Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico |
Capitolo: | 14.4 disciplina generale |
Data: | 12/06/1984 |
Numero: | 227 |
Sommario |
Art. 1. Ai fini della prosecuzione degli interventi previsti dalla legge 25 maggio 1978, n. 230, è disposto, a favore della regione Umbria, un contributo speciale di lire 12 miliardi per il 1984 e di [...] |
Art. 2. Ai fini della adozione di un provvedimento legislativo organico relativo alle opere di consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi ed altresì per il consolidamento e restauro del [...] |
Art. 3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 20 miliardi per l'esercizio finanziario 1984, si provvede mediante corrispondente riduzione del Cap. 9001 dello stato di [...] |
§ 14.4.45 - L. 12 giugno 1984, n. 227. [1]
Rifinanziamento della legge 25 maggio 1978, n. 230, riguardante il consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi.
(G.U. 18 giugno 1984, n. 166).
Ai fini della prosecuzione degli interventi previsti dalla
Per studi, progettazioni e primi interventi atti ad affrontare la situazione di grave dissesto strutturale del duomo di Orvieto e di altri edifici storici ed artistici nonché delle mura di cinta di Orvieto e di Todi, è altresì autorizzata la spesa di lire 1 miliardo, per ciascuno degli anni 1984 e 1985, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali ed ambientali.
Ai fini della adozione di un provvedimento legislativo organico relativo alle opere di consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi ed altresì per il consolidamento e restauro del duomo di Orvieto e degli altri edifici storici ed artistici nonché delle mura di cinta di Orvieto e di Todi, la regione Umbria ed il Ministero per i beni culturali ed ambientali, per la parte di sua competenza, provvederanno, entro il 31 marzo 1985, alla predisposizione di idonei programmi e progetti.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 20 miliardi per l'esercizio finanziario 1984, si provvede mediante corrispondente riduzione del Cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio finanziario.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 24 del