§ 2.1.25 – D.P.R. 9 gennaio 1951, n. 16.
Determinazione delle misure dei contributi agricoli unificati per l'anno 1951.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.1 assistenza e previdenza
Data:09/01/1951
Numero:16


Sommario
Art. 1.      I contributi di cui all'articolo unico del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, dovuti per l'anno 1951, sono determinati nelle misure indicate nella tabella [...]
Art. 2.      Le misure dei contributi, come indicato nell'allegata tabella, si applicano alle giornate di lavoro accertate nei confronti delle singole aziende a norma del regio [...]
Art. 3.      Qualora durante l'anno 1951 si verificassero variazioni nella misura dei contributi previsti dal presente decreto ai sensi delle disposizioni che regolano le [...]
Art. 4.      Il contributo per gli assegni familiari nei confronti dei lavoratori non aventi qualifica impiegatizia nel settore dell'agricoltura della Cassa unica degli assegni [...]
Art. 5.      I concedenti dei fondi a mezzadria e colonia trattengono l'importo dei contributi dovuti eventualmente dal colono o mezzadro per conto dei dipendenti assunti per lavoro [...]
Art. 6.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana


§ 2.1.25 – D.P.R. 9 gennaio 1951, n. 16.

Determinazione delle misure dei contributi agricoli unificati per l'anno 1951.

(G.U. 30 gennaio 1951, n. 24).

 

     Art. 1.

     I contributi di cui all'articolo unico del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, dovuti per l'anno 1951, sono determinati nelle misure indicate nella tabella allegata al presente decreto e vistata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

 

          Art. 2.

     Le misure dei contributi, come indicato nell'allegata tabella, si applicano alle giornate di lavoro accertate nei confronti delle singole aziende a norma del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e delle relative disposizioni di attuazione.

     Nei confronti di quelle aziende nelle quali prestano la propria opera salariati fissi, il numero delle giornate da essi impiegate sarà considerato, ai fini della applicazione dei contributi, in 300. Ove i predetti salariati siano addetti promiscuamente alle colture ed al bestiame, tali giornate verranno detratte da quelle complessivamente attribuite all'azienda per la coltivazione dei fondi e per il bestiame. Ove, invece, siano addetti esclusivamente alle colture o esclusivamente al bestiame, le 300 giornate verranno detratte rispettivamente da quelle attribuite alle colture o al bestiame.

     Nei confronti delle aziende coloniche e mezzadrili, il numero delle giornate impiegate da ogni unità lavorativa del nucleo familiare sarà considerato, ai fini della applicazione dei contributi, in 240.

     I proprietari di terre affittate sono tenuti a corrispondere le quote previste nella allegata tabella per i salariati fissi ed i giornalieri di campagna, per ogni giornata di lavoro prestata da salariati fissi alle loro dipendenze e per ogni giornata di lavoro accertata a loro carico per le opere di miglioria e sistemazione del fondo, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 24 settembre 1940, n. 1949.

 

          Art. 3.

     Qualora durante l'anno 1951 si verificassero variazioni nella misura dei contributi previsti dal presente decreto ai sensi delle disposizioni che regolano le assicurazioni e le prestazioni, per le quali è prevista l'applicazione dei contributi medesimi, sarà provveduto con apposito successivo provvedimento alle correlative variazioni delle quote di contributo fissate dalla tabella allegata al presente decreto.

 

          Art. 4.

     Il contributo per gli assegni familiari nei confronti dei lavoratori non aventi qualifica impiegatizia nel settore dell'agricoltura della Cassa unica degli assegni stessi è determinato nella misura di L. 49 per ogni giornata di lavoro.

 

          Art. 5.

     I concedenti dei fondi a mezzadria e colonia trattengono l'importo dei contributi dovuti eventualmente dal colono o mezzadro per conto dei dipendenti assunti per lavoro di spettanza dello stesso colono o mezzadro.

 

          Art. 6.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

 

Misure contributive per l'anno 1951.

 

Specie dei contributi

Per ogni giornata di lavoro prestata da salariati fissi addetti o non addetti alle colture agrarie ed al bestiame

Per ogni giornata di lavoro prestata da giornalieri di campagna

Per ogni giornata di lavoro prestata da coloni e mezzadri

 

 

Uomo

Donna e ragazzo

Uomo

Donna e ragazzo

Uomo Donna e ragazzo

 

1)

Quota assicurazione malattia

27 -

21,76

32,80

25,80

11,29

 

2)

Quota invalidità e vecchiaia:

 

 

 

 

 

 

 

a) contributo base

0,54

0,27

0,54

0,27

-

 

 

b) contributo integrativo

8,27

4,14

8,27

4,14

-

 

 

c) contributo fondo solidarietà sociale

21,36

10,68

21,36

10,68

-

 

 

d) contributo caropane

3,15

3,15

3,15

3,15

-

 

3)

Tubercolosi:

 

 

 

 

 

 

 

a) contributo base

0,12

0,10

0,20

0,20

0,06

 

 

b) contributo integrativo

6,22

5,19

10,37

5,19

3,25

 

4)

Quota "E.N.A.O.L.I."

0,07

0,08

0,24

0,22

0,07

 

5)

Quota tutela maternità

2,43

1,95

2,95

2,32

-

 

6)

Quota assegni familiari

49 -

49 -

49 -

49 -

-

 

 

Totale

118,16

96,32

128,88

100,97

14,67

 

NB. - Il contributo per il Fondo di solidarietà sociale, previsto al n. 2, lettera c), è comprensivo della quota a carico del datore di lavoro e del lavoratore. A norma dell'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 689, relativo alla concessione di un assegno straordinario di contingenza ai pensionati della assicurazione obbligatoria per la invalidità, vecchiaia e superstiti, il contributo a carico del lavoratore è trattenuto dai datori di lavoro sulla retribuzione corrisposta. La quota a carico del lavoratore è di L. 7,12 per ogni giornata di lavoro uomo e di L. 3,56 per ogni giornata di lavoro donna e ragazzo.