§ 12.9.a - Legge 3 giugno 1938, n. 778.
Conversione in legge, con modificazione, del regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle casse di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:12. Banche e istituti di credito
Capitolo:12.9 monte di credito su pegno
Data:03/06/1938
Numero:778


Sommario
Art. unico.      E' convertito in legge il regio decreto-legge 24 febbraio 1938–XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle casse di risparmio e dei monti di pegno di prima [...]


§ 12.9.a - Legge 3 giugno 1938, n. 778. [1]

Conversione in legge, con modificazione, del regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle casse di risparmio e dei monti di pegno di prima categoria.

(G.U. 22 giugno 1938, n. 140).

 

 

     Art. unico.

     E' convertito in legge il regio decreto-legge 24 febbraio 1938–XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle casse di risparmio e dei monti di pegno di prima categoria, colla seguente modificazione:

     All'art. 4 è aggiunto il seguente comma:

     "Tuttavia il comitato dei ministri, di cui all'art. 12 del regio decreto-legge 12 marzo 1936–XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938XVI, n. 141, può eccezionalmente consentire, previo parere favorevole del ministro per l'interno o del ministro segretario del partito, secondo che si tratti di carica politica la quale rientri nella competenza dell'uno ovvero dell'altro ministro, che conservino o assumano uno degli uffici indicati nei comma precedenti persone che, per la carica politica anzidetta, non potrebbero essere nominate agli uffici medesimi".


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.