Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 12. Banche e istituti di credito |
Capitolo: | 12.7 fondazioni bancarie |
Data: | 14/12/1992 |
Numero: | 481 |
Sommario |
Art. 43. Enti conferenti. |
Art. 44. |
Art. 45. Attuazione delle norme comunitarie. |
Art. 49. Norme abrogate. |
Art. 50. Entrata in vigore. |
§ 12.7.1 - D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 481. [1]
Attuazione della direttiva (CEE) n. 646/89, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva (CEE) n. 780/77.
(G.U. 17 dicembre 1992, n. 296- S.O.).
Artt. 1. – 42. [2].
Capo VIII
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 43. Enti conferenti.
1. Il comma 2 dell'art. 11 del
(Omissis).
2. Dopo il comma 2 dell'art. 12 del
(Omissis).
3. Dopo il comma 2 dell'art. 21 del
(Omissis).
Art. 45. Attuazione delle norme comunitarie.
1. Nei limiti dei poteri loro attribuiti dall'ordinamento, il Ministro del tesoro, il CICR e la Banca d'Italia recepiscono le modificazioni apportate alla
Artt. 46. – 48. [4]
Art. 49. Norme abrogate.
1. – 4. [5].
5. Dall'art. 1, comma 1, della
6. Dall'art. 1, comma 1, del
7. [6].
[1] Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 161 del
[2] Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 161 del
[3] Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 161 del
[4] Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 161 del
[5] Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 161 del
[6] Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 161 del
[7] Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 161 del