Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico |
Capitolo: | 14.4 disciplina generale |
Data: | 06/05/1997 |
Numero: | 117 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta un piano straordinario inteso all'installazione, [...] |
Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...] |
§ 14.4.82 - D.L. 6 maggio 1997, n. 117. [1]
Interventi straordinari per il potenziamento degli impianti di prevenzione e sicurezza a tutela del patrimonio culturale.
(G.U. 7 maggio 1997, n. 104).
1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta un piano straordinario inteso all'installazione, all'adeguamento ed alla modernizzazione degli impianti di prevenzione e di sicurezza a tutela del patrimonio architettonico, archeologico, artistico-storico, bibliografico e archivistico pubblico e privato, anche mediante l'utilizzo di sistemi antitaccheggio prioritariamente rivolti alla tutela del patrimonio bibliografico, nonché per la predisposizione degli strumenti programmatici intesi all'individuazione dei rischi afferenti i beni culturali. Il piano indica le quote di finanziamento da assegnare a ciascuna soprintendenza, o altro istituto dipendente [2].
2. Per la predisposizione del piano di cui al comma 1, gli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali propongono ai rispettivi uffici centrali il programma degli interventi da realizzare. Le proposte hanno riferimento ad interventi per l'installazione, l'integrazione e l'adeguamento di impianti di prevenzione e di sicurezza anche dei beni appartenenti agli enti pubblici, ai privati, previa dimostrazione della impossibilità a provvedervi a proprie spese e con assunzione degli oneri di manutenzione e gestione degli impianti, nonché agli enti ed istituzioni ecclesiastiche in conformità all'intesa tra il Ministro per i beni culturali e ambientali e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche di cui al
3. Le proposte di cui al comma 2 possono riguardare anche interventi non diretti dello Stato sui beni culturali non statali, per i quali sono concessi contributi fino all'importo massimo del settanta per cento della spesa riconosciuta. Gli oneri di manutenzione e gestione degli impianti sono a carico del beneficiario del contributo.
4. Agli interventi del piano di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 7 del
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero per i beni culturali e ambientali organizza corsi di formazione per il personale tecnico e di vigilanza con particolare riferimento alla sicurezza del lavoro anche nei cantieri mobili.
6. In attesa della riorganizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali e ferme restando le attuali dotazioni organiche, è istituito, alle dirette dipendenze del Ministro, il Servizio tecnico per la sicurezza con compiti di coordinamento, consulenza ed ispettivi inerenti la sicurezza del patrimonio culturale cui è preposto il dirigente di cui all'articolo 49 del
7. Per l'attuazione del piano di cui al comma 1 ed al fine di assicurare la migliore funzionalità degli uffici periferici, il Ministro per i beni culturali e ambientali individua, con proprio decreto, venti soprintendenze, o altri istituti, presso i quali collocare altrettante unità di personale amministrativo, di qualifica funzionale non inferiore alla ottava o equiparati, nel triennio dal 1997 al 1999.
8. Le unità di personale, appartenenti ad amministrazioni pubbliche statali e non statali esistenti nelle regioni interessate, sono collocate in posizione di comando presso le soprintendenze o gli istituti di cui al comma 7, previo consenso del personale e sulla base delle comunicazioni di disponibilità che le amministrazioni interpellate dovranno fornire al Ministero per i beni culturali e ambientali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto [2].
9. Per la realizzazione del piano i soprintendenti e i direttori degli altri istituti interessati effettuano operazioni finanziarie, secondo criteri di uniformità, a carico delle entrate di cui alla
9 bis. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 è autorizzata l'apertura di contabilità speciali di cui al comma 8 dell'articolo 3 del
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dalla
[2] Comma così modificato dalla
[2] Comma così modificato dalla
[2] Comma così modificato dalla
[2] Comma così modificato dalla
[3] Comma aggiunto dalla