§ 4.3.2 - L.R. 23 ottobre 1987, n. 67.
Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 26 luglio 1983, n. 54 e 9 settembre 1986, n. 48 (Cave e torbiere).


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.3 cave e torbiere
Data:23/10/1987
Numero:67


Sommario
Art. 1.      In via transitoria ed in attesa della definizione del Piano regionale di cui all'art. 7 della legge regionale 26 luglio 1983, n. 54 sulla base di una sovrapposizione dei Piani paesistici con la [...]
Art. 17.      All'onere derivante dal funzionamento del Comitato Tecnico Regionale per l'anno 1987 presuntivamente valutato in L. 10.000.000 si provvede con lo stanziamento iscritto al cap 011425 dello stato [...]
Art. 18.      (Omissis)
Art. 19.  (Urgenza).


§ 4.3.2 - L.R. 23 ottobre 1987, n. 67.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 26 luglio 1983, n. 54 e 9 settembre 1986, n. 48 (Cave e torbiere).

(B.U. n. 16 Straord. del 23 ottobre 1987).

 

Art. 1.

     In via transitoria ed in attesa della definizione del Piano regionale di cui all'art. 7 della legge regionale 26 luglio 1983, n. 54 sulla base di una sovrapposizione dei Piani paesistici con la carta geologica e giacimentologica regionale, la Regione elabora, entro e non oltre, il 15 dicembre 1987, il Piano cave stralcio nel quale individua quei bacini e giacimenti che per ubicazione territoriale e scarse valenze ambientali possono essere acquisiti nell'immediato, per assegnarli in via prioritaria alle ditte per le quali non è più consentita l'attuale attività di escavazione ed, in subordine ad altre ditte richiedenti.

 

     Artt. 2. - 16.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 17.

     All'onere derivante dal funzionamento del Comitato Tecnico Regionale per l'anno 1987 presuntivamente valutato in L. 10.000.000 si provvede con lo stanziamento iscritto al cap 011425 dello stato di previsione della spesa per il medesimo esercizio e corrispondenti per gli esercizi successivi.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 18.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 19. (Urgenza).

     (Omissis).

 


[1] Articoli modificativi e integrativi della L.R. 26 luglio 1983, n. 54.

[2] Disposizioni finanziarie.

[3] Articolo abrogato con art. 3 L.R. 28 luglio 1988 n. 57.