§ 10.5.8 - D.Lgs. 23 marzo 1948, n. 361.
Istituzione dell'Ente assistenziale "Opera nazionale per i pensionati d'Italia".


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.5 interventi specifici
Data:23/03/1948
Numero:361


Sommario
Art. 1.      E' istituita l'Opera nazionale per i pensionati d'Italia.
Art. 2.      L'Opera ha per scopo l'assistenza ai pensionati di tutte le categorie della previdenza sociale e provvede nella misura delle sue disponibilità:
Art. 3.      Per l'attuazione degli scopi di cui all'articolo precedente è stabilito a favore dell'Opera il contributo di lire 10 mensili a carico dei titolari di pensioni di invalidità e vecchiaia e per i [...]
Art. 4.      Per la costituzione di un fondo patrimoniale a favore dell'"Opera nazionale per i pensionati d'Italia" sarà provveduto mediante storno della somma di lire 100 milioni dal capitolo 59 [...]
Art. 5.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni al bilancio.
Art. 6.      L'ente "Case di riposo per gli anziani del lavoro" riconosciuto con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1521, è soppresso ed i suoi fini ed il suo patrimonio sono trasferiti all'Opera nazionale [...]
Art. 7. 
Art. 8.      Per l'espletamento dei propri compiti l'Opera si avvale delle sedi provinciali dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, secondo accordi da stipularsi fra l'Opera stessa e detto Istituto.
Art. 9.      L'Opera è sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 10. 
Art. 11.      Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 87, comma quinto, della Costituzione, saranno emanate, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto [...]


§ 10.5.8 - D.Lgs. 23 marzo 1948, n. 361. [1]

Istituzione dell'Ente assistenziale "Opera nazionale per i pensionati d'Italia".

(G.U. 3 maggio 1948, n. 103).

 

Art. 1.

     E' istituita l'Opera nazionale per i pensionati d'Italia.

     L'Opera ha sede in Roma, ha personalità giuridica ed è retta da uno statuto da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro.

 

     Art. 2.

     L'Opera ha per scopo l'assistenza ai pensionati di tutte le categorie della previdenza sociale e provvede nella misura delle sue disponibilità:

     1) all'istituzione di case di riposo per pensionati, di convalescenziari, di colonie marine, montane e di altri luoghi di cura, allo sviluppo di istituzioni, atte ad assicurare ai pensionati convenienti cure mediche, chirurgiche, fisioterapiche e termali;

     2) all'educazione ed istruzione dei figli minorenni dei pensionati, anche se orfani, mediante conferimento di borse di studio o con l'ammissione in convitti nazionali;

     3) ai bisogni urgenti dei pensionati e delle loro famiglie, determinati da circostanze di carattere eccezionale;

     4) ad ogni altro fine di mutualità, di previdenza o di assistenza in genere.

 

     Art. 3.

     Per l'attuazione degli scopi di cui all'articolo precedente è stabilito a favore dell'Opera il contributo di lire 10 mensili a carico dei titolari di pensioni di invalidità e vecchiaia e per i superstiti per l'assicurazione generale obbligatoria.

     I contributi sono riscossi mediante ritenute mensili a partire dal 1° giugno 1948 sulle pensioni stesse e versati dall'Istituto di previdenza sociale in conto corrente intestato all'Opera presso la Banca d'Italia.

     Agli stessi scopi sono destinati i redditi del patrimonio e le somme per versamenti volontari, offerte, doni o lasciti.

 

     Art. 4.

     Per la costituzione di un fondo patrimoniale a favore dell'"Opera nazionale per i pensionati d'Italia" sarà provveduto mediante storno della somma di lire 100 milioni dal capitolo 59 (integrazione a carico dello Stato concessa per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia e per i superstiti nonché delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione stessa) dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio 1947-1948.

 

     Art. 5.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni al bilancio.

 

     Art. 6.

     L'ente "Case di riposo per gli anziani del lavoro" riconosciuto con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1521, è soppresso ed i suoi fini ed il suo patrimonio sono trasferiti all'Opera nazionale per i pensionati d'Italia.

 

     Art. 7. [2]

     Sono organi dell'Opera: il Consiglio di amministrazione, il Comitato esecutivo e il Collegio dei sindaci.

     Il Consiglio di amministrazione è composto del presidente e di dieci membri fra i quali:

     a) cinque pensionati designati dalle organizzazioni nazionali più rappresentative dei pensionati;

     b) due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

     c) due funzionari del Ministero del tesoro;

     d) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

     Il Comitato esecutivo ha le funzioni attribuitegli dal Consiglio di amministrazione e si compone del presidente, di due consiglieri scelti dal Consiglio di amministrazione fra quelli designati dalle associazioni nazionali dei pensionati, e di uno dei consiglieri designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     Il Collegio dei sindaci è costituito: da un pensionato designato dalla organizzazione nazionale più rappresentativa dei pensionati; da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; da un funzionario del Ministero del tesoro e da un magistrato della Corte dei conti.

     Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei sindaci sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, e durano in carica tre anni.

 

     Art. 8.

     Per l'espletamento dei propri compiti l'Opera si avvale delle sedi provinciali dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, secondo accordi da stipularsi fra l'Opera stessa e detto Istituto.

     Le sedi predette in tal caso agiscono secondo le direttive stabilite dal Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia.

 

     Art. 9.

     L'Opera è sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo dell'Opera debbono essere presentati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale rispettivamente entro il mese di settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio preventivo ed entro il marzo dell'anno seguente cui si riferisce il bilancio consuntivo.

 

     Art. 10. [3]

 

     Art. 11.

     Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 87, comma quinto, della Costituzione, saranno emanate, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, le norme di attuazione del presente decreto.


[1] Ratificato, con modificazioni, dalla L. 5 gennaio 1953, n. 29.

[2] Articolo così sostituito dalla L. di ratifica 5 gennaio 1953, n. 29.

[3] Articolo abrogato dall'art. 36 della L. 4 aprile 1952, n. 218.