Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 29. Cooperazione internazionale |
Capitolo: | 29.1 cooperazione economica |
Data: | 28/03/1991 |
Numero: | 106 |
Sommario |
Art. 1. 1. I crediti vantati dall'Italia nei confronti dei Paesi in via di sviluppo a più basso reddito e maggiormente indebitati, concessi a titolo di aiuto allo sviluppo a [...] |
Art. 2. 1. A decorrere dal 1991, l'attività di cooperazione allo sviluppo di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, nei confronti dei Paesi che beneficeranno nel 1991 e negli [...] |
Art. 3. 1. In attuazione degli accordi bilaterali e della delibera del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo di cui all'art. 1, il Ministro del tesoro [...] |
Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 29.1.93 - Legge 28 marzo 1991, n. 106. [1]
Disposizioni in materia di crediti concessi dall'Italia, a titolo di aiuto, a Paesi in via di sviluppo.
(G.U. 5 aprile 1991, n. 80)
1. I crediti vantati dall'Italia nei confronti dei Paesi in via di sviluppo a più basso reddito e maggiormente indebitati, concessi a titolo di aiuto allo sviluppo a norma delle leggi 24 maggio 1977, n. 227, 9 febbraio 1979, n. 38, 3 gennaio 1981, n. 7, 26 febbraio 1987, n. 49, possono essere annullati.
2. Possono formare oggetto di annullamento, totale o parziale, per ogni singolo Paese, le rate in conto capitale e in conto interessi, relative a crediti di aiuto per i quali sia stata già effettuata almeno una erogazione al 31 dicembre 1989.
3. Il Ministero degli affari esteri, previa delibera del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo che stabilisce le modalità e i criteri dell'annullamento e dell'eventuale completamento degli interventi finanziati con crediti d'aiuto, è autorizzato a provvedere alla stipula degli accordi bilaterali con i singoli Paesi che richiedono i benefici previsti dalla presente legge.
1. A decorrere dal 1991, l'attività di cooperazione allo sviluppo di cui alla
2. Il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo determina i settori e gli strumenti d'intervento prioritari per le iniziative finanziate successivamente agli accordi bilaterali di cui all'art. 1.
1. In attuazione degli accordi bilaterali e della delibera del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo di cui all'art. 1, il Ministro del tesoro autorizza, con proprio decreto, il Mediocredito centrale ad annullare le rate oggetto degli accordi predetti.
2. Con il decreto di cui al comma 1 saranno stabilite le modalità ed eventuali criteri di attuazione di quanto previsto dal medesimo comma 1.
3. A decorrere dall'anno finanziario immediatamente successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, la relazione annuale che il Ministro del tesoro è tenuto a predisporre in esecuzione dell'art. 4, comma 2, della
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Abrogata dall'art. 24 del