§ 4.2.52 - L.R. 28 maggio 1998, n. 43.
Proroga dei termini e modifica della L.R. 3.4.1995, n. 26 inerente l'ammodernamento e sistemazione acquedotti, fognature e connesso arredo urbano.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:28/05/1998
Numero:43


Sommario
Art. 1.  Proroga termini di inizio o di consegna dei lavori.
Art. 2.  Interpretazione autentica dell'art. 1, comma 1, della L.R. 3.4.1995, n. 26.
Art. 3.  Utilizzo dei finanziamenti.
Art. 4.  Ammontare dei mutui in relazione a nuovi tassi di ammortamento.
Art. 5.  Sostituzione art. 9 L.R. 26/95.
Art. 6.  Competenze della Giunta regionale.
Art. 7.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 4.2.52 - L.R. 28 maggio 1998, n. 43.

Proroga dei termini e modifica della L.R. 3.4.1995, n. 26 inerente l'ammodernamento e sistemazione acquedotti, fognature e connesso arredo urbano.

(B.U. n. 11 del 26 giugno 1998).

 

Art. 1. Proroga termini di inizio o di consegna dei lavori.

     I termini di due anni previsti dall'art. 6, comma 1 e comma 2 della L.R. 3.4.1995, n. 26 sono prorogati di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     L'attestazione dei Comuni appaltanti di avvenuta consegna dei lavori equivale, a tutti gli effetti, alla certificazione di inizio dei lavori prevista dalla stessa L.R. 26/95.

 

     Art. 2. Interpretazione autentica dell'art. 1, comma 1, della L.R. 3.4.1995, n. 26.

     L'art. 1, comma 1, della L.R. 3.4.1995, n. 26 va interpretato nel senso che i contributi per l'ammodernamento e sistemazione di acquedotti e fognature nei centri storici devono intendersi destinati anche alla realizzazione di opere igienico-sanitarie o di deputazione.

     Lo stesso articolo va parimenti interpretato nel senso che gli interventi possono essere localizzati anche oltre l'ambito territoriale del centro storico.

 

     Art. 3. Utilizzo dei finanziamenti.

     I finanziamenti della L.R. 26/95, nel limite massimo della ripartizione effettuata con deliberazione della Giunta regionale n. 4729 del 13.10.1995, sono utilizzabili dai Comuni, comprese le eventuali economie realizzate, anche per nuovi interventi complementari, aggiuntivi alle opere principali, o di completamento o di adeguamento alle moderne tecnologie di razionalizzazione degli impianti esistenti.

     Nell'ambito della propria autonomia e responsabilità i Comuni approvano direttamente le perizie di variante e i progetti per l'utilizzo delle economie, senza necessità di parere della Regione, mentre il Servizio OO.PP. e Servizi del Settore LL.PP. comunica semplice presa d'atto delle relative deliberazioni comunali.

     E' fatta salva l'efficacia dell'attività posta in essere e degli atti amministrativi, rispondenti alle finalità delle presenti norme, eventualmente già assunti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 4. Ammontare dei mutui in relazione a nuovi tassi di ammortamento.

     In caso di variazione dei tassi di ammortamento i Comuni possono fruire dell'intero ammontare del contributo annuo regionale loro assegnato ai sensi della L.R. 26/95 e sempreché il mutuo venga acceso ad un tasso che comporti il versamento di una rata pari o superiore a tale contributo, fermo restando la proporzionalità prevista dall'art. 2, comma 1, ovvero l'applicazione dell'art. 2, comma 2, della stessa L.R. 26/95.

 

     Art. 5. Sostituzione art. 9 L.R. 26/95. [1]

 

     Art. 6. Competenze della Giunta regionale.

     I termini temporali di scadenza della L.R. 26/95, come prorogati con la presente legge, possono essere ulteriormente prorogati, per comprovati motivi di forza maggiore, dalla Giunta regionale.

 

     Art. 7. Dichiarazione d'urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 


[1] Sostituisce l'art. 9 della L.R. 3 aprile 1995, n. 26.