Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 09/05/2001 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. 1. |
Art. 2. 1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a quelli già previsti dalla L.R. 96/2000. |
Art. 3. 1. La Provincia di Pescara, dopo l'entrata in vigore della presente legge, provvederà a trasferire al Comune di Pescara gli studi, i piani ed i progetti predisposti, nonché le risorse non [...] |
Art. 4. 1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. |
§ 4.4.137 - L.R. 9 maggio 2001, n. 19.
Modifiche alla L.R. 96/2000 recante: Istituzione della Riserva Naturale di interesse provinciale Pineta Dannunziana. Modificazioni.
(B.U. n. 11 del 30 maggio 2001).
1. [1].
1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a quelli già previsti dalla
1. La Provincia di Pescara, dopo l'entrata in vigore della presente legge, provvederà a trasferire al Comune di Pescara gli studi, i piani ed i progetti predisposti, nonché le risorse non utilizzate relative ai trasferimenti regionali degli anni precedenti.
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
[1] Modifica il comma 1, art. 3 della