Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 10. Assistenza e servizi sociali |
Capitolo: | 10.10 rifugiati e profughi |
Data: | 19/05/1976 |
Numero: | 326 |
Sommario |
Art. 1. Le provvidenze di cui alla legge 12 dicembre 1973, n. 922, nonchè quelle di cui all'articolo 3 della legge 18 luglio 1975, n. 356, eccettuate quelle previste dall'articolo 9, terzo comma, della [...] |
Art. 2. Agli oneri relativi alle provvidenze di competenza del Ministero dell'interno si provvede con gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero. |
§ 10.10.1E - Legge 19 maggio 1976, n. 326.
Proroga della legge 18 luglio 1975, n. 356, per le provvidenze in favore dei profughi
(G.U. 31 maggio 1976, n. 142)
Le provvidenze di cui alla
Agli oneri relativi alle provvidenze di competenza del Ministero dell'interno si provvede con gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero.