§ 4.2.34 - L.R. 3 aprile 1995, n. 26.
Assegnazione di contributi ai comuni per interventi di ammodernamento e sistemazione di acquedotti e fognature nei centri storici e connessi interventi [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:03/04/1995
Numero:26


Sommario
Art. 1.  Finalità, soggetti e settori d'intervento.
Art. 2.  Contributi regionali.
Art. 3.  Assunzione mutui.
Art. 4.  Contributi in conto capitale.
Art. 5.  Spesa ammessa a contributo.
Art. 6.  Decadenza dal finanziamento e vincolo di destinazione dei fondi.
Art. 7.  Utilizzazione somme disponibili.
Art. 8.  Parametri - Piano degli interventi e concessione dei contributi.
Art. 9.  Collaudazione.
Art. 10.  Norma finanziaria.
Art. 11.  Norma di rinvio.
Art. 12.  Dichiarazione di urgenza.


§ 4.2.34 - L.R. 3 aprile 1995, n. 26.

Assegnazione di contributi ai comuni per interventi di ammodernamento e sistemazione di acquedotti e fognature nei centri storici e connessi interventi di arredo urbano.

(B.U. n. 10 del 28 aprile 1995).

 

Art. 1. Finalità, soggetti e settori d'intervento.

     La Regione Abruzzo concede ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti residenti risultanti dagli ultimi dati ufficiali ISTAT disponibili, ai fini dell'assunzione di mutui, contributi annuali costanti ventennali per l'ammodernamento e sistemazione di acquedotti e fognature nei centri storici e connessi interventi di arredo urbano nonché altre opere pubbliche di interesse comunale [1].

     Ai soli Comuni capoluogo di provincia vengono concessi, per le stesse finalità, contributi in conto capitale, aggiuntivi a quelli già previsti al comma 1.

     Gli interventi di cui ai commi precedenti devono interessare esclusivamente opere di proprietà pubblica ed essere destinate a rimanere tali nel tempo.

 

     Art. 2. Contributi regionali.

     I contributi di cui all'art. 1, comma 1°, determinati in misura pari all'80% della rata semestrale posticipata di ammortamento di mutuo ventennale al saggio di interesse praticato dalla Cassa DD.PP., sono corrisposti mediante semestralità costanti, comprensive di capitale ed interessi, a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di concessione del mutuo.

     Per i Comuni privi di cespiti delegabili, i contributi spettanti, come dal piano di riparto, costituiscono l'intera rata di ammortamento per l'assunzione del mutuo.

     A tal fine va presentata alla Regione - Settore LL.PP. - certificazione a firma del segretario e del sindaco comprovante l'impossibilità di assunzione di mutui per carenza di cespiti delegabili.

     I contributi di cui all'art. 1, comma 2, concessi per la realizzazione di ulteriori opere, costituiscono la misura non superiore al 50% del costo di esse.

 

     Art. 3. Assunzione mutui.

     Per il finanziamento delle opere ammesse ai contributi ai sensi dell'art. 1 comma 1, gli Enti interessati devono contrarre mutui con la cassa DD.PP. o con altri istituti di credito abilitati, ferma restando la misura del contributo costante di durata massima ventennale, come determinato nel piano di riparto regionale.

     Con ordinanza dirigenziale viene formalmente concesso ed impegnato il relativo contributo regionale.

     I Comuni trasmettono, per conoscenza, alla Regione - Settore LL.PP. copie delle deliberazioni di assunzione dei mutui.

     I contributi in semestralità sono corrisposti direttamente e irrevocabilmente agli istituti mutuanti a decorrere dalla data di inizio dell'ammortamento, alle scadenze e per la durata prevista nei relativi contratti o nell'atto di concessione.

     In caso di diversa intesa tra le parti, i contributi sono corrisposti direttamente ai Comuni e limitatamente alla durata e al periodo di permanenza del mutuo.

     L'erogazione in conto mutuo è disposta sulla base della documentazione di cui all'art. 12 del D.M. Tesoro del 1.3.1992, trasmessa dai Comuni direttamente all'istituto mutuante.

     Il saldo del mutuo è erogato in base al certificato di regolare esecuzione o di collaudo dei lavori, nel rispetto della normativa regionale vigente, approvato dall'Amministrazione comunale ed omologato con atto del dirigente della struttura competente del Settore LL.PP. e Politica della Casa.

 

     Art. 4. Contributi in conto capitale.

     I contributi in conto capitale concorrono ad attivare il finanziamento dell'intero costo delle opere da realizzare, per un importo non superiore al 50% della spesa.

     I contributi in conto capitale vengono liquidati nel modo seguente:

     a) per il 50%, su disposizione del dirigente dell'ufficio competente, su presentazione, da parte del legale rappresentante del Comune del certificato di inizio dei lavori;

     b) per il 40%, su disposizione del dirigente dell'ufficio competente, alla presentazione della deliberazione, con la quale l'Ente, sulla base degli stati di avanzamento e certificati di pagamento emessi e di ogni altra ulteriore spesa sostenuta, rendiconta la spesa del 50% del costo dell'opera;

     c) per il 10% con deliberazione della Giunta regionale, alla conclusione dei lavori a seguito di presentazione da parte dell'Ente interessato, della deliberazione di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione nonché della relazione acclarante i rapporti economici tra Ente e Regione.

     L'accreditamento degli acconti viene effettuato su appositi conti speciali vincolati, a favore dell'ente beneficiario.

 

     Art. 5. Spesa ammessa a contributo.

     Sono ammesse al contributo le spese inerenti al costo delle opere da realizzare, nonché le spese ad esse connesse relative a espropri, oneri fiscali, eventuali rilievi geognostici, oneri di progettazione, direzione e collaudo dei lavori.

     I comuni progettano ed eseguono le opere ammesse a contributo ed assumono a loro carico ogni adempimento ed ogni responsabilità, anche di ordine amministrativo-contabile.

 

     Art. 6. Decadenza dal finanziamento e vincolo di destinazione dei fondi.

     Con provvedimento dirigenziale viene attivata, nei confronti del Comune, la procedura per il recupero dei contributi regionali erogati in conto rata di ammortamento del mutuo, qualora il certificato di inizio lavori non sia stato emesso ed inviato al competente servizio della Giunta regionale entro due anni dalla data di pubblicazione della deliberazione di riparto dei contributi sul Bollettino Ufficiale della Regione [2].

     Le somme destinate ai Comuni capoluogo di provincia, che entro 2 anni dalla data di pubblicazione della deliberazione di riparto sul Bollettino Ufficiale della Regione non abbiano emesso ed inviato il certificato di inizio lavori, saranno ripartite, con gli stessi parametri di cui all'art. 8, fra gli altri Comuni capoluogo che avranno iniziato i lavori e ne avranno data regolare comunicazione alla Regione [2].

     Tutti i comuni sono tenuti a trasmettere alla Regione, entro tre anni, dalla data di inizio dei lavori come sopra certificato, la deliberazione di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

     Trascorso tale termine la struttura regionale competente provvede alla definizione del finanziamento sulla base delle spese sostenute e documentate.

     Gli amministratori, i funzionari, ed i tesorieri dei Comuni beneficiari assumono diretta e solidale responsabilità, nell'ambito delle rispettive competenze per il rispetto del vincolo di destinazione dei fondi accreditati, come risultante dal progetto approvato e dal relativo quadro economico.

     I Comuni sono tenuti a presentare al servizio riscontro della Giunta Regionale il rendiconto finale del lavoro di ogni opera eseguita e la relativa documentazione di spesa, entro il termine di 180 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione degli atti di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

 

     Art. 7. Utilizzazione somme disponibili.

     Al fine di consentire il rapido completamento dei programmi e dei progetti finanziati ai sensi della presente legge, gli Enti attuatori possono utilizzare esclusivamente per opere migliorative e complementari delle opere principali, le somme eventualmente risultanti da economie, ivi comprese quelle conseguenti a ribassi d'asta e a variazioni di IVA, nonché gli interessi attivi maturati sul conto di cui all'art. 4, ultimo comma, dandone comunicazione anche alla Regione.

 

     Art. 8. Parametri - Piano degli interventi e concessione dei contributi.

     I finanziamenti di cui all'art. 1 vengono ripartiti per il 30% in parti uguali per ciascun Comune e per il rimanente in base ai seguenti parametri:

     - 30% in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascun Comune quale risulta dagli ultimi dati ufficiali dell'ISTAT disponibili, antecedenti alla ripartizione.

     - 30% in proporzione diretta alla superficie di ciascun Comune, quale risulta dai dati ufficiali dell'ISTAT.

     - 10% in proporzione diretta alla superficie, di ciascun comune, ricadente entro i confini di un parco nazionale o regionale, secondo i dati forniti dagli Enti Parco.

     La giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge approva il piano di riparto.

     La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di riparto ha valore di concessione del contributo o di notifica nei confronti dei Comuni della Regione e dell'Ente mutuante.

 

     Art. 9. Collaudazione. [3]

     La nomina della Commissione di Collaudo, anche in corso d'opera, è di competenza della Giunta regionale, su proposta del Settore LL.PP., ai sensi della L.R. 17.11.1976, n. 62, quando l'importo dei lavori superi i due miliardi di lire, per importi inferiori provvede direttamente il Comune interessato operando la scelta dei collaudatori tra gli iscritti all'apposito Albo regionale.

     Nel caso di lavori che comportino, nel loro complesso, secondo le risultanze del conto finale, una spesa non superiore ad un miliardo è ammesso, in base alle leggi vigenti in materia di opere pubbliche, la redazione del certificato di regolare esecuzione.

 

     Art. 10. Norma finanziaria.

     All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1, comma 1 della presente legge, valutato in L. 5.000.000.000, si provvede:

     a) quanto a L. 2.000.000.000, a termini dell'art. 38 della legge regionale di contabilità, mediante utilizzazione di quota parte della partita n. 11, elenco n. 4, Cap. 324000 del bilancio per l'esercizio 1994, in termini di sola competenza;

     b) quanto a L. 3.000.000.000, mediante utilizzazione, per competenza e cassa, quota parte della partita n. 7, elenco n. 4 dello stanziamento iscritto al Cap. 324000 denominato «Fondo globale per oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in conto capitale, elenco n. 4, allegato al bilancio per l'esercizio 1995.» All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1, comma 2, della presente legge, valutato in L. 1.000.000.000, si provvede, a termini dell'art. 38 della legge regionale di contabilità, mediante utilizzazione di quota parte della partita n. 11, elenco n. 4, Cap. 324000 del bilancio per l'esercizio 1994, in termini di sola competenza.

     Nello stato di previsione della spesa sono istituiti ed iscritti i capitoli di seguito riportati:

     Settore 15, Titolo 2, Categoria 3

     Cap. 152374 denominato «Contributi ai Comuni su mutui per interventi di ammodernamento e sistemazione di acquedotti e fognature nei centri storici e connessi interventi di arredo urbano, art. 1» con lo stanziamento di L. 5.000.000.000 per competenza e L. 3.000.000.000 per cassa;

     Settore 15, Titolo 2, Categoria 3

     Cap. 152375 denominato «Contributi aggiuntivi in conto capitale ai Comuni capoluogo di provincia per interventi di ammodernamento e sistemazione di acquedotti e fognature nei centri storici e connessi interventi di arredo urbano, art. 1, comma 2» con lo stanziamento, per sola competenza, di L. 1.000.000.000;

     Gli oneri derivanti dall'applicazione di quanto disciplinato dall'art. 1, comma 1 della presente legge, di cui al Cap. 152374, saranno iscritti nei corrispondenti capitoli degli esercizi futuri, per la durata di venti anni.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione di quanto disciplinato dall'art. 1, comma 2 della presente legge, di cui al Cap. 152375, saranno determinati, per gli esercizi futuri, dalle rispettive leggi di bilancio ai sensi dell'art. 10 della legge regionale di contabilità.

 

     Art. 11. Norma di rinvio.

     Per quanto non previsto nella presente legge si applicano le disposizioni contenute nella normativa vigente in materia di lavori pubblici.

 

     Art. 12. Dichiarazione di urgenza.

     (Omissis).

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 21 della L.R. 9 febbraio 2000, n. 6. Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 2 della L.R. 28 maggio 1998, n. 43.

[2] Per una proroga del termine previsto dal presente comma, vedi l'art. 1 della L.R. 28 maggio 1998, n. 43.

[2] Per una proroga del termine previsto dal presente comma, vedi l'art. 1 della L.R. 28 maggio 1998, n. 43.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 28 maggio 1998, n. 43.