Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 10. Assistenza e servizi sociali |
Capitolo: | 10.5 interventi specifici |
Data: | 08/08/1985 |
Numero: | 440 |
Sommario |
Art. 1. 1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per gli interventi a favore di cittadini illustri che versino in stato di particolare necessità |
Art. 2. 1. All'onere di lire 500 milioni annui, derivante dall'attuazione della presente legge per il triennio 1985-1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai [...] |
§ 10.5.58 - L. 8 agosto 1985, n. 440.
Istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità.
(G.U. 23 agosto 1985, n. 198).
1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per gli interventi a favore di cittadini illustri che versino in stato di particolare necessità.
2. Con proprio decreto, su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa comunicazione al Parlamento, può assegnare, a carico del Fondo di cui al precedente comma, un assegno straordinario vitalizio a favore dei cittadini italiani, di chiara fama, che abbiano illustrato la Patria con i meriti acquisiti nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'economia, del lavoro, dello sport e nel disimpegno di pubblici uffici o di attività svolte a fini sociali, filantropici e umanitari e che versino in stato di particolare necessità.
3. L'importo dell'assegno straordinario vitalizio è commisurato alle esigenze dell'interessato e non può, in ogni caso, essere superiore a lire cento milioni annui.
4. La concessione può essere revocata nell'ipotesi di condanna penale, divenuta irrevocabile, cui consegua l'interdizione dai pubblici uffici.
5. La concessione può altresì essere revocata quando venga meno lo stato di particolare necessità di cui al primo comma.
6. L'assegno vitalizio non è in alcun modo computabile nel calcolo del reddito di coloro che ne usufruiscono, né ai fini fiscali, previdenziali o assistenziali, né in alcun altro caso in cui il reddito del soggetto assuma rilevanza.
7. Per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987 il Fondo di cui al primo comma è fissato nella misura di lire 500 milioni. A decorrere dall'anno 1986 l'entità del Fondo può essere rideterminata in sede di legge finanziaria, secondo quanto disposto dall'art. 19, quattordicesimo comma, della
1. All'onere di lire 500 milioni annui, derivante dall'attuazione della presente legge per il triennio 1985-1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento preordinato per "Provvedimenti per l'adeguamento ed il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione del tesoro".
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.