Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 29. Cooperazione internazionale |
Capitolo: | 29.3 cooperazione militare |
Data: | 16/04/2002 |
Numero: | 64 |
Sommario |
Art. 1. Termini relativi alla partecipazione militare italiana a operazioni internazionali. |
Art. 2. Trattamento economico. |
Art. 3. Disposizioni in materia contabile. |
Art. 4. Compagnia di fanteria rumena. |
Art. 5. Prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi. |
Art. 6. Cessione di materiali. |
Art. 7. Forze di completamento per l'Arma dei carabinieri. |
Art. 8. Disposizioni relative ai volontari in ferma delle Forze armate. |
Art. 9. Disposizioni di convalida. |
Art. 10. Copertura finanziaria. |
Art. 11. Entrata in vigore. |
§ 29.3.46 – D.L. 16 aprile 2002, n. 64. [1]
Disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali.
(G.U. 18 aprile 2002, n. 91).
Art. 1. Termini relativi alla partecipazione militare italiana a operazioni internazionali.
1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del
2. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, del
3. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del
4. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del
5. Il termine previsto dall'articolo 14 del
6 . Il termine previsto dall'articolo 14-bis del
7. Salvo quanto previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del
Art. 2. Trattamento economico.
1. L'indennità di missione prevista dall'articolo 2 del
2. Il trattamento economico aggiuntivo previsto dall'articolo 14, comma 3, del
Art. 3. Disposizioni in materia contabile.
1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del
Art. 4. Compagnia di fanteria rumena.
1. Per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del
Art. 5. Prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi.
1. Per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 12 del
Art. 6. Cessione di materiali.
1. Nell'ambito delle finalità previste dalla risoluzione 1378 adottata dal Consiglio di sicurezza dell'O.N.U. il 14 novembre 2001 e nei limiti temporali stabiliti dall'articolo 1, comma 4, il Ministero della difesa è autorizzato a cedere a titolo gratuito alle Forze armate afgane vestiario e materiale di casermaggio dismessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, entro il limite complessivo di Euro 480.000, materiale di autoprotezione individuale, telecomunicazioni e armamento leggero per l'addestramento e l'assistenza delle Forze di sicurezza afgane.
Art. 7. Forze di completamento per l'Arma dei carabinieri.
1. L'articolo 10 del
2. I provvedimenti di richiamo del personale dell'Arma dei carabinieri sono regolati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti dei contingenti annuali e dei relativi stanziamenti previsti dalla legge di bilancio per il reclutamento degli ufficiali di complemento e dei carabinieri ausiliari.
3. Per l'anno 2002, fatto salvo il programma di arruolamento di carabinieri in ferma quadriennale di cui all'articolo 21 della
4. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2002, recata dall'articolo 21 della
Art. 8. Disposizioni relative ai volontari in ferma delle Forze armate. [5]
1. All'articolo 12 del
a) al comma 2, dopo le parole: "comma 1", sono inserite le seguenti: (omissis);
b) al comma 5, dopo le parole: "comma 1", sono inserite le seguenti: (omissis);
c) al comma 8, dopo le parole: "di truppa”, sono inserite le seguenti: (omissis).
2. Le riserve dei posti per i volontari di truppa in ferma prefissata ed in ferma breve previste dall'articolo 18, comma 1, del
Nelle more dell'emanazione dei regolamenti previsti dall'articolo 18, comma 3, del medesimo
3. All'articolo 19, comma 1, del
Art. 9. Disposizioni di convalida.
1. Sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 10. Copertura finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, escluso l'articolo 7, valutati complessivamente in Euro 662.352.426, si provvede, per l'anno 2002, mediante utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 11. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dalla
[3] Comma così modificato dalla
[4] Comma così modificato dalla
[5] Articolo così sostituito dalla
[6] Comma così modificato dalla