§ 10.3.74 - Legge 24 maggio 2000, n. 138.
Disposizioni per l'organizzazione ed il finanziamento della prima Conferenza degli italiani nel mondo


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.3 emigrazione e immigrazione
Data:24/05/2000
Numero:138


Sommario
Art. 1.  Convocazione e scopo della Conferenza
Art. 2.  Comitato organizzatore
Art. 3.  Comitato esecutivo
Art. 4.  Presidenza della Conferenza o Comitato di presidenza
Art. 5.  Delegati e invitati alla Conferenza
Art. 6.  Segretariato e segretario generale della Conferenza
Art. 7.  Copertura finanziaria


§ 10.3.74 - Legge 24 maggio 2000, n. 138. [1]

Disposizioni per l'organizzazione ed il finanziamento della prima Conferenza degli italiani nel mondo

(G.U. 30 maggio 2000, n. 124)

 

 

     Art. 1. Convocazione e scopo della Conferenza

     1. E' indetta la prima Conferenza degli italiani nel mondo, con lo scopo di condurre un'analisi dell'azione svolta dall'Italia in favore delle proprie collettività all'estero, al fine di verificarne la rispondenza alle esigenze tradizionali e alle nuove aspettative intervenute successivamente alla seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione, organizzata congiuntamente dal Ministero degli affari esteri e dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), ed alla istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE). La Conferenza, che si avvarrà della collaborazione del CNEL, ha altresì il compito di delineare una politica che alla piena valorizzazione del patrimonio storico, economico e culturale rappresentato dagli italiani nel mondo, unisca una particolare attenzione alle problematiche di interesse delle nuove generazioni.

     2. La data della Conferenza, che si terrà entro il 31 dicembre 2000, è fissata con decreto del Ministro degli affari esteri.

 

          Art. 2. Comitato organizzatore

     1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, è costituito un comitato organizzatore della Conferenza, presieduto dal Sottosegretario di Stato agli affari esteri delegato per le questioni attinenti all'emigrazione, e composto da:

     a) cinque membri per ciascuno dei rami del Parlamento, designati dai Presidenti delle rispettive Camere tra i membri delle Commissioni permanenti competenti nella materia;

     b) due rappresentanti del CNEL, designati dal presidente di detto Consiglio;

     c) i membri del comitato di presidenza del CGIE e sei membri del Consiglio designati dallo stesso comitato di presidenza;

     d) i presidenti delle commissioni di lavoro di cui all'articolo 8-bis, comma 1, lettera d), della legge 6 novembre 1989, n. 368, come modificata dalla legge 18 giugno 1998, n. 198;

     e) due rappresentanti, o loro supplenti, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, e un rappresentante, o suo supplente, per ciascuno dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione, per i beni e le attività culturali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dei Dipartimenti per le pari opportunità e per gli affari sociali;

     f) cinque rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

     g) cinque rappresentanti designati dalla Consulta nazionale dell'emigrazione tra le principali associazioni o federazioni operanti nel campo dell'emigrazione;

     h) sette esperti in materia di emigrazione designati dai partiti politici che hanno rappresentanza nel CGIE;

     i) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;

     l) quattro esperti nelle materie attinenti agli scopi della Conferenza, designati dal Ministro degli affari esteri di cui due operanti nel campo dell'informazione;

     m) un rappresentante della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con legge 22 giugno 1990, n. 164.

     2. I rappresentanti di cui alle lettere f), g), h) e i) del comma 1 sono designati su richiesta del Ministro degli affari esteri.

     3. Con il decreto di cui al comma 1 sono nominati due vice presidenti del comitato organizzatore, scelti rispettivamente tra i rappresentanti di cui alle lettere e) ed f) del comma 1.

     4. Il comitato organizzatore prende le iniziative occorrenti per la realizzazione della Conferenza. In particolare, esso delibera in ordine ai temi che devono formare oggetto di dibattito, alla designazione dei relatori, ai criteri per la scelta dei delegati e per gli inviti da diramare. Delibera altresì sul regolamento della Conferenza, sull'organizzazione di riunioni preparatorie, inclusi le preconferenze continentali da tenere in Europa, nell'America del Nord, nell'America del Sud, in Australia e in Africa, la Conferenza dei parlamentari di origine italiana e gli incontri preparatori di donne di origine italiana, nonché su ogni altra questione relativa allo svolgimento dei lavori.

     5. Le funzioni di segretario del comitato organizzatore sono svolte dal segretario generale della Conferenza.

 

          Art. 3. Comitato esecutivo

     1. Il comitato organizzatore di cui all'articolo 2 nomina tra i suoi membri un comitato esecutivo, presieduto dal presidente del comitato organizzatore stesso o da altro membro da lui delegato e composto da:

     a) due senatori e due deputati;

     b) un rappresentante del CNEL;

     c) il segretario generale del CGIE, i quattro vice segretari generali e quattro membri del comitato di presidenza, designati dallo stesso comitato;

     d) i presidenti delle commissioni di lavoro di cui all'articolo 8-bis, comma 1, lettera d), della legge 6 novembre 1989, n. 368, come modificata dalla legge 18 giugno 1998, n. 198;

     e) un rappresentante, o suo supplente, per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, del commercio con l'estero, del Dipartimento per le pari opportunità e della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità fra uomo e donna;

     f) tre membri tra quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g);

     g) i membri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l).

     2. Il comitato esecutivo ha il compito di preparare il lavoro del comitato organizzatore e di vigilare sull'attuazione delle decisioni adottate.

     3. Il comitato esecutivo, in conformità alle direttive del comitato organizzatore, provvede inoltre a quanto necessario per assicurare l'ordinato e proficuo svolgimento dei lavori sul piano amministrativo. In particolare, esso precisa i criteri di utilizzazione del personale addetto al segretariato della Conferenza e impartisce direttive per l'assunzione degli impegni di spesa.

     4. Le funzioni di segretario del comitato esecutivo sono svolte dal segretario generale della Conferenza. Alle riunioni del comitato esecutivo assiste il segretario generale del CNEL.

 

          Art. 4. Presidenza della Conferenza o Comitato di presidenza

     1. La Conferenza è presieduta dal Ministro degli affari esteri, o dal Sottosegretario di Stato agli affari esteri delegato per le questioni attinenti all'emigrazione, coadiuvato da un comitato di presidenza composto dal segretario generale del CGIE, dal presidente del CNEL, o suo delegato, dai Ministri di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2, o da Sottosegretari di Stato da loro delegati, e da un rappresentante delle regioni designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

     2. I lavori della Conferenza possono essere presieduti, nelle diverse tornate o nelle commissioni in cui la Conferenza riterrà di articolarsi, anche da uno dei componenti del comitato di presidenza.

 

          Art. 5. Delegati e invitati alla Conferenza

     1. Il numero dei delegati e degli invitati è fissato con delibera del comitato organizzatore di cui all'articolo 2, cui spetta di decidere i criteri di ripartizione tra estero e Italia e tra i vari Paesi, nonché il numero delle designazioni da effettuarsi rispettivamente dai comitati degli italiani all'estero e dalle associazioni, o loro federazioni, operanti nel campo dell'emigrazione.

     2. Sono inoltre invitate dal comitato organizzatore le personalità italiane e di origine italiana che nei settori della politica, dell'economia, della scienza e della cultura ricoprono posizioni di eccellenza nei rispettivi Paesi di residenza. In questo ambito, il comitato organizzatore assicura anche una presenza, secondo criteri innovativi, di donne, di giovani studenti, professionisti e imprenditori italiani o di origine italiana che rappresentano le esigenze delle nuove generazioni.

 

          Art. 6. Segretariato e segretario generale della Conferenza

     1. E' istituito il segretariato della prima Conferenza degli italiani nel mondo.

     2. Il segretariato è diretto dal segretario generale, collocato nella posizione di fuori ruolo per la durata dell'incarico anche in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, e successive modificazioni, o da altre disposizioni legislative o regolamentari, ed assistito da un vice segretario generale. Gli incarichi di segretario generale e di vice segretario generale della Conferenza sono conferiti con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il presidente del comitato organizzatore, a funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore, rispettivamente, a ministro plenipotenziario e a consigliere. Il Ministero degli affari esteri non può procedere alla copertura dei posti in ruolo lasciati vacanti dai funzionari di cui al presente comma.

     3. Il segretariato, che si avvale delle strutture logistiche e amministrativo-contabili del CNEL, è costituito da dipendenti delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e del CNEL comandati, nei limiti di un contingente globale non superiore a tredici unità. Il trattamento economico del personale comandato è a carico dell'amministrazione di destinazione. A seconda delle necessità e per il tempo strettamente necessario, il segretario generale è inoltre autorizzato a stipulare non più di sei contratti di collaborazione di diritto privato a tempo determinato, non rinnovabili. La misura della remunerazione è stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, sulla base dei criteri correnti nella pubblica amministrazione.

     4. Il segretario generale, che è sostituito in caso di assenza o di impedimento dal vice segretario generale, attua le deliberazioni del comitato organizzatore e del comitato esecutivo e determina quanto necessario per l'organizzazione e lo svolgimento dei lavori della Conferenza, assiste il presidente della Conferenza o chi lo sostituisce nella presidenza dei lavori, cura la pubblicazione della documentazione preparatoria e degli atti della Conferenza. I relativi impegni di spesa e pagamenti a carico del bilancio del CNEL sono assunti dal segretario generale dello stesso CNEL.

 

          Art. 7. Copertura finanziaria

     1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa nel limite massimo e onnicomprensivo di lire 9.400 milioni per l'anno 2000, da iscrivere nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.3.1. "Organi costituzionali" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio finanziario 2000, sul capitolo concernente le spese per il funzionamento del CNEL.

     2. La gestione delle somme di cui al comma 1 è disciplinata dalle norme che regolano l'amministrazione e la contabilità del CNEL, fatte salve, per quanto attiene agli organi di decisione, di consulenza o di controllo sulle spese, le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.

     3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 9.400 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 62 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, con la decorrenza ivi prevista.