Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 10. Assistenza e servizi sociali |
Capitolo: | 10.5 interventi specifici |
Data: | 26/04/1964 |
Numero: | 308 |
Sommario |
Art. 1. A decorrere dal 1° luglio 1963 la misura del sussidio giornaliero, previsto dalla legge 6 luglio 1962, n. 921, a favore degli infermi affetti da lebbra e dei loro [...] |
Art. 2. Al maggiore onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'esercizio finanziario 1963-64 in lire 100 milioni, sarà fatto fronte con una aliquota [...] |
§ 10.5.2b - Legge 26 aprile 1964, n. 308. [1]
Modifica dell'art. 2 della legge 6 luglio 1962, n. 921, recante norme sui sussidi a favore dei lebbrosi e dei loro familiari a carico.
(G.U. 26 maggio 1964, n. 128).
A decorrere dal 1° luglio 1963 la misura del sussidio giornaliero, previsto dalla
lire 500 giornaliere per i lebbrosi ricoverati;
lire 1000 giornaliere per i lebbrosi assistiti a domicilio;
lire 500 giornaliere per ogni familiare a carico. [2]
Al maggiore onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'esercizio finanziario 1963-64 in lire 100 milioni, sarà fatto fronte con una aliquota delle maggiori entrate di cui alla
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 1 del
[2] Con decorrenza 1° luglio 1966, ai sensi dell'art. 1 della