§ 2.1.16 - D.Lgs.C.P.S. 9 settembre 1947, n. 981.
Modificazione della misura dei contributi e delle indennità giornaliere nella assicurazione di malattia per i lavoratori in agricoltura.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.1 assistenza e previdenza
Data:09/09/1947
Numero:981


Sommario
Art. 1.      Con effetto dal 1° luglio 1947, le tabelle A e B annesse al decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, sono sostituite rispettivamente dalle tabelle A e [...]
Art. 2.      Allo scopo di colmare il preesistente disavanzo della gestione del settore dei lavoratori in agricoltura saranno stabilite con altro decreto speciali aliquote [...]
Art. 3.      Le quote di contributo per ogni giornata di lavoro dovuto per l'anno 1947, risultanti dalla differenza tra la misura del contributo previsto dall'art. 1 e la misura [...]


§ 2.1.16 - D.Lgs.C.P.S. 9 settembre 1947, n. 981. [1]

Modificazione della misura dei contributi e delle indennità giornaliere nella assicurazione di malattia per i lavoratori in agricoltura.

(G.U. 2 ottobre 1947, n. 226).

 

     Art. 1.

     Con effetto dal 1° luglio 1947, le tabelle A e B annesse al decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, sono sostituite rispettivamente dalle tabelle A e B allegate al presente decreto e vistate, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dal Ministro per il tesoro.

 

          Art. 2.

     Allo scopo di colmare il preesistente disavanzo della gestione del settore dei lavoratori in agricoltura saranno stabilite con altro decreto speciali aliquote integrative di contributo da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 1949, ripartendo l'onere relativo in non più di tre anni.

 

          Art. 3.

     Le quote di contributo per ogni giornata di lavoro dovuto per l'anno 1947, risultanti dalla differenza tra la misura del contributo previsto dall'art. 1 e la misura stabilita dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 maggio 1947, n. 631, relativo alla determinazione delle misure dei contributi unificati in agricoltura dovuti per l'anno 1947, sono corrisposte dai datori di lavoro con le forme e nei termini previsti dagli art. 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 giugno 1947, n. 670, relativo all'adeguamento della misura degli assegni familiari in agricoltura.

     Le somme riscosse ai sensi del comma precedente sono attribuite con le modalità previste dal regio decreto-legge 24 settembre 1940, n. 1954, per il 97% all'Istituto nazionale di assicurazione di malattia e per il 3% al Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura a titolo di rimborso delle spese per l'accertamento e la riscossione dei contributi.

 

 

Tabella A

Contributi

 

CATEGORIE

Contributo percentuale sul guadagno medio e quota capitaria annua

Contributi per giornata di lavoro

Salariati fissi: uomini

L.

5-

L.

16,50

Salariati fissi: ragazzi e donne

"

5-

"

12,50

Braccianti: uomini

"

5-

"

25 —

Braccianti: ragazzi e donne

"

5-

"

17,50

Coloni e mezzadri

"

1470 annue per unità lavorativa

"

6,13

 

 

Tabella B

Prestazioni

 

CATEGORIE

Prestazioni

Prestazioni ai familiari conviventi a carico

1) Salariati fissi, assimilati, obbligati e braccianti o compartecipanti permanenti

Idennità:

 

 

Assistenza sanitaria

 

a) uomini

L.

150

generica

 

b) donne e ragazzi

L.

100

Assistenza sanitaria

 

 

 

 

ospedaliera

 

 

 

 

Assistenza sanitaria

 

Assist. sanitaria:

 

 

specialistica

 

generica

 

 

 

 

ospedaliera

 

 

 

 

specialistica

 

 

 

 

farmaceutica

 

 

 

2) Braccianti o compartecipanti abituali

Indennità:

 

 

Assistenza sanitaria

 

a) uomini

L.

150

generica

 

b) donne o ragazzi

L.

100

Assistenza sanitaria

 

 

 

 

ospedaliera

 

 

 

 

Assistenza sanitaria

 

Assist. sanitaria:

 

 

specialistica

 

generica

 

 

 

 

ospedaliera

 

 

 

 

specialistica

 

 

 

 

farmaceutica

 

 

 

3) Braccianti o compartecipanti occasionali

Indennità:

 

 

 

 

a) uomini

L.

100

 

 

b) donne o ragazzi

L.

60

 

 

Assist. sanitaria:

 

 

 

 

generica

 

 

 

 

ospedaliera

 

 

 

 

specialistica

 

 

 

 

farmaceutica

 

 

 

4) Braccianti o compartecipanti eccezionali

Indennità:

 

 

 

 

a) uomini

L.

60

 

 

b) donne o ragazzi

L.

40

 

 

 

 

 

 

 

Assist. sanitaria:

 

 

 

 

generica

 

 

 

 

ospedaliera

 

 

 

 

specialistica

 

 

 

5) Coloni e mezzadri

Assist. sanitaria:

 

 

 

 

generica

 

 

Assistenza sanitaria generica

 

ospedaliera

 

 

Assistenza sanitaria ospedaliera

 

specialistica

 

 

Assistenza sanitaria specialistica

 


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.