§ 4.2.40 - L.R. 15 novembre 1996, n. 115.
Modifica ed integrazione alla L.R. 3.4.1995 n. 25 sulla metanizzazione in Abruzzo.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:15/11/1996
Numero:115


Sommario
Art. 1.  Integrazione finanziaria alla L.R. 25/95.
Art. 2.  Semplificazioni procedurali e accelerazione investimenti.
Art. 3.  Abrogazione di norme e disposizioni della L.R. 25/95.
Art. 4.  Norma finanziaria.
Art. 5.  Dichiarazione di urgenza.


§ 4.2.40 - L.R. 15 novembre 1996, n. 115.

Modifica ed integrazione alla L.R. 3.4.1995 n. 25 sulla metanizzazione in Abruzzo.

(B.U. n. 22 del 6 dicembre 1996).

 

Art. 1. Integrazione finanziaria alla L.R. 25/95.

     Al fine di consentire l'accoglimento di tutte le richieste di contributo per la realizzazione di reti a metano avanzate entro il 30 settembre 1996 dai Comuni, loro Associazioni, Consorzi o Comunità Montane, lo stanziamento di cui al Cap. 152360 dello Stato di previsione della Spesa del Bilancio regionale, è aumentato, per competenza e cassa, dell'importo di lire 3.900.000.000 relativamente all'esercizio 1996 e concorre alla quantificazione dello stanziamento massimo utilizzabile quale nuovo limite di impegno di cui alla L.R. 3.4.1995, n. 25, come integrata dalla presente legge.

 

     Art. 2. Semplificazioni procedurali e accelerazione investimenti.

     Allo scopo di pervenire al più rapido sviluppo della metanizzazione in Abruzzo la Giunta regionale ammette a finanziamento gli Enti di cui all'art. 1 nel limite che risulterà più basso fra quelli rappresentati da:

     a) costo globale effettivo di realizzazione delle reti a gas;

     b) spesa massima convenzionale determinata a norma della legge regionale 25/95;

     c) finanziamento richiesto.

     Nel caso di realizzazione del servizio del metano con il sistema della concessione di costruzione e gestione, sia essa intesa come servizio o come opera pubblica, non è riconosciuta fra la spesa ammessa a contributo la quota per IVA, poiché considerata partita di giro.

     Non viene riconosciuta la spesa per gli allacci di cui non viene richiesto il finanziamento e qualora la quota richiesta non sia esattamente definibile, viene ammessa nella misura del 50%, purché nei limiti del finanziamento ammissibile.

     Gli enti possono utilizzare, per lavori complementari aggiuntivi di cui all'art. 6, comma 5 della L.R. 25/95, le somme risultanti da economie, ivi comprese quelle conseguenti a ribassi d'asta, variazioni di IVA, interessi attivi, dandone semplice comunicazione al competente Servizio della Regione.

     E' consentito agli Enti ammessi a finanziamento, fermo restando l'ammontare del contributo concesso:

     a) modificare i loro progetti per la realizzazione di reti a metano in luogo di reti a G.p.l.;

     b) realizzare gli interventi in appalto diretto invece che in regime di concessione di costruzione e gestione. In tal caso il mutuo contratto o da contrarre deve avere una durata non superiore a venti anni. L'ammontare dei contributi regionali complessivamente concessi non può comunque superare lo stanziamento annuo, quale limite di impegno come già determinato dall'art. 18 della L.R. 25/95 e dall'art. 4 della L.R. 115/96 [1].

     E' consentito, inoltre, agli Enti che hanno scelto di realizzare le reti in appalto diretto optare per il regime della concessione di costruzione e gestione: in tal caso, l'importo del contributo regionale sarà ridotto e adeguato alla misura prevista per tali sistemi di realizzazione delle reti.

     I singoli Comuni ammessi a finanziamento possono associarsi o riunirsi in Associazioni, in Consorzi, affidare delega alle Comunità Montane, al fine della realizzazione unitaria degli interventi. In tale evenienza i contributi regionali, fermo restando il loro ammontare ed il numero delle utenze convenzionali previste, saranno cumulati e concessi al nuovo soggetto realizzatore [2].

     E' consentito alle associazioni di Enti, fermo restando l'ammontare del contributo complessivo concesso, ripartire tale contributo fra i Comuni associati o consorziati in proposizione al numero degli abitanti residenti all'ultimo censimento della popolazione non serviti da rete di distribuzione del gas: in tal caso le reti interne potranno essere realizzate direttamente o in concessione di costruzione e gestione dai singoli Comuni ovvero associandosi con altri Comuni contermini.

 

     Art. 3. Abrogazione di norme e disposizioni della L.R. 25/95.

     L'art. 4 e l'art. 15 della L.R. 25/95 sono abrogati.

     Sono abrogate tutte le altre disposizioni della stessa L.R. 25/95 in contrasto con la presente legge.

 

     Art. 4. Norma finanziaria.

     All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 3.900.000.000, così come previsto all'art. 1, si provvede con le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa:

     - quanto a lire 1.000.000.000, mediante riduzione, di pari importo, del Cap. 152375 dello Stato di previsione della Spesa del Bilancio 1996, denominato: «Contributi aggiuntivi in conto capitale ai Comuni capoluogo di provincia per interventi di ammodernamento e sistemazione acquedotti e fognature nei centri storici e connessi interventi di arredo urbano»;

     - quanto a lire 1.000.000.000, mediante utilizzazione della quota parte della partita n. 4, Elenco n. 4 - Cap. 324000 del Bilancio per l'esercizio 1996;

     - quanto a lire 1.000.000.000, mediante utilizzazione della quota parte della partita n. 16, elenco n. 4 - Cap. 324000 del Bilancio per l'esercizio 1996;

     - quanto a lire 900.000.000, mediante utilizzazione della quota parte della partita n. 11, Elenco n. 4 - Cap. 324000 del Bilancio per l'esercizio 1996.

     Il Cap. 152360 dello Stato di previsione della Spesa del Bilancio di previsione dell'esercizio 1996, denominato «Contributi per l'esecuzione di opere di metanizzazione e centri bombolari L.R. 3.4.1995, n. 25», è parimenti incrementato di lire 3.900.000.000.

 

     Art. 5. Dichiarazione di urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 


[1] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 21 settembre 1999, n. 80.

[2] Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 2 della L.R. 21 settembre 1999, n. 80.