Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 10. Assistenza e servizi sociali |
Capitolo: | 10.5 interventi specifici |
Data: | 29/10/1954 |
Numero: | 1047 |
Sommario |
Art. 1. L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica provvede a concedere ai congiunti degli infermi affetti da lebbra, ricoverati in appositi luoghi di cura, ai ricoverati stessi, a quelli [...] |
Art. 2. Alla spesa di lire 50 milioni relativa agli esercizi finanziari 1953-54 e 1954-55 si provvederà a carico dei fondi iscritti rispettivamente ai capitoli nn. 486 e 516 degli stati di previsione [...] |
§ 10.5.12 - L. 29 ottobre 1954, n. 1047. [1]
Concessione di un sussidio a titolo di soccorso giornaliero ai congiunti dei lebbrosi ricoverati ed ai ricoverati stessi.
(G.U. 15 novembre 1954, n. 262).
L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica provvede a concedere ai congiunti degli infermi affetti da lebbra, ricoverati in appositi luoghi di cura, ai ricoverati stessi, a quelli dimessi e tenuti in osservazione, a decorrere dal 1° luglio 1953, un sussidio a titolo di soccorso giornaliero, sempreché detti congiunti risultino a carico degli infermi e questi versino in condizioni di bisogno. La misura del sussidio e le modalità di corresponsione saranno stabilite con disposizioni da emanarsi dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, sentito il Ministero del tesoro.
Alla spesa di lire 50 milioni relativa agli esercizi finanziari 1953-54 e 1954-55 si provvederà a carico dei fondi iscritti rispettivamente ai capitoli nn. 486 e 516 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per i due suindicati esercizi.
Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 1 del