§ 12.8.2 - D.L. 5 luglio 1971, n. 428.
Aumento del fondo di rotazione per la ricerca applicata presso l'Istituto mobiliare italiano.


Settore:Normativa nazionale
Materia:12. Banche e istituti di credito
Capitolo:12.8 i.m.i
Data:05/07/1971
Numero:428


Sommario
Art. 1.      L'autorizzazione di spesa destinata alla ricerca applicata, di cui all'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, è elevata da 100 a 150 miliardi di lire. L'ulteriore somma di lire 50 miliardi [...]
Art. 2.      Per la copertura della spesa derivante dal precedente articolo, il Ministro per il tesoro è autorizzato ad emettere negli anni 1971 e 1972 certificati speciali di credito per un ricavo netto [...]
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge


§ 12.8.2 - D.L. 5 luglio 1971, n. 428. [1]

Aumento del fondo di rotazione per la ricerca applicata presso l'Istituto mobiliare italiano.

(G.U. 6 luglio 1971, n. 168).

 

Art. 1.

     L'autorizzazione di spesa destinata alla ricerca applicata, di cui all'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, è elevata da 100 a 150 miliardi di lire. L'ulteriore somma di lire 50 miliardi sarà versata sul fondo speciale costituito presso l'Istituto mobiliare italiano ai sensi del citato articolo.

 

     Art. 2.

     Per la copertura della spesa derivante dal precedente articolo, il Ministro per il tesoro è autorizzato ad emettere negli anni 1971 e 1972 certificati speciali di credito per un ricavo netto complessivo di lire 50 miliardi.

     Per la emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e modalità di cui agli articoli 9 e 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267.

     Agli oneri derivanti dall'emissione e dal collocamento dei certificati di credito, nonché dagli interessi relativi, per l'anno 1971 si farà fronte con riduzione del capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, negli anni finanziari 1971 e 1972, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge con L. 4 agosto 1971, n. 588.