Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 2. Agricoltura |
Capitolo: | 2.1 assistenza e previdenza |
Data: | 10/04/1952 |
Numero: | 360 |
Sommario |
Art. 1. I contributi di cui all'articolo unico del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modificazioni, dovuti per l'anno 1952, sono determinati ed [...] |
Art. 2. Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana |
§ 2.1.27 – D.P.R. 10 aprile 1952, n. 360.
Determinazione delle misure dei contributi agricoli unificati per l'anno 1952.
(G.U. 20 aprile 1952, n. 100).
I contributi di cui all'articolo unico del regio
Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.