§ 2.1.15 – D.Lgs.C.P.S. 9 settembre 1947, n. 928.
Modificazioni all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.1 assistenza e previdenza
Data:09/09/1947
Numero:928


Sommario
Art. 1.      Per gli infortuni sul lavoro in agricoltura verificatisi dopo il 30 giugno 1947, le indennità giornaliere per inabilità temporanea assoluta sono corrisposte nelle [...]
Art. 2.      Per gli infortuni sul lavoro in agricoltura verificatisi dopo il 31 dicembre 1946, oltre alle indennità stabilite per i casi di inabilità permanente e di morte dalla [...]
Art. 3.      L'assegno temporaneo di carovita di cui all'articolo precedente, è corrisposto anche per gli infortuni sul lavoro avvenuti dopo il 31 dicembre 1945 ai titolari di [...]
Art. 4.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana


§ 2.1.15 – D.Lgs.C.P.S. 9 settembre 1947, n. 928. [1]

Modificazioni all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

(G.U. 26 settembre 1947, n. 221).

 

     Art. 1.

     Per gli infortuni sul lavoro in agricoltura verificatisi dopo il 30 giugno 1947, le indennità giornaliere per inabilità temporanea assoluta sono corrisposte nelle seguenti misure, in sostituzione di quelle fissate dalla tabella annessa al decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 85:

     per gli uomini dai 15 ai 65 anni compiuti L.100

     per le donne dai 15 ai 65 anni compiuti L. 70

     per gli uomini dai 12 ai 15 anni compiuti L. 50

     per le donne dai 12 ai 15 anni compiuti L. 40

 

          Art. 2.

     Per gli infortuni sul lavoro in agricoltura verificatisi dopo il 31 dicembre 1946, oltre alle indennità stabilite per i casi di inabilità permanente e di morte dalla tabella annessa al decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 85, è corrisposto, con decorrenza dal giorno successivo a quello di cessazione della inabilità temporanea o a quello della morte, un assegno temporaneo di carovita nelle seguenti misure:

     lire mille e duecento annue agli infortunati indennizzati per inabilità permanente di grado dal 40 al 49%;

     lire tremila e duecento annue agli infortunati indennizzati per inabilità permanente di grado dal 50 al 59%;

     lire cinquemila e seicento annue agli infortunati indennizzati per inabilità permanente di grado dal 60 al 69%;

     lire diecimila annue agli infortunati indennizzati per inabilità permanente di grado dal 70 al 79%;

     lire quattordicimila e quattrocento annue agli infortunati indennizzati per inabilità permanente di grado dall'80 all'89%;

     lire diciottomila e ottocento annue agli infortunati indennizzati per inabilità permanente di grado dal 90 al 99%;

     lire ventiquattromila annue agli infortunati indennizzati per inabilità permanente assoluta:

     lire trentamila annue agli infortunati indennizzati per inabilità permanente assoluta ai quali sia indispensabile altresì un'assistenza personale continuativa;

     lire sedicimila annue ai superstiti aventi diritto ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, se essi sono il coniuge in concorso con discendenti di età inferiore agli anni 15, oppure i soli discendenti di età inferiore agli anni 15, da ripartirsi in parti uguali fra loro. Quando però, per morte o raggiungimento del 15° anno di età dei discendenti, unico avente diritto rimane il coniuge, l'assegno di carovita è ridotto a L. 8.000;

     lire sedicimila annue al coniuge quando concorra con gli ascendenti oppure con i collaterali ai sensi del sopracitato art. 11, ripartendo L. 8.000 al coniuge e L. 8.000 agli ascendenti o ai collaterali in parti uguali fra loro;

     lire sedicimila annue agli ascendenti o ai collaterali quando non concorrano altri aventi diritto ai sensi del ricordato art. 11, da ripartirsi in parti uguali fra loro. Quando, però, per la morte di uno o più di detti aventi diritto rimane uno solo di essi, l'assegno di carovita è ridotto a L. 8.000;

     lire ottomila annue al solo coniuge o ad un solo ascendente o ad un solo collaterale avente diritto ai sensi dell'art. 11 sopra ricordato.

     L'assegno è corrisposto a rate posticipate semestrali, se l'importo mensile di esso spettante a ciascun avente diritto, è inferiore alle L. 300; a rate trimestrali se è inferiore alle L. 600 ma non alle 300; in rate mensili se non è inferiore alle L. 600.

 

          Art. 3.

     L'assegno temporaneo di carovita di cui all'articolo precedente, è corrisposto anche per gli infortuni sul lavoro avvenuti dopo il 31 dicembre 1945 ai titolari di rendita vitalizia in virtù dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 85.

 

          Art. 4.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.


[1] Ratificato dall'art. unico della L. 5 gennaio 1953, n. 35.