§ 80.5.112 – L. 15 luglio 1950, n. 539.
Applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:15/07/1950
Numero:539


Sommario
Art. 1.      I benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati ed agli invalidi di guerra, nonchè ai congiunti dei caduti in guerra, si applicano anche ai mutilati [...]
Art. 2.      Nell'ordine delle preferenze a parità di merito, stabilito dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni, per la formazione della [...]
Art. 3.      Agli effetti della presente legge si considerano mutilati od invalidi per servizio coloro che, alle dirette dipendenze dello Stato e degli enti locali territoriali e [...]
Art. 4.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana


§ 80.5.112 – L. 15 luglio 1950, n. 539.

Applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra.

(G.U. 1 agosto 1950, n. 174).

 

     Art. 1.

     I benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati ed agli invalidi di guerra, nonchè ai congiunti dei caduti in guerra, si applicano anche ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio.

     Nulla è innovato per quanto concerne il trattamento di pensione spettante ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio.

 

          Art. 2.

     Nell'ordine delle preferenze a parità di merito, stabilito dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni, per la formazione della graduatoria dei concorsi per le ammissioni alle carriere statali, sono aggiunte le seguenti categorie di cittadini:

     n. 2-ter: i mutilati ed invalidi per servizio;

     n. 3-ter: gli orfani dei caduti per servizio;

     n. 6-ter: i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

     n. 7-ter: le madri, le vedove non rimaritate, e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio.

 

          Art. 3.

     Agli effetti della presente legge si considerano mutilati od invalidi per servizio coloro che, alle dirette dipendenze dello Stato e degli enti locali territoriali e istituzionali, hanno contratto, in servizio e per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciuta, mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137.

 

          Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.