§ 14.4.162 - L. 24 febbraio 2006, n. 103.
Disposizioni concernenti iniziative volte a favorire lo sviluppo della cultura della pace.


Settore:Normativa nazionale
Materia:14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico
Capitolo:14.4 disciplina generale
Data:24/02/2006
Numero:103


Sommario
Art. 1.      1. Alla città di Rovereto che, evacuata nel 1915 dall'autorità austro-ungarica e distrutta successivamente dai bombardamenti dell'esercito italiano, ha fondato nel 1921 il Museo storico italiano [...]


§ 14.4.162 - L. 24 febbraio 2006, n. 103.

Disposizioni concernenti iniziative volte a favorire lo sviluppo della cultura della pace.

(G.U. 17 marzo 2006, n. 64)

 

Art. 1.

     1. Alla città di Rovereto che, evacuata nel 1915 dall'autorità austro-ungarica e distrutta successivamente dai bombardamenti dell'esercito italiano, ha fondato nel 1921 il Museo storico italiano della guerra ed ha realizzato nel 1924 la Campana dei caduti e della pace con il bronzo dei cannoni offerti dagli Stati partecipanti al primo conflitto mondiale, è conferito il titolo di «Città della pace», del quale può fregiare il proprio gonfalone.

     2. La città di Rovereto, attraverso la sua municipalità, in collaborazione con la Fondazione «Opera campana dei caduti», con l'Associazione «Museo storico italiano della guerra», con la provincia autonoma di Trento e con altri eventuali soggetti pubblici e privati, è autorizzata a:

     a) istituire un premio internazionale della pace da conferire a città o comunità che si sono distinte nella cultura della pace;

     b) organizzare periodicamente una conferenza internazionale delle culture e delle religioni del mondo;

     c) organizzare periodicamente un grande evento culturale o sportivo che coinvolga tutti i popoli del mondo.

     3. La Fondazione «Opera campana dei caduti» è accreditata presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite come «Campana della pace» fra le organizzazioni non governative. A tal fine il Governo promuove le necessarie iniziative volte a conferire detto accreditamento.

     4. La Fondazione «Opera campana dei caduti» è autorizzata ad istituire, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'«Istituto di scienze per la pace» con lo scopo di provvedere allo sviluppo degli studi storiografici, filosofici, teologici e di filosofia dell'economia propri della cultura della pace o a questa collegati, retto da un'associazione promossa dalla medesima Fondazione «Opera campana dei caduti».

     5. All'«Istituto di scienze per la pace» possono concorrere la provincia autonoma di Trento, il comune di Rovereto, l'Istituto trentino di cultura, l'Associazione «Museo storico italiano della guerra», l'Associazione «Accademia roveretana degli Agiati», l'«Istituto della carita», fondato da Antonio Rosmini, e altri istituti pubblici o privati anche a carattere internazionale. L'Università degli studi di Trento può partecipare ai sensi dell'articolo 34 del proprio statuto, emanato con decreto rettorale 30 aprile 2004, n. 316.

     6. Ai sensi dell'articolo 17 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, alla provincia autonoma di Trento è attribuita la potestà di emanare norme legislative per l'attuazione di quanto previsto dai commi 2, 4 e 5 del presente articolo.