§ 10.10.1D - Legge 18 luglio 1975, n. 356.
Proroga della legge 12 dicembre 1973, n. 922: "Provvidenze assistenziali in favore dei profughi di guerra e dei rimpatriati ad essi assimilati"


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.10 rifugiati e profughi
Data:18/07/1975
Numero:356


Sommario
Art. 1.      Le provvidenze di cui alla legge 12 dicembre 1973, n. 922, eccettuate quelle previste dall'articolo 9, terzo comma, della legge 25 luglio 1971, n. 568, sono prorogate dal 1° gennaio 1975 fino [...]
Art. 2.      Agli oneri relativi alle provvidenze di competenza del Ministero dell'interno si provvede con gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero.
Art. 3.      Ai connazionali costretti a rimpatriare da Paesi esteri, in conseguenza di eventi per i quali sia dichiarata l'esistenza dello stato di necessità a norma dell'articolo 3 della legge 25 febbraio [...]
Art. 4.      Per le esigenze di cui al precedente articolo il capitolo 4299 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1975 è integrato della somma di lire un [...]


§ 10.10.1D - Legge 18 luglio 1975, n. 356.

Proroga della legge 12 dicembre 1973, n. 922: "Provvidenze assistenziali in favore dei profughi di guerra e dei rimpatriati ad essi assimilati"

(G.U. 12 agosto 1975, n. 214)

 

     Art. 1.

     Le provvidenze di cui alla legge 12 dicembre 1973, n. 922, eccettuate quelle previste dall'articolo 9, terzo comma, della legge 25 luglio 1971, n. 568, sono prorogate dal 1° gennaio 1975 fino all'entrata in vigore della nuova normativa organica per la sistemazione dei profughi prevista dall'articolo 27 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1975.

 

          Art. 2.

     Agli oneri relativi alle provvidenze di competenza del Ministero dell'interno si provvede con gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero.

 

          Art. 3.

     Ai connazionali costretti a rimpatriare da Paesi esteri, in conseguenza di eventi per i quali sia dichiarata l'esistenza dello stato di necessità a norma dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, oltre alla ospitalità gratuita prevista dal quinto comma dello articolo 1 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, nel testo modificato dalla legge di conversione 19 ottobre 1970, n. 744, nei casi eccezionali motivati dalla impossibilità di conseguire una autonoma sistemazione, può essere concesso un contributo straordinario integrativo a carico dello Stato.

 

          Art. 4.

     Per le esigenze di cui al precedente articolo il capitolo 4299 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1975 è integrato della somma di lire un miliardo.

     Al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 6855 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.