§ 12.6.2a - D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.
Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia


Settore:Normativa nazionale
Materia:12. Banche e istituti di credito
Capitolo:12.6 disciplina generale
Data:04/08/1999
Numero:342


Sommario
Art. 1.  Comitato interministeriale per il credito e il risparmio: composizione
Art. 2.  Raccolta del risparmio da parte di società cooperative
Art. 3.  Autorizzazione dell'attività bancaria
Art. 4.  Ammissione a socio di banca popolare
Art. 5.  Ammissione a socio di banca di credito cooperativo
Art. 6.  Credito fondiario: estinzione anticipata
Art. 7.  Garanzie relative al credito agrario e peschereccio
Art. 8.  Finanziamenti alle imprese: costituzione di privilegi
Art. 9.  Finanziamenti agevolati e gestione di fondi pubblici
Art 10.  Credito su pegno
Art. 11.  Sostituzione della rubrica dell'articolo 52 t.u.
Art. 12.  Cessione di rapporti giuridici
Art. 13.  Requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale delle società finanziarie capogruppo
Art. 14.  Vigilanza ispettiva
Art. 15.  Requisiti di onorabilità degli organi dell'amministrazione straordinaria
Art. 16.  Gestione provvisoria
Art. 17.  Accertamento del passivo: rettifica di citazione
Art. 18.  Liquidazione dell'attivo: coordinamento con la modifica dell'articolo 58 t.u.
Art. 19.  Restituzioni e riparti
Art. 20.  Elenco generale: coordinamento con il decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319
Art. 21.  Elenco speciale
Art. 22.  Cancellazione dall'elenco generale: coordinamento con il decreto legislativo n. 319 del 1998
Art. 23.  Pubblicità delle condizioni contrattuali
Art. 24.  Comunicazioni periodiche alla clientela
Art. 25.  Modalità di calcolo degli interessi
Art. 26.  Regole generali in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali
Art. 27.  Controlli in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali
Art. 28.  Abusiva attività finanziaria
Art. 29.  Abusivismo bancario e finanziario: denunzia al pubblico ministero
Art. 30.  Abuso di denominazione bancaria: depenalizzazione
Art. 31.  Aggiotaggio bancario: rettifica di citazione
Art. 32.  Comunicazioni relative alle partecipazioni al capitale di banche, di società appartenenti a un gruppo bancario e di intermediari finanziari: adeguamento dell'importo delle sanzioni.
Art. 33.  Sanzioni amministrative pecuniarie: estensione dell'ambito soggettivo di applicazione
Art. 34.  Procedura sanzionatoria
Art. 35.  Soggetti operanti nel settore finanziario
Art. 36.  Modifica di disposizioni legislative
Art. 37.  Norme abrogate
Art. 38.  Termini per le norme di attuazione


§ 12.6.2a - D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia

(G.U. 4 ottobre 1999, n. 233)

 

     Art. 1. Comitato interministeriale per il credito e il risparmio: composizione

     1. Nel comma 1 dell'articolo 2 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, di seguito denominato: "t.u.", le parole: "dal Ministro del bilancio e della programmazione economica," sono soppresse.

 

          Art. 2. Raccolta del risparmio da parte di società cooperative

     1. Dopo la lettera c) del comma 4 dell'articolo 11 t.u. è inserita la seguente:

     "c-bis) alle società cooperative per la raccolta effettuata mediante l'emissione di obbligazioni,".

     2. Dopo la lettera f) del comma 4 dell'articolo 11 t.u. è aggiunta la seguente:

     "g) alle società per la cartolarizzazione dei crediti previste dalla legge 30 aprile 1999, n. 130, per la raccolta effettuata ai sensi della medesima legge.".

     3. Nel primo periodo del comma 4 bis dell'articolo 11 t.u. dopo le parole: "nelle lettere" sono inserite le parole: "c-bis),".

     4. Nel comma 5 dell'articolo 11 t.u. dopo le parole: "lettere c)," sono inserite le parole: "c-bis),".

 

          Art. 3. Autorizzazione dell'attività bancaria

     1. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 t.u. è inserito il seguente:

     "2-bis. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dalla stessa quando la banca autorizzata non abbia iniziato l'esercizio dell'attività.".

 

          Art. 4. Ammissione a socio di banca popolare

     1. Nel comma 5 dell'articolo 30 t.u. le parole "di accoglimento o" sono soppresse.

 

          Art. 5. Ammissione a socio di banca di credito cooperativo

     1. Il comma 5 dell'articolo 34 t.u. è abrogato.

     2. Il comma 6 dell'articolo 34 t.u. è sostituito dal seguente:

     "6. Si applica l'articolo 30, comma 5.".

 

          Art. 6. Credito fondiario: estinzione anticipata

     1. Il comma 1 dell'articolo 40 t.u. è sostituito dal seguente:

     "1. I debitori hanno facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, corrispondendo alla banca esclusivamente un compenso onnicomprensivo per l'estinzione contrattualmente stabilito. I contratti indicano le modalità di calcolo del compenso, secondo i criteri stabiliti dal CICR al solo fine di garantire la trasparenza delle condizioni.".

     2. La disposizione del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 40 t.u., come modificato dal presente decreto, non si applica ai contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del medesimo.

 

          Art. 7. Garanzie relative al credito agrario e peschereccio

     1. L'articolo 44 t.u. è sostituito dal seguente:

     "Art. 44 (Garanzie). - 1. I finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio, anche a breve termine, possono essere assistiti dal privilegio previsto dall'articolo 46.

     2. I finanziamenti a breve e medio termine di credito agrario e di credito peschereccio sono assistiti da privilegio legale sui seguenti beni mobili dell'impresa finanziata:

     a) frutti pendenti, prodotti finiti e in corso di lavorazione;

     b) bestiame, merci, scorte, materie prime, macchine, attrezzi e altri beni, comunque acquistati con il finanziamento concesso;

     c) crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle lettere a) e b).

     3. Il privilegio legale si colloca nel grado immediatamente successivo ai crediti per le imposte sui redditi immobiliari di cui al numero 2) dell'articolo 2778 del codice civile.

     4. In caso di inadempimento, il giudice del luogo in cui si trovano i beni sottoposti ai privilegi di cui ai commi 1 e 2 può, su istanza della banca creditrice, assunte sommarie informazioni, disporne l'apprensione e la vendita. Quest'ultima è effettuata ai sensi dell'articolo 1515 del codice civile.

     5. Ove i finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio siano garantiti da ipoteca su immobili, si applica la disciplina prevista dalla sezione I del presente capo per le operazioni di credito fondiario".

 

          Art. 8. Finanziamenti alle imprese: costituzione di privilegi

     1. Il comma 1 dell'articolo 46 t.u. è sostituito dal seguente:

     "1. La concessione di finanziamenti a medio e lungo termine da parte di banche alle imprese può essere garantita da privilegio speciale su beni mobili, comunque destinati all'esercizio dell'impresa, non iscritti nei pubblici registri. Il privilegio può avere a oggetto:

     a) impianti e opere esistenti e futuri, concessioni e beni strumentali;

     b) materie prime, prodotti in corso di lavorazione, scorte, prodotti finiti, frutti, bestiame e merci;

     c) beni comunque acquistati con il finanziamento concesso;

     d) crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle lettere procedenti.".

     2. Il comma 3 dell'articolo 46 t.u. è sostituito dal seguente:

     "3. L'opponibilità a terzi del privilegio sui beni è subordinata alla trascrizione, nel registro indicato nell'articolo 1524, secondo comma, del codice civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta. La trascrizione deve effettuarsi presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata e presso quelli del luogo ove ha sede o risiede il soggetto che ha concesso il privilegio.".

     3. Dopo il comma 5 dell'articolo 46 t.u. è aggiunto il seguente:

     "6. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.".

 

          Art. 9. Finanziamenti agevolati e gestione di fondi pubblici

     1. L'articolo 47 t.u. è sostituito dal seguente:

     "Art. 47 (Finanziamenti agevolati e gestione di fondi pubblici). - 1. Tutte le banche possono erogare finanziamenti o prestare servizi previsti dalle vigenti leggi di agevolazione, purché essi siano regolati da contratto con l'amministrazione pubblica competente e rientrino tra le attività che le banche possono svolgere in via ordinaria. Ai finanziamenti si applicano integralmente le disposizioni delle leggi di agevolazione, ivi comprese quelle relative alle misure fiscali e tariffarie e ai privilegi di procedura.

     2. L'assegnazione e la gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia previsti dalle leggi vigenti e la prestazione di servizi a essi inerenti, sono disciplinate da contratti stipulati tra l'amministrazione pubblica competente e le banche da questa prescelte. I contratti indicano criteri e modalità idonei a superare il conflitto di interessi tra la gestione dei fondi e l'attività svolta per proprio conto dalle banche; a tal fine possono essere istituiti organi distinti preposti all'assunzione delle deliberazioni in materia agevolativa e separate contabilità. I contratti determinano altresì i compensi e i rimborsi spettanti alla banche.

     3. I contratti indicati nel comma 2 possono prevedere che la banca alla quale è attribuita la gestione di un fondo pubblico di agevolazione è tenuta a stipulare a sua volta contratti con altre banche per disciplinare la concessione, a valere sul fondo, di contributi relativi a finanziamenti da queste erogati. Questi ultimi contratti sono approvati dall'amministrazione pubblica competente.".

     2. La stipulazione dei contratti, prevista dall'articolo 47, comma 2, come modificato dal presente decreto legislativo, per la prestazione di servizi inerenti alla gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia e attualmente assegnati sulla base di provvedimenti normativi, deve avvenire entro il 1° luglio 2000.

 

          Art 10. Credito su pegno

     1. L'articolo 48 t.u. è sostituito dal seguente:

     "Art. 48 (Credito su pegno). - 1. Le banche possono intraprendere l'esercizio del credito su pegno di cose mobili disciplinato dalla legge 10 maggio 1938, n. 745, e dal regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, dotandosi delle necessarie strutture e dandone comunicazione alla Banca d'Italia.".

     2. La disposizione del comma 1 non si applica alle banche che, all'atto della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono già abilitate all'esercizio dell'attività di credito su pegno.

 

          Art. 11. Sostituzione della rubrica dell'articolo 52 t.u.

     1. La rubrica dell'articolo 52 t.u. è sostituita dalla seguente:

     "Comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati del controllo dei conti".

 

          Art. 12. Cessione di rapporti giuridici

     1. La rubrica dell'articolo 58 t.u. è sostituita dalla seguente:

     “Cessione di rapporti giuridici”.

     2. Il comma 3 dell'articolo 58 t.u. è sostituito dal seguente:

     "3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti".

     3. Dopo il comma 6 dell'articolo 58 t.u. è aggiunto il seguente:

     "7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell'articolo 65 e in favore degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107.".

 

          Art. 13. Requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale delle società finanziarie capogruppo

     1. Nel comma 1 dell'articolo 63 t.u. le parole: "capo III" sono sostituite dalle parole: "capi III e IV".

 

          Art. 14. Vigilanza ispettiva

     1. Il comma 3 dell'articolo 68 t.u. è sostituito dal seguente:

     "3. La Banca d'Italia, su richiesta delle autorità competenti di altri Stati comunitari o extracomunitari, può effettuare ispezioni presso le società con sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorità richiedenti. La Banca d'Italia può consentire che la verifica sia effettuata dalle autorità che hanno fatto la richiesta ovvero da un revisore o da un esperto.".

 

          Art. 15. Requisiti di onorabilità degli organi dell'amministrazione straordinaria

     1. Dopo il comma 5 dell'articolo 71 t.u. è aggiunto il seguente:

     "6. Agli organi della procedura si applicano i requisiti di onorabilità stabiliti ai sensi dell'articolo 26.".

 

          Art. 16. Gestione provvisoria

     1. L'articolo 76 t.u. è sostituito dal seguente:

     "Art. 76 (Gestione provvisoria). - 1. La Banca d'Italia, fatto salvo quanto stabilito negli articoli precedenti, può disporre, nei casi indicati nell'articolo 70, comma 1, e qualora concorrano ragioni di assoluta urgenza, che uno o più commissari assumano la gestione provvisoria della banca con i poteri degli organi amministrativi. Le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo sono frattanto sospese. Possono essere nominati commissari anche funzionari della Banca d'Italia. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.

     2. La gestione provvisoria non può avere una durata superiore a due mesi. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 71, commi 2, 3, 4 e 6, 72, commi 3, 4, 7 e 9, 73, commi 1 e 2, 74 e 75, comma 1.

     3. Qualora durante la gestione provvisoria intervenga lo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo a norma dell'articolo 70, comma 1, i commissari indicati nel comma 1 assumono le attribuzioni del commissario provvisorio previsto dall'articolo 71, comma 5.

     4. Al termine della gestione provvisoria gli organi subentranti prendono in consegna l'azienda dai commissari indicati nel comma 1 secondo le modalità previste dall'articolo 73, comma 1.".

 

          Art. 17. Accertamento del passivo: rettifica di citazione

     1. Nei commi 2 e 6 dell'articolo 86 t.u. le parole: "d.lgs. di recepimento della direttiva 93/22/CEE" sono sostituite dalle parole: "decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".

 

          Art. 18. Liquidazione dell'attivo: coordinamento con la modifica dell'articolo 58 t.u.

     1. Nel comma 2 dell'articolo 90 t.u., dopo le parole: "non sia una banca" sono aggiunte le parole: "o uno degli altri soggetti previsti dal comma 7 del medesimo articolo".

 

          Art. 19. Restituzioni e riparti

     1. Il comma 1 dell'articolo 91 t.u. è sostituito dal seguente:

     "1. I commissari procedono alle restituzioni dei beni nonché degli strumenti finanziari relativi ai servizi di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e, secondo l'ordine stabilito dall'articolo 111 della legge fallimentare, alla ripartizione dell'attivo liquidato. Le indennità e i rimborsi spettanti agli organi della procedura di amministrazione straordinaria e ai commissari della gestione provvisoria che abbiano preceduto la liquidazione coatta amministrativa sono equiparate alle spese indicate nell'articolo 111, comma primo, numero 1), della legge fallimentare.".

     2. Nel comma 2 dell'articolo 91 t.u. le parole: "d.lgs. di recepimento della direttiva 93/22/CEE" sono sostituite dalle parole: "decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".

 

          Art. 20. Elenco generale: coordinamento con il decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319

     1. Nel comma 1 dell'art. 106 t.u. le parole: "dal Ministro del tesoro, che si avvale dell'UIC" sono sostituite dalle parole: "dall'UIC".

     2. Il comma 5 dell'art. 106 t.u. è sostituito dal seguente:

     "5. L'UIC indica le modalità di iscrizione nell'elenco e dà comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e alla CONSOB".

     3. Il comma 6 dell'art. 106 t.u. è sostituito dal seguente:

     "6. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco, l'UIC può chiedere agli intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti e, se necessario, può effettuare verifiche presso la sede degli intermediari stessi, anche con la collaborazione di altre autorità.".

 

          Art. 21. Elenco speciale

     1. Dopo il comma 6 dell'articolo 107 t.u. è aggiunto il seguente:

     "7. Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal comma 1 che esercitano l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano le disposizioni dell'articolo 47.".

 

          Art. 22. Cancellazione dall'elenco generale: coordinamento con il decreto legislativo n. 319 del 1998

     1. Il comma 1 dell'articolo 111 t.u. è sostituito dal seguente:

     "1. Il Ministro del tesoro, su proposta dell'UIC, dispone la cancellazione dall'elenco generale:

     a) per il mancato rispetto delle disposizioni dell'articolo 106, comma 2;

     b) qualora venga meno una delle condizioni indicate nell'articolo 106, comma 3, lettere a), b) e c);

     c) qualora risultino gravi violazioni di norme di legge o delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo.".

     2. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 111 t.u. è soppresso.

 

          Art. 23. Pubblicità delle condizioni contrattuali

     1. Nella lettera a) del comma 3 dell'articolo 116 t.u. le parole: ", sentite la Banca d'Italia e la Consob" sono soppresse.

 

          Art. 24. Comunicazioni periodiche alla clientela

     1. Nel comma 3 dell'articolo 119 t.u. dopo le parole: "gli estratti conto" sono inserite le parole: "e le altre comunicazioni periodiche alla clientela".

     2. Il comma 4 dell'articolo 119 t.u. è sostituito dal seguente:

     "4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni".

 

          Art. 25. Modalità di calcolo degli interessi

     1. La rubrica dell'articolo 120 t.u. è sostituita dalla seguente:

     "Decorrenza delle valute e modalità di calcolo degli interessi".

     2. Dopo il comma 1 dell'articolo 120 t.u. è aggiunto il seguente:

     "2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori".

     3. Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente. [1]

 

          Art. 26. Regole generali in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali

     1. Nell'articolo 127 t.u., dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

     "3. Le deliberazioni di competenza del CICR previste nel presente titolo sono assunte su proposta della Banca d'Italia; la proposta è formulata sentito l'UIC per i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti solo nell'elenco generale previsto dall'art. 106.".

 

          Art. 27. Controlli in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali

     1. L'articolo 128 t.u. è sostituito dal seguente:

     "Art. 128 (Controlli). - 1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente titolo, la Banca d'Italia può acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107.

     2. Nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nel solo elenco generale previsto dall'articolo 106 e nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 155, comma 5, i controlli previsti dal comma 1 sono effettuati dall'UIC che, a tal fine, può chiedere la collaborazione di altre autorità.

     3. Con riguardo ai soggetti indicati nell'articolo 121, comma 2, lettera c), i controlli previsti dal comma 1 sono demandati al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato al quale compete, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni previste dagli articoli 144, commi 3 e 4, e 145, comma 3.

     4. Con riguardo ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 115, comma 2, il CICR indica le autorità competenti a effettuare i controlli previsti dal comma 1 e a irrogare le sanzioni previste dagli articoli 144, commi 3 e 4, e 145, comma 3.

     5. In caso di ripetute violazioni delle disposizioni concernenti gli obblighi di pubblicità, il Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia o dell'UIC o delle altre autorità indicate dai CICR ai sensi del comma 4, nell'ambito delle rispettive competenze, può disporre la sospensione dell'attività, anche di singole sedi secondarie per un periodo non superiore a trenta giorni.".

 

          Art. 28. Abusiva attività finanziaria

     1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 132 t.u. è soppresso.

 

          Art. 29. Abusivismo bancario e finanziario: denunzia al pubblico ministero

     1. Dopo l'articolo 132 t.u. è inserito il seguente:

     "Art. 132-bis (Denunzia al pubblico ministero). - 1. Se vi è fondato sospetto che una società svolga attività di raccolta del risparmio, attività bancaria o attività finanziaria in violazione degli articoli 130, 131 e 132, la Banca d'Italia o l'UIC possono denunziare i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile.".

 

          Art. 30. Abuso di denominazione bancaria: depenalizzazione

     1. Nel comma 3 dell'articolo 133 t.u. la parola: "multa" è sostituita dalle parole: "sanzione amministrativa pecuniaria" e la parola: "pena" è sostituita dalla parola: "sanzione".

 

          Art. 31. Aggiotaggio bancario: rettifica di citazione

     1. Nel comma 1 dell'articolo 138 t.u. le parole: "l'articolo 5 della legge 17 maggio 1991, n. 157" sono sostituite dalle parole: "l'articolo 181 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".

 

          Art. 32. Comunicazioni relative alle partecipazioni al capitale di banche, di società appartenenti a un gruppo bancario e di intermediari finanziari: adeguamento dell'importo delle sanzioni.

     1. Il comma 1 dell'articolo 140 t.u. è sostituito dal seguente:

     "1. L'omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 20, commi 1, 3, primo periodo, e 4, 21, commi 1, 2, 3 e 4, 63 e 110, commi 1, 2 e 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.".

 

          Art. 33. Sanzioni amministrative pecuniarie: estensione dell'ambito soggettivo di applicazione

     1. Dopo il comma 4 dell'articolo 144 t.u. è aggiunto il seguente:

     "5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per i dipendenti dai commni 1, 3 e 4 si applicano anche a coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione della banca, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato.".

 

          Art. 34. Procedura sanzionatoria

     1. L'articolo 145 t.u. è sostituito dal seguente:

     "Art. 145 (Procedura sanzionatoria). - 1. Per le violazioni previste nel presente titolo cui è applicabile una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia o l'UIC, nell'ambito delle rispettive competenze, contestati gli addebiti alle persone e alla banca, alla società o all'ente interessati e valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte, propongono al Ministro del tesoro l'applicazione delle sanzioni.

     2. Il Ministro del tesoro, sulla base della proposta della Banca d'Italia o dell'UIC, provvede ad applicare le sanzioni con decreto motivato.

     3. Il decreto di applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 144, commi 3 e 4, è pubblicato per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data della notificazione, a cura e spese della banca, della società o dell'ente al quale appartengono i responsabili delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Il decreto di applicazione delle altre sanzioni previste nel presente titolo, emanato su proposta della Banca d'Italia, è pubblicato, per estratto, sul bollettino previsto dall'articolo 8.

     4. Contro il decreto del Ministro del tesoro è ammessa opposizione alla corte di appello di Roma. L'opposizione deve essere notificata all'autorità che ha proposto il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del decreto impugnato e deve essere depositata presso la cancelleria della corte di appello entro trenta giorni dalla notifica. L'autorità che ha proposto il provvedimento trasmette alla corte di appello gli atti ai quali l'opposizione si riferisce, con le sue osservazioni.

     5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte di appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con decreto motivato.

     6. La corte di appello, su istanza delle parti, fissa i termini per la presentazione di memorie e documenti, nonché per consentire l'audizione anche personale delle parti.

     7. La corte di appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.

     8. Copia del decreto è trasmessa, a cura della cancelleria della Corte di appello, all'autorità che ha proposto il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione, per estratto, nel bollettino previsto dall'articolo 8.

     9. Alla riscossione delle sanzioni previste dal presente titolo si provvede mediante ruolo secondo i termini e le modalità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

     10. Le banche, le società o gli enti ai quali appartengono i responsabili delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità previste dal primo periodo del comma 3 e sono tenuti a esercitare il regresso verso i responsabili.

     11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente titolo non si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.".

 

          Art. 35. Soggetti operanti nel settore finanziario

     1. Il comma 4 dell'articolo 155 t.u. è sostituito dal seguente:

     "4. I consorzi di garanzia collettiva fidi, di primo e di secondo grado, anche costituiti sotto forma di società cooperativa o consortile, ed esercenti le attività indicate nell'articolo 29, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1. A essi non si applicano il titolo V del presente decreto legislativo e gli articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. L'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari.".

     2. Dopo il comma 4 dell'articolo 155 t.u. sono aggiunti i seguenti commi:

     "5. I soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1. A tali soggetti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 106, comma 6, 108, 109, con esclusivo riferimento ai requisiti di onorabilità, e 111. L'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, emana disposizioni applicative del presente comma individuando, in particolare, le attività che possono essere esercitate congiuntamente con quella di cambiavalute. Il Ministro del tesoro detta altresì norme transitorie dirette a disciplinare le abilitazioni già concesse ai cambiavalute ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.

     6. I soggetti diversi dalle banche, già operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti, possono continuare a svolgere la propria attività, in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle modalità operative e dei limiti quantitativi determinati dal CICR.".

 

          Art. 36. Modifica di disposizioni legislative

     1. Dopo il comma 3 dell'articolo 156 t.u. sono aggiunti i seguenti:

     "4. L'articolo 213 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è sostituito dal seguente:

     ''Articolo 213. - Gli oggetti non riscattati entro trenta giorni dalla scadenza del prestito sono venduti all'asta pubblica secondo le norme contenute negli articoli 529 e seguenti del codice di procedura civile, ovvero con altro procedimento proposto dall'agente e approvato dall'autorità di pubblica sicurezza.''.

     5. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, è sostituito dal seguente:

     ''3. Le banche e gli altri intermediari finanziari effettuano le operazioni valutarie e in cambi nel rispetto delle norme che li disciplinano.''.

     6. L'articolo 58 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituito dal seguente:

     ''Articolo 58 (Obbligazioni delle società cooperative). - 1. Le società cooperative emittenti obbligazioni ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono sottoposte alle disposizioni degli articoli 2411 e seguenti del codice civile e, ove ne ricorrano i presupposti, all'obbligo di certificazione secondo le modalità previste dall'articolo 15, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché a quanto previsto dagli articoli 114 e 115 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in quanto compatibili con la legislazione cooperativa.''.

     7. Nel comma 1 dell'articolo 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489, le parole: ''sentita la Banca d'Italià” sono soppresse.

 

          Art. 37. Norme abrogate

     1. Dopo il comma 3 dell'articolo 161 t.u. è inserito il seguente:

     "3-bis. Sono abrogati i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148; tuttavia essi continuano a essere applicati fino all'attuazione dell'articolo 155, comma 5, del presente decreto legislativo.".

 

          Art. 38. Termini per le norme di attuazione

     1. I provvedimenti attuativi delle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo sono emanati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 17 ottobre 2000, n. 425, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.