Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico |
Capitolo: | 14.4 disciplina generale |
Data: | 10/04/1979 |
Numero: | 126 |
Sommario |
Art. 1. Per i soggetti ai quali sia stata notificata l'ordinanza di sgombero prevista dall'art. 7 della legge 17 maggio 1952, n. 619, ai fini del risanamento dei rioni "Sassi" di Matera, e che abbiano [...] |
Art. 2. Il termine di dieci anni di cui al terzo comma dell'art. 14 della legge 17 maggio 1952, n. 619, decorre dalla data della effettiva immissione nel possesso dell'alloggio assegnato. |
§ 14.4.133 - Legge 10 aprile 1979, n. 126. [1]
Interpretazione autentica di alcune norme della legge 17 maggio 1952, n. 619, in materia di risanamento dei rioni "Sassi" di Matera.
(G.U. 23 aprile 1979, n. 112)
Per i soggetti ai quali sia stata notificata l'ordinanza di sgombero prevista dall'art. 7 della
La cessione in proprietà degli alloggi ai soggetti di cui al comma precedente è disciplinata dai criteri di cui alla
Il termine di dieci anni di cui al terzo comma dell'art. 14 della
[1] Abrogata dall'art. 24 del