§ 2.1.9 – D.Lgs.Lgt. 8 febbraio 1946, n. 85.
Modificazioni all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.1 assistenza e previdenza
Data:08/02/1946
Numero:85


Sommario
Art. 1.      All'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, è sostituita alla lettera c), la seguente
Art. 2.      La tabella delle indennità per gli infortuni sul lavoro in agricoltura, annessa al decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, e modificata dalla legge 24 [...]
Art. 3.      Le indennità sono pagate in capitale: esse sono trattenute dall'istituto gestore dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura per essere convertite [...]
Art. 4.      L'istituto assicuratore, qualora ritenga di fare uso della facoltà consentita dall'ultimo comma dell'art. 11 del decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, numero [...]
Art. 5.      L'istituto assicuratore è tenuto a prestare a proprie spese nei casi d'infortunio sul lavoro e salvo quanto dispongono gli articoli 33 e 34 del regio decreto 17 agosto [...]
Art. 6.      L'istituto assicuratore, anche dopo la liquidazione della indennità, può disporre che l'infortunato si sottoponga a speciali cure mediche e chirurgiche, compresi gli [...]
Art. 7.      L'istituto assicuratore ha il diritto di controllare l'andamento delle cure in qualsiasi luogo esse siano praticate e di disporre il trasferimento dell'infortunato in [...]
Art. 8.      Se nel comune o nella provincia esistono medici o stabilimenti di cura preventivamente designati dall'istituto e resi noti dal medesimo a mezzo dell'autorità comunale e [...]
Art. 9.      Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale"


§ 2.1.9 – D.Lgs.Lgt. 8 febbraio 1946, n. 85.

Modificazioni all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

(G.U. 18 marzo 1946, n. 65).

 

     Art. 1.

     All'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, è sostituita alla lettera c), la seguente:

     c) i sovrastanti ai lavori di aziende agricole e forestali, qualora abbiano una rimunerazione media giornaliera, compresi i compensi in natura, da chiunque dovuti, non superiore a L. 150, calcolando l'anno per 300 giorni lavorativi.

 

          Art. 2.

     La tabella delle indennità per gli infortuni sul lavoro in agricoltura, annessa al decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, e modificata dalla legge 24 marzo 1921, n. 297, e dal decreto-legge 11 febbraio 1923, n. 432, è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

     Alle indennità stabilite per i casi di inabilità permanente e di morte va aggiunto un decimo quando i figli minori degli anni 15 siano da un a tre e due decimi quando siano più di tre.

     Nel caso di morte la ripartizione delle indennità fra gli aventi diritto, a norma dell'art. 11 del decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, sarà fatta dopo l'eventuale aggiunta dei decimi di cui al comma precedente.

     Le vedove che siano a capo di famiglia sono equiparate, per quanto riguarda la misura delle indennità, agli uomini.

 

          Art. 3.

     Le indennità sono pagate in capitale: esse sono trattenute dall'istituto gestore dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura per essere convertite in rendita vitalizia, quando questa risulti almeno di L. 2500 all'anno per gli uomini e di L. 1800 per le donne. La rendita vitalizia è stabilita in conformità della tariffa per la costituzione delle rendite vitalizie immediate, approvata col regio decreto 9 ottobre 1922, n. 1403.

 

          Art. 4.

     L'istituto assicuratore, qualora ritenga di fare uso della facoltà consentita dall'ultimo comma dell'art. 11 del decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, numero 1450, tratterrà la metà delle indennità liquidate e corrisponderà all'infortunato gli interessi sulla metà anzidetta nella misura del 5%, dalla data di accettazione della liquidazione fino al compimento del biennio dal giorno dell'infortunio o fino alla definizione del giudizio di revisione.

 

          Art. 5.

     L'istituto assicuratore è tenuto a prestare a proprie spese nei casi d'infortunio sul lavoro e salvo quanto dispongono gli articoli 33 e 34 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nella industria, le cure mediche e chirurgiche necessarie per tutta la durata della inabilità temporanea ed anche dopo la guarigione chirurgica, in quanto occorrano a recuperare la capacità lavorativa e con le stesse norme, modi e limiti di cui agli articoli 32, 33, 34, 36 del precitato regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765.

     Le cure predette sono dovute agli infortunati di cui alle lettere a) e c) dell'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, nonchè a quelli di cui alla lettera b) dello stesso articolo i quali si trovino in stato di bisogno. Agli infortunati di tale categoria che non si trovino in stato di bisogno sarà rimborsata la spesa per le cure mediche chirurgiche e protetiche nella misura che l'istituto avrebbe sostenuto se avesse dovuto provvedere direttamente alle cure stesse.

 

          Art. 6.

     L'istituto assicuratore, anche dopo la liquidazione della indennità, può disporre che l'infortunato si sottoponga a speciali cure mediche e chirurgiche, compresi gli atti operativi, quando siano ritenute utili per la restaurazione della sua capacità lavorativa.

     Durante il periodo delle cure e fin quando l'infortunato non possa attendere al proprio lavoro, l'istituto assicuratore liquida la indennità per l'inabilità temporanea senza limitazione di durata, qualora si tratti di lavoratore di cui alla lettera a) o c) dell'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, e sempre che il lavoratore stesso, per patto contrattuale, non abbia diritto a percepire, per un determinato periodo di astensione dal lavoro e durante tale periodo, tutta la remunerazione o parte di questa non inferiore alla metà.

     In caso di rifiuto dell'infortunato a sottostare alle cure di cui al 1° comma, si provvede a norma dell'articolo 32 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765.

     Sono applicabili per gli atti operativi di cui nel presente articolo le disposizioni dell'art. 33 del decreto precitato.

 

          Art. 7.

     L'istituto assicuratore ha il diritto di controllare l'andamento delle cure in qualsiasi luogo esse siano praticate e di disporre il trasferimento dell'infortunato in luogo di cura designato dall'istituto medesimo. A tale fine i luoghi di cura presso i quali le cure sono praticate ed i medici privati devono permettere tutti gli accertamenti disposti dall'istituto e fornire allo stesso tutte le notizie ed elementi da esso richiesti. In caso di contestazione si applicano le disposizioni di cui ai commi 2°, 3° e 4° dell'art. 32 del Regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765.

 

          Art. 8.

     Se nel comune o nella provincia esistono medici o stabilimenti di cura preventivamente designati dall'istituto e resi noti dal medesimo a mezzo dell'autorità comunale e l'infortunato si avvale di altro medico o stabilimento di cura, le spese relative sono a carico dell'infortunato, salvo quanto dispone il secondo comma del citato art. 33 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765.

 

          Art. 9.

     Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".

     Esso avrà effetto per gli infortuni verificatisi dopo il 31 dicembre 1945, nei territori già restituiti alla Amministrazione italiana e, nelle provinci ancora soggette al Governo Militare Alleato, per gli infortuni verificatisi dopo il giorno che sarà stabilito con disposizione del Governo medesimo o, in mancanza, per gli infortuni verificatisi dopo il giorno del loro riterno alla Amministrazione italiana.

 

 

Tabella delle indennità per gli infortuni sul lavoro in agricoltura

 

Eta' della vittima dell'infortunato

Indennita' una volta tanto

 

Uomini

Donne

Infortuni mortali:

 

 

dai 12 ai 15 anni compiuti

20.000

14.000

dai 15 ai 23 anni compiuti

38.000

19.000

dai 23 ai 55 anni compiuti

48.000

24.000

dai 55 ai 65 anni compiuti

28.000

14.000

Infortuni che producono inabilita' assoluta

 

 

dai 12 ai 15 anni compiuti

34.000

23.000

dai 15 ai 23 anni compiuti

48.000

28.000

dai 23 ai 55 anni compiuti

62.000

38.000

dai 55 ai 65 anni compiuti

38.000

19.000

Infortuni che producono inabilita' permanente parziale che diminuisca di piu' del 15% l'attitudine al lavoro

L'indennita' e' calcolata sulla base di quella stabilita per l'inabilita' permanente assoluta ridotta in proporzione alla residua attitudine al lavoro

 

Indennita' giornaliera

 

Uomini

Donne

Infortuni che producono inabilita' temporanea:

 

 

dai 12 ai 15 anni compiuti

15

10

dai 15 ai 65 anni compiuti

30

20