§ 14.4.133 - Legge 10 aprile 1979, n. 126.
Interpretazione autentica di alcune norme della legge 17 maggio 1952, n. 619, in materia di risanamento dei rioni "Sassi" di Matera.


Settore:Normativa nazionale
Materia:14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico
Capitolo:14.4 disciplina generale
Data:10/04/1979
Numero:126


Sommario
Art. 1.      Per i soggetti ai quali sia stata notificata l'ordinanza di sgombero prevista dall'art. 7 della legge 17 maggio 1952, n. 619, ai fini del risanamento dei rioni "Sassi" di Matera, e che abbiano [...]
Art. 2.      Il termine di dieci anni di cui al terzo comma dell'art. 14 della legge 17 maggio 1952, n. 619, decorre dalla data della effettiva immissione nel possesso dell'alloggio assegnato.


§ 14.4.133 - Legge 10 aprile 1979, n. 126. [1]

Interpretazione autentica di alcune norme della legge 17 maggio 1952, n. 619, in materia di risanamento dei rioni "Sassi" di Matera.

(G.U. 23 aprile 1979, n. 112)

 

     Art. 1.

     Per i soggetti ai quali sia stata notificata l'ordinanza di sgombero prevista dall'art. 7 della legge 17 maggio 1952, n. 619, ai fini del risanamento dei rioni "Sassi" di Matera, e che abbiano avuto assegnato un alloggio dalla commissione di cui all'art. 10 della predetta legge, si applicano le disposizioni recate dal terzo comma dell'art. 52 della legge 5 agosto 1978, n. 457, modificativo dell'art. 27 della legge 8 agosto 1977, n. 513.

     La cessione in proprietà degli alloggi ai soggetti di cui al comma precedente è disciplinata dai criteri di cui alla legge 17 maggio 1952, n. 619;

 

          Art. 2.

     Il termine di dieci anni di cui al terzo comma dell'art. 14 della legge 17 maggio 1952, n. 619, decorre dalla data della effettiva immissione nel possesso dell'alloggio assegnato.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.