
Per ciascun ascendente |
Avventizi o giornalieri di campagna, compartecipanti individuali o collettivi, salariati fissi, obbligati e categorie assimilabili |
45 |
37 |
30 |
Impiegati |
110 |
70 |
55 |
B) Contributi - (a carico del datore di lavoro)
Categorie:
avventizi o giornalieri di campagna, compartecipanti individuali e collettivi, salariati fissi, obbligati (addetti e non addetti alle colture agrarie) e categorie assimilabili: misura lire 70 per giornata di lavoro;
impiegati: misura 22 per cento sulla retribuzione lorda.