§ 4.2.6 - L.R. 9 aprile 1979, n. 20.
Nuove norme per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione con D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 in materia di lavori pubblici.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:09/04/1979
Numero:20


Sommario
Art. 1.      La Sezione Lavori Pubblici del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo previsto dall'art. 5 della legge regionale 8 settembre 1972 n. 18 è così costituita:
Art. 2.      La Sezione LL.PP. è coadiuvata da un Ufficio di Segreteria, composto da un Funzionario e quattro Istruttori, costituito nell'ambito del Settore LL.PP.
Art. 3.      La Sezione del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo di cui all'art. 1, esercita funzioni di consulenza tecnica degli organi della Regione in materia di opere pubbliche di interesse [...]
Art. 4.      All'istruttoria delle questioni sottoposte all'esame della Sezione di cui alla presente legge, si provvede attraverso sottosezioni composte di tre membri della Sezione stessa nominati dal [...]
Art. 5.      I membri del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo non possono prendere parte all'attività del Comitato qualora si tratti di piani o progetti alla cui redazione essi abbiano comunque [...]
Art. 6.      Restano in vigore tutte le norme della legge regionale 8 settembre 1972, n. 18, che siano compatibili con quelle della presente legge.
Art. 7.  (Urgenza).


§ 4.2.6 - L.R. 9 aprile 1979, n. 20. [1]

Nuove norme per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione con D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 in materia di lavori pubblici.

(B.U. n. 13 del 30 aprile 1979).

 

Art. 1.

     La Sezione Lavori Pubblici del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo previsto dall'art. 5 della legge regionale 8 settembre 1972 n. 18 è così costituita:

     a) dal Componente della Giunta Regionale preposto al Settore Lavori Pubblici e Politica della Casa, o da un suo delegato scelto fra gli esperti di cui al successivo punto b) con funzione di Presidente della Sezione;

     b) da dieci esperti tecnici (di cui 8 ingegneri e 2 architetti) di alta qualificazione nelle materie trattate dalla Sezione [2];

     c) da tre esperti amministrativi, particolarmente competenti nel settore delle opere pubbliche, di nuova designazione da parte del Consiglio Regionale, scelti di norma tra gli iscritti agli Albi delle libere professioni, previsti dalle leggi vigenti;

     d) dai cinque ingegneri responsabili degli Uffici del Genio Civile con voto deliberativo limitatamente agli affari rientranti nella propria competenza territoriale e con voto consultivo per tutti gli altri argomenti da trattare.

     Le designazioni di cui ai punti b) e c) verranno effettuate dal Consiglio Regionale con voto limitato a due [3].

 

     Art. 2.

     La Sezione LL.PP. è coadiuvata da un Ufficio di Segreteria, composto da un Funzionario e quattro Istruttori, costituito nell'ambito del Settore LL.PP.

     Il predetto Ufficio provvede a redigere i verbali delle sedute e ad assicurare il funzionamento della Sezione; esso collabora altresì, con i relatori per l'istruttoria delle questioni da sottoporre all'esame della Sezione, avvalendosi anche degli Uffici, dei servizi e di ogni altra unità operativa regionale.

 

     Art. 3.

     La Sezione del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo di cui all'art. 1, esercita funzioni di consulenza tecnica degli organi della Regione in materia di opere pubbliche di interesse regionale, ivi comprese le opere di bonifica e di sistemazione idraulico-forestale.

 

     Art. 4.

     All'istruttoria delle questioni sottoposte all'esame della Sezione di cui alla presente legge, si provvede attraverso sottosezioni composte di tre membri della Sezione stessa nominati dal Presidente della Sezione all'inizio di ciascun anno. Unitamente agli atti dell'istruzione è predisposta dal competente Funzionario e rimessa alla Sezione, per il parere, una relazione scritta contenente, oltre all'analitica completa esposizione dei dati tecnici, anche una sintetica e chiara illustrazione della specifica materia, con esclusione di qualsiasi proposta per la formulazione del parere della Sezione.

     Le sottosezioni, per lo svolgimento di ogni loro attività, si avvalgono del personale anche tecnico del settore LL.PP.

     Gli atti istruttori e la relazione tecnica sono depositati presso la Segreteria della sezione. Di tale deposito è dato avviso agli altri membri almeno tre giorni prima della seduta stabilita per l'esame della questione da parte della Sezione.

     Alle riunioni delle sottosezioni partecipa, senza diritto di voto, il Funzionario che ha predisposto l'istruttoria di cui al primo comma del presente articolo.

 

     Art. 5.

     I membri del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo non possono prendere parte all'attività del Comitato qualora si tratti di piani o progetti alla cui redazione essi abbiano comunque concorso, anche indirettamente, o ai quali essi siano in qualunque altro modo interessati.

     La violazione del disposto di cui al comma precedente importa in ogni caso, e senza pregiudizio di altre responsabilità, la decadenza dalla carica.

     I membri del Comitato decadono altresì dalla carica in caso di dimissioni o quando siano accertate cause obiettive di incompatibilità con le funzioni pubbliche esercitate e, comunque, quando si ometta di partecipare, senza giustificato motivo, a più di tre sedute consecutive.

     La decadenza dalla carica è dichiarata dal Consiglio regionale su proposta motivata dalla Giunta Regionale.

 

     Art. 6.

     Restano in vigore tutte le norme della legge regionale 8 settembre 1972, n. 18, che siano compatibili con quelle della presente legge.

 

     Art. 7. (Urgenza).

     (Omissis).

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 14 della L.R. 2 dicembre 2011, n. 40.

[2] Lettera così modificata con art. unico L.R. 11 aprile 1989, n. 35.

[3] Articolo così sostituito con articolo unico L.R. 30 marzo 1984 n. 29.