§ 15.3.4 - D.L. 7 ottobre 1985, n. 506.
Decorrenza dei termini per le comunicazioni da parte della "Monte Titoli S.p.a.".


Settore:Normativa nazionale
Materia:15. Borsa, cambi e valori mobiliari
Capitolo:15.3 disciplina generale
Data:07/10/1985
Numero:506

§ 15.3.4 - D.L. 7 ottobre 1985, n. 506.

Decorrenza dei termini per le comunicazioni da parte della "Monte Titoli S.p.a.".

(G.U. 8 ottobre 1985, n. 237).

 

Art. 1. [1]

     Relativamente alle azioni conferite in custodia ed amministrazione accentrata presso la "Monte Titoli S.p.a.", i termini per le comunicazioni che la società stessa è tenuta ad effettuare ai sensi degli articoli 7 e 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281, decorrono dall'11 giugno 1986; le comunicazioni di cui all'art. 12 della stessa legge sono effettuate entro il 1° luglio 1986 con riferimento alle partecipazioni di cui la società risulti essere stata intestataria nel periodo compreso tra il 3 luglio 1985 ed il 10 giugno 1986. Restano fermi gli obblighi propri degli effettivi proprietari delle azioni medesime.

 

Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1] Articolo così sostituito dalla legge di conversione 5 dicembre 1985, n. 700.