§ 10.5.12 - L. 29 ottobre 1954, n. 1047.
Concessione di un sussidio a titolo di soccorso giornaliero ai congiunti dei lebbrosi ricoverati ed ai ricoverati stessi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.5 interventi specifici
Data:29/10/1954
Numero:1047


Sommario
Art. 1.      L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica provvede a concedere ai congiunti degli infermi affetti da lebbra, ricoverati in appositi luoghi di cura, ai ricoverati stessi, a quelli [...]
Art. 2.      Alla spesa di lire 50 milioni relativa agli esercizi finanziari 1953-54 e 1954-55 si provvederà a carico dei fondi iscritti rispettivamente ai capitoli nn. 486 e 516 degli stati di previsione [...]


§ 10.5.12 - L. 29 ottobre 1954, n. 1047. [1]

Concessione di un sussidio a titolo di soccorso giornaliero ai congiunti dei lebbrosi ricoverati ed ai ricoverati stessi.

(G.U. 15 novembre 1954, n. 262).

 

Art. 1.

     L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica provvede a concedere ai congiunti degli infermi affetti da lebbra, ricoverati in appositi luoghi di cura, ai ricoverati stessi, a quelli dimessi e tenuti in osservazione, a decorrere dal 1° luglio 1953, un sussidio a titolo di soccorso giornaliero, sempreché detti congiunti risultino a carico degli infermi e questi versino in condizioni di bisogno. La misura del sussidio e le modalità di corresponsione saranno stabilite con disposizioni da emanarsi dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, sentito il Ministero del tesoro.

 

     Art. 2.

     Alla spesa di lire 50 milioni relativa agli esercizi finanziari 1953-54 e 1954-55 si provvederà a carico dei fondi iscritti rispettivamente ai capitoli nn. 486 e 516 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per i due suindicati esercizi.

     Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.