Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.6 lavoro e formazione professionale |
Data: | 17/07/2001 |
Numero: | 27 |
Sommario |
Art. 1. (Campo di applicazione). |
Art. 2. (Rendicontazione). |
Art. 3. (Costituzione del rendiconto). |
Art. 4. (Misure di certificazione contabile). |
Art. 5. (Contraddittorio tra le parti). |
Art. 6. (Dichiarazione d'urgenza). |
§ 3.6.138 - L.R. 17 luglio 2001, n. 27.
Norme concernenti la revisione contabile e finanziaria, la semplificazione e certificazione in materia di corsi di formazione professionale a decorrere dall'anno 1997.
(B.U. n. 15 del 1 agosto 2001).
Art. 1. (Campo di applicazione).
1. La presente legge disciplina l'attività di revisione contabile e finanziaria sui rendiconti delle spese, predisposti dagli enti, aziende ed organismi di formazione professionale, nonché le misure di semplificazione in materia di certificazione contabile per i medesimi soggetti attuatori finanziati a decorrere dall'anno 1997 per corsi di formazione attivati sulla base della programmazione regionale, nazionale e comunitaria.
Art. 2. (Rendicontazione).
1. Gli enti, le aziende e gli organismi affidatari degli interventi formativi di cui all'art. 1 della presente legge, entro 90 giorni dal termine delle attività convenzionate e finanziate a decorrere dal 1997, ovvero entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, hanno l'obbligo di produrre un rendiconto annuale delle spese a fronte del finanziamento autorizzato in convenzione.
2. La documentazione allegata al rendiconto di cui al comma precedente viene fornita in copia conforme, mentre i titoli originali di spesa devono essere conservati a cura del soggetto convenzionato per un periodo di almeno dieci anni dalla data di approvazione, in via definitiva, del rendiconto da parte del competente Servizio a ciò deputato della Direzione Politiche Attive del lavoro, della Formazione e dell'Istruzione della Giunta regionale.
Art. 3. (Costituzione del rendiconto).
1. Il rendiconto riferito al piano annuale deve essere analitico rispetto alle attività affidate in gestione ai soggetti attuatori.
2. E' consentito, per le spese inerenti al personale, in caso di accertata mancata coincidenza tra il periodo di programmazione del corso e quello di effettivo inizio del medesimo, produrre quali titoli originali di spesa fatture o documenti giustificativi di data anteriore ovvero posteriore all'esercizio di riferimento, purché comprovanti spese riferibili al corso oggetto di rendicontazione.
3. L'eventuale saldo a debito, del soggetto attuatore che risultasse a definizione del rendiconto, deve essere restituito alla Regione mediante versamento alla Tesoreria dell'Ente entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta definizione.
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE E CERTIFICAZIONE
DELLE RISULTANZE CONTABILI E FINANZIARIE
Art. 4. (Misure di certificazione contabile).
1. E' fatto obbligo agli enti, aziende ed organismi di cui al comma 1 dell'art. 1 della presente legge, di allegare al rendiconto annuale apposita certificazione di revisione contabile rilasciata da dottori o ragionieri commercialisti, iscritti all'albo da non meno di cinque anni, nonché nel registro dei revisori contabili di cui al
2. La certificazione di revisione di cui al precedente comma 1 deve attestare la corrispondenza del risultato contabile con quello di gestione delle attività rendicontate, nonché la rispondenza dello stesso all'attuazione delle normative comunitarie, nazionali e regionali. Dalla certificazione devono emergere gli importi richiesti dal soggetto attuatore e certificati come spettanti quale saldo definitivo dell'intera azione formativa svolta. E' data facoltà al competente Servizio della Direzione Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell'Istruzione della Giunta regionale, di predisporre controlli, accertamenti ed indagini, anche a campione, sulla base delle risultanze certificate.
3. Il competente Servizio di cui al precedente comma 2 è autorizzato ad assumere i provvedimenti conseguenti, una volta acquisita la necessaria certificazione contabile.
Art. 5. (Contraddittorio tra le parti).
1. Ove venissero accertati errori od omissioni nella certificazione dei revisori contabili, il competente Servizio della Direzione Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell'Istruzione ne dà comunicazione al soggetto attuatore ed al revisore medesimo, chiedendo, nel contempo, opportuni chiarimenti da formulare entro il termine perentorio di giorni trenta dal ricevimento della comunicazione suddetta per le valutazioni di merito. Trascorso inutilmente detto termine, il predetto competente Servizio provvede a concludere il procedimento, sulla base degli atti e certificazioni già acquisiti.
Art. 6. (Dichiarazione d'urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.