§ 14.3.11 - L. 18 febbraio 1963, n. 243.
Provvidenze in favore della biblioteca italiana per i ciechi "Regina Margherita" e del "Centro nazionale del libro parlato".


Settore:Normativa nazionale
Materia:14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico
Capitolo:14.3 biblioteche
Data:18/02/1963
Numero:243


Sommario
Art. 1.      Con decorrenza dall'esercizio finanziario 1962-63 sono stanziati venti milioni annui per il funzionamento e l'attività della Biblioteca italiana per i ciechi "Regina Margherita" di Monza, ente [...]
Art. 2.      Con pari decorrenza verrà erogata la somma di dieci milioni annui per il funzionamento del "Centro nazionale del libro parlato" organizzato dalla sede centrale dell'Unione italiana dei ciechi.
Art. 3.      All'onere di lire 30 milioni derivanti dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1962-63, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 170 dello stato di [...]


§ 14.3.11 - L. 18 febbraio 1963, n. 243. [1]

Provvidenze in favore della biblioteca italiana per i ciechi "Regina Margherita" e del "Centro nazionale del libro parlato".

(G.U. 21 marzo 1963, n. 77).

 

Art. 1.

     Con decorrenza dall'esercizio finanziario 1962-63 sono stanziati venti milioni annui per il funzionamento e l'attività della Biblioteca italiana per i ciechi "Regina Margherita" di Monza, ente morale istituito con decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1951, n. 974.

 

     Art. 2.

     Con pari decorrenza verrà erogata la somma di dieci milioni annui per il funzionamento del "Centro nazionale del libro parlato" organizzato dalla sede centrale dell'Unione italiana dei ciechi.

 

     Art. 3.

     All'onere di lire 30 milioni derivanti dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1962-63, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 170 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio medesimo e a carico dei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.