Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 12. Banche e istituti di credito |
Capitolo: | 12.9 monte di credito su pegno |
Data: | 03/06/1938 |
Numero: | 778 |
Sommario |
Art. unico. E' convertito in legge il regio decreto-legge 24 febbraio 1938–XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle casse di risparmio e dei monti di pegno di prima [...] |
§ 12.9.a - Legge 3 giugno 1938, n. 778. [1]
Conversione in legge, con modificazione, del regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle casse di risparmio e dei monti di pegno di prima categoria.
(G.U. 22 giugno 1938, n. 140).
E' convertito in legge il regio decreto-legge 24 febbraio 1938–XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle casse di risparmio e dei monti di pegno di prima categoria, colla seguente modificazione:
All'art. 4 è aggiunto il seguente comma:
"Tuttavia il comitato dei ministri, di cui all'art. 12 del regio decreto-legge 12 marzo 1936–XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938XVI, n. 141, può eccezionalmente consentire, previo parere favorevole del ministro per l'interno o del ministro segretario del partito, secondo che si tratti di carica politica la quale rientri nella competenza dell'uno ovvero dell'altro ministro, che conservino o assumano uno degli uffici indicati nei comma precedenti persone che, per la carica politica anzidetta, non potrebbero essere nominate agli uffici medesimi".
[1] Abrogata dall'art. 24 del