§ 4.4.228 - L.R. 9 novembre 2010, n. 48.
Modifiche alla L.R. 18.12.2009, n. 32 recante "Modifiche alla L.R. 10.3.2008, n. 2 e successive modifiche (Provvedimenti urgenti a tutela della costa [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:09/11/2010
Numero:48


Sommario
Art. 1.  Sostituzione dell’art. 2 della L.R. 18.12.2009, n. 32 recante "Modifiche alla L.R. 10.3.2008, n. 2 e successive modifiche (Provvedimenti urgenti a tutela della costa teatina)"


§ 4.4.228 - L.R. 9 novembre 2010, n. 48.

Modifiche alla L.R. 18.12.2009, n. 32 recante "Modifiche alla L.R. 10.3.2008, n. 2 e successive modifiche (Provvedimenti urgenti a tutela della costa teatina)".

(B.U. 1 dicembre 2010, n. 76)

 

Art. 1. Sostituzione dell’art. 2 della L.R. 18.12.2009, n. 32 recante "Modifiche alla L.R. 10.3.2008, n. 2 e successive modifiche (Provvedimenti urgenti a tutela della costa teatina)"

 

1. L’art. 2 della L.R. 18.12.2009, n. 32 recante "Modifiche alla L.R. 10.3.2008, n. 2 e successive modifiche (Provvedimenti urgenti a tutela della costa teatina)" è sostituito dal seguente:

 

"Art. 2. Sostituzione dell’art. 1 della L.R. n. 2/2008

1. L’art. 1 della L.R. 10.3.2008, n. 2, è sostituito dal seguente:

"Art. 1

Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale

1. La Regione Abruzzo nell’esercizio delle proprie competenze legislative in materia di governo del territorio, valorizzazione dell’ambiente ed agricoltura ai sensi dell’art. 117, comma terzo della Costituzione ed in conformità a quanto stabilito dall’art. 9 dello Statuto, detta disposizioni programmatiche per il rilascio dell’Intesa prevista dall’art. 1, comma 7, lettera n) della legge 23 agosto 2004, n.239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia) e di indirizzo per il Comitato di coordinamento regionale – V.I.A., finalizzate a garantire nel territorio regionale l’attuazione del principio di tutela della salute umana sancito dall’articolo 32 della Costituzione, dall’articolo 174, paragrafo 2, del Trattato Istituivo dell’Unione Europea, nonché dall’articolo 152 del Trattato di Amsterdam, la tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici individuati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e del vigente Piano paesaggistico regionale e la preservazione degli habitat prioritari individuati nel territorio regionale ai sensi del DPR 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), nell’ottica generale di promuovere, attraverso un’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, uno sviluppo sostenibile nel rispetto dell’ambiente e nella salvaguardia della sua qualità.

2. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1 nel rilascio dell’Intesa prevista dall’art. 1, comma 7, lettera n) della legge n. 239 del 2004 da parte della Regione Abruzzo, la localizzazione di ogni opera relativa ad attività di prospezione, ricerca, estrazione e coltivazione di idrocarburi liquidi presenta profili di incompatibilità nelle aree di seguito elencate:

a) aree naturali protette individuate dalla normativa statale e regionale;

b) aree sottoposte ai vincoli dei beni ambientali o ricadenti nel Piano paesaggistico regionale ai sensi del D.Lgs. 22 aprile 2004 n. 42;

c) Siti di Interesse Comunitario (SIC), Zone di Protezione Speciale (ZPS) e altri siti di interesse naturalistico, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), del decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, n. 184 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)" e relativa normativa regionale di attuazione;

d) aree sismiche classificate di prima categoria in attuazione della normativa statale vigente in materia.

3. Nelle aree non ricomprese nell’elenco di cui al comma 2, la compatibilità delle medesime opere deve essere valutata tenendo conto, in particolare, della effettiva interazione sia con le problematiche sismiche, ai sensi della normativa statale vigente, ed idrogeologiche ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 1998 (Atto di indirizzo e coordinamento per l’individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all’art. 1, commi 1 e 2 del D.L. 11 giugno 1998, n. 180), sia con le esigenze di protezione e valorizzazione della produzione agricola imposte dalla normativa comunitaria nelle aree agricole destinate alle coltivazioni ed alle produzioni vitivinicole, olivicole, frutticole di pregio, di origine controllata garantita (d.o.c.g.), di origine controllata (d.o.c.), di indicazione geografica tipica (i.g.t.), di origine protetta (d.o.p), di indicazione geografica protetta (i.g.p.) di cui al Piano Regionale di Sviluppo Rurale approvato in attuazione del Regolamento CE n. 1698/05.

4. Le disposizioni di cui ai comma 2 e 3 hanno valore di norma di indirizzo per il Comitato di coordinamento regionale – V.I.A. per l’esercizio delle competenze ad esso spettanti.""