§ 12.7.1 - D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 481.
Attuazione della direttiva (CEE) n. 646/89, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:12. Banche e istituti di credito
Capitolo:12.7 fondazioni bancarie
Data:14/12/1992
Numero:481


Sommario
Art. 43.  Enti conferenti.
Art. 44. 
Art. 45.  Attuazione delle norme comunitarie.
Art. 49.  Norme abrogate.
Art. 50.  Entrata in vigore.


§ 12.7.1 - D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 481. [1]

Attuazione della direttiva (CEE) n. 646/89, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva (CEE) n. 780/77.

(G.U. 17 dicembre 1992, n. 296- S.O.).

 

 

     Artt. 1. – 42. [2].

 

Capo VIII

DISPOSIZIONI VARIE

 

Art. 43. Enti conferenti.

     1. Il comma 2 dell'art. 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Dopo il comma 2 dell'art. 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

     3. Dopo il comma 2 dell'art. 21 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 44. [3]

 

     Art. 45. Attuazione delle norme comunitarie.

     1. Nei limiti dei poteri loro attribuiti dall'ordinamento, il Ministro del tesoro, il CICR e la Banca d'Italia recepiscono le modificazioni apportate alla direttiva 89/646/CEE ai sensi dell'art. 22 della medesima direttiva.

 

     Artt. 46. – 48. [4]

 

     Art. 49. Norme abrogate.

     1. – 4. [5].

     5. Dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 1990, n. 218, sono soppresse le parole "nel rispetto della distinzione tra enti che raccolgono risparmio a breve termine ed enti che hanno per oggetto la raccolta del risparmio a medio e lungo termine".

     6. Dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, sono soppresse le parole "nel rispetto della distinzione tra enti che raccolgono risparmio a breve termine ed enti che raccolgono il risparmio a medio e lungo termine".

     7. [6].

 

     Art. 50. Entrata in vigore. [7]


[1] Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ad eccezione degli artt. 43, 45 e 49, commi 5 e 6.

[2] Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ad eccezione degli artt. 43, 45 e 49, commi 5 e 6.

[3] Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ad eccezione degli artt. 43, 45 e 49, commi 5 e 6.

[4] Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ad eccezione degli artt. 43, 45 e 49, commi 5 e 6.

[5] Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ad eccezione degli artt. 43, 45 e 49, commi 5 e 6.

[6] Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ad eccezione degli artt. 43, 45 e 49, commi 5 e 6.

[7] Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ad eccezione degli artt. 43, 45 e 49, commi 5 e 6.