Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 10. Assistenza e servizi sociali |
Capitolo: | 10.5 interventi specifici |
Data: | 04/08/1955 |
Numero: | 689 |
Sommario |
Art. 1. Il contributo previsto dall'art. 1 della legge 4 novembre 1951, n. 1287, è elevato, a partire dall'esercizio finanziario 1954-55, a lire 275.000.000. |
Art. 2. Tutte le forme di assistenza, ivi compresa l'assistenza materiale e sociale, che l'Opera nazionale invalidi di guerra concede ai propri associati, sono applicabili anche agli invalidi per [...] |
Art. 3. Alla copertura della maggiore spesa annua di lire 175.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte, per l'esercizio finanziario 1954-55, con una corrispondente [...] |
§ 10.5.13 - L. 4 agosto 1955, n. 689.
Aumento del contributo annuo per l'assistenza sanitaria, protetica ed ospedaliera dei mutilati ed invalidi per servizio, militare o civile.
(G.U. 18 agosto 1955, n. 189).
Il contributo previsto dall'art. 1 della
Tutte le forme di assistenza, ivi compresa l'assistenza materiale e sociale, che l'Opera nazionale invalidi di guerra concede ai propri associati, sono applicabili anche agli invalidi per servizio, ai sensi della
Alla copertura della maggiore spesa annua di lire 175.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte, per l'esercizio finanziario 1954-55, con una corrispondente aliquota del provento di cui al
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.