§ 10.5.1c - Legge 5 gennaio 1953, n. 29.
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361, concernente istituzione dell'ente assistenziale "Opera nazionale per i [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.5 interventi specifici
Data:05/01/1953
Numero:29


Sommario
Art. unico.      Il decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361, è ratificato con la seguente modificazione


§ 10.5.1c - Legge 5 gennaio 1953, n. 29.

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361, concernente istituzione dell'ente assistenziale "Opera nazionale per i pensionati d'Italia".

(G.U. 2 febbraio 1953, n. 26).

 

 

     Art. unico.

     Il decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361, è ratificato con la seguente modificazione:

     Art. 7. E' sostituito dal seguente:

     "Sono organi dell'Opera: il Consiglio di amministrazione, il Comitato esecutivo e il Collegio dei sindaci.

     Il Consiglio di amministrazione è composto del presidente e di dieci membri fra i quali:

     a) cinque pensionati designati dalle organizzazioni nazionali più rappresentative dei pensionati;

     b) due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

     c) due funzionari del Ministero del tesoro;

     d) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

     Il Comitato esecutivo ha le funzioni attribuitegli dal Consiglio di amministrazione e si compone del presidente, di due consiglieri scelti dal Consiglio di amministrazione fra quelli designati dalle associazioni nazionali dei pensionati, e di uno dei consiglieri designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     Il Collegio dei sindaci è costituito: da un pensionato designato dalla organizzazione nazionale più rappresentativa dei pensionati; da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; da un funzionario del Ministero del tesoro e da un magistrato della Corte dei conti.

     Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei sindaci sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, e durano in carica tre anni".