§ 4.2.0 - L.R. 8 settembre 1972, n. 18.
Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione con D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, in materia di urbanistica e viabilità, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:08/09/1972
Numero:18


Sommario
Art. 1.      L'esercizio delle funzioni trasferite o delegate con D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, in materia di urbanistica e viabilità, acquedotti lavori pubblici di interesse regionale, è disciplinato, ai [...]
Art. 2.      Il Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:
Art. 3.      La Giunta regionale esercita le seguenti funzioni:
Art. 4.      Il Presidente della Giunta regionale:
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11.      Fino a quando non verrà statuito diversamente con legge regionale sono fatte salve, in quanto applicabili, le norme statali vigenti nella materia oggetto della presente legge.
Art. 12.  (Urgenza).


§ 4.2.0 - L.R. 8 settembre 1972, n. 18.

Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione con D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, in materia di urbanistica e viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale.

(B.U. 8 settembre 1972, n. 16).

 

Art. 1.

     L'esercizio delle funzioni trasferite o delegate con D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, in materia di urbanistica e viabilità, acquedotti lavori pubblici di interesse regionale, è disciplinato, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, dalla presente legge.

     Le disposizioni della presente legge restano in vigore sino a quando la materia non verrà disciplinata da un'organica legge regionale da approvarsi comunque entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 2.

     Il Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:

     a) approva i piani territoriali di coordinamento previsti dall'art. della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni;

     b) determina l'estensione del piano intercomunale previsto dal l'art. 12 della legge n. 1150 ed approva detto piano;

     c) approva l'elenco dei comuni soggetti all'obbligo della formazione del piano regolatore generale ed adotta le misure previsti dall'art. 8, 5° comma della citata legge 1150 relativamente all'obbligo medesimo;

     d) approva i piani regolatori generali; autorizza ed approva le relative varianti, ivi comprese quelle soggette a procedimento speciale in quanto connesse agli insediamenti scolastici, universitari, ospedalieri ed industriali;

     e) definisce i criteri per la formazione ed approva i piani territoriali paesistici di cui all'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

     f) definisce ed approva le norme urbanistiche alle quali dovranno attenersi le comunità montane nel redigere i piani di sviluppo urbanistico di cui all'art. 7 della Legge 3 dicembre 1971, n. 1102, ed approva detti piani;

     g) autorizza i Comuni ed i loro consorzi alla formazione del piano delle aree da destinare agli insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865;

     h) costituisce, su richiesta di una delle amministrazioni comunali interessate, consorzi obbligatori tra comuni per la formazione di piani di zona consortili, ai sensi dell'art. 28 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

     i) approva piani ed i programmi regionali in materia di viabilità, acquedotti e lavori pubblici;

     l) approva i piani ed i programmi degli interventi finanziari e determina i criteri di riparto;

     m) provvede alla classificazione delle strade regionali;

     n) provvede alla nomina dei collegi dei revisori negli enti, consorzi, istituti ed organismi locali sottoposti a tutela e vigilanza della Regione;

     o) esprime i pareri sulla classificazione e declassificazione delle strade statali, sui programmi di competenza dell'ANAS, sui provvedimenti di competenza degli organi statali in ordine alla tutela, disciplina ed utilizzazione delle acque pubbliche, agli aggiornamenti e modifiche del piano regolatore generale degli acquedotti, alla sistemazione idrogeologica ed alla conservazione del suolo ed in genere sugli atti di competenza statale concernenti la programmazione.

 

     Art. 3.

     La Giunta regionale esercita le seguenti funzioni:

     a) approva i piani di ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra;

     b) approva i piani delle zone destinate all'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni;

     c) delibera la formazione obbligatoria dei piani di zona, ai sensi del 3° comma dell'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni;

     d) fissa i termini per la formazione dei piani particolareggiati; approva i medesimi e le relative varianti; adotta le misure per la compilazione dei piani stessi in sostituzione di quelli rimasti inattuati in tutto o in parte;

     e) adotta i provvedimenti di delimitazione dei centri edificati nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

     f) annulla le deliberazioni e i provvedimenti autorizzativi comunali, a norma dell'art. 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche;

     g) esprime il parere sulle demolizioni di costruzioni abusive. ai sensi dell'art. 32 della predetta legge 1150;

     h) adotta i provvedimenti di sospensione e di demolizione di cui agli artt. 26 e 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche;

     i) approva i regolamenti edilizi comunali ed i programmi di fabbricazione;

     l) dà il nulla-osta all'autorizzazione comunale dei piani di lottizzazione di cui all'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche;

     m) concede il nulla-osta di cui all'art. 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357;

     n) formula al Consiglio regionale proposte di piani e di programmi in materia di viabilità, acquedotti e lavori pubblici;

     o) adotta i provvedimenti di attuazione di piani e di programmi generali approvati dal Consiglio regionale;

     p) sovrintende, in conformità agli indirizzi e alle direttive del Consiglio regionale, all'esecuzione delle opere pubbliche e all'organizzazione dei servizi in materia di viabilità, acquedotti e lavori pubblici;

     q) esercita le attribuzioni già spettanti agli organi centrali e periferici dello Stato in materia di designazione di componenti di commissioni, comitati ed organismi collegiali operanti, a livello tecnico o amministrativo, nei settori concernenti la materia di cui all'art. 1 della Presente legge;

     r) esercita le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e di tutela, non riservate alla competenza del Consiglio regionale, nei confronti di Enti, consorzi, istituti, ed organismi locali operanti nell'ambito del territorio regionale nei settori afferenti alle materie di cui al precedente art. 1.

     Ai componenti la Giunta regionale sono attribuiti compiti di carattere organizzativo ed istruttorio nell'ambito dei servizi regionali cui sono preposti ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 45 dello Statuto.

 

     Art. 4.

     Il Presidente della Giunta regionale:

     a) esercita i poteri di cui all'art. 47 dello Statuto;

     b) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, a norma dell'art. 121 della Costituzione;

     c) esercita le funzioni di cui all'art. 3 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, relative alle dichiarazioni di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori ed esercita tutte le attribuzioni in materia di espropriazione per pubblica utilità o di occupazione temporanea o di urgenza, compresa la determinazione amministrativa dell'indennità e la retrocessione per le opere di interesse regionale e per quelle delegate alla Regione.

 

     Art. 5. [1]

     [E' istituito il Comitato Regionale tecnico-amministrativo con funzioni di consulenza tecnica degli organi della Regione in materia di urbanistica, viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale.

     Il Comitato è costituito da due sezioni:

     Sezione urbanistica e beni ambientali e Sezione lavori pubblici.

     I pareri della Sezione urbanistica e beni ambientali sostituiscono i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici, quelli degli organi centrali e periferici del Ministero della Pubblica Istruzione e della Sezione urbanistica regionale presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche previsti dalla normativa vigente nelle materie di competenza regionale.

     La Sezione lavori pubblici esercita le funzioni demandate dall'attuale legislazione statale al Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche ed al Consiglio superiore dei lavori Pubblici per le opere pubbliche di interesse regionale, ivi comprese le opere di bonifica e di sistemazione idraulico-forestale.

     Il Comitato funziona normalmente per sezioni.

     Il Consiglio regionale e la Giunta possono richiedere la riunione delle due sezioni in seduta comune quando si tratti di esprimere pareri su materie di competenza congiunta.]

 

     Art. 6. [2]

     [Ciascuna Sezione del Comitato regionale tecnico-amministrativo è così composta:

     a) il Componente della Giunta regionale preposto al settore con funzioni di Presidente di Sezione;

     b) tre funzionari della Regione designati dalla Giunta:

     c) cinque esperti designati dal Consiglio regionale, con voto limitato a tre, scelti di norma tra gli iscritti agli albi previsti dalle disposizioni vigenti.

     Un funzionario della Regione, designato dalla Giunta, esercita le funzioni di segretario senza diritto di voto.

     Il Comitato a sezioni riunite è presieduto dal Presidente della Sezione urbanistica e beni ambientali.

     I membri di ciascuna delle due sezioni del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.]

 

     Art. 7. [3]

     [Alle sedute di ciascuna sezione, o delle sezioni riunite, devono essere invitati rappresentanti delle Amministrazioni interessate agli affari posti all'ordine del giorno, con facoltà di farsi assistere da tecnici di loro fiducia.

     I Presidenti possono altresì disporre la partecipazione di esperti ai lavori della sezione o delle sezioni riunite.

     Il Presidente della Sezione urbanistica e beni ambientali può invitare alle riunioni, avuto riguardo agli affari posti all'ordine del giorno, i rappresentanti della Soprintendenza ai Monumenti e alle Antichità dell'Abruzzo, degli uffici centrali e periferici dello Stato, nonché dell'Ispettorato Regionale delle Foreste per le questioni concernenti l'assetto idrogeologico e forestale.]

 

     Art. 8. [4]

     [Il Presidente, i Componenti la Giunta ed i Consiglieri regionali possono intervenire senza diritto di voto alle adunanze delle sezioni del Comitato tecnico-amministrativo regionale.

     Non possono essere membri del Comitato tecnico-amministrativo regionale coloro i quali in proprio o quali soci o amministratori di società abbiano rapporti di prestazione d'opera, di fornitura o simili con la Regione; coloro i quali assumono l'esecuzione di opere pubbliche e l'esercizio di servizi pubblici, ovvero siano in qualsiasi modo interessati in tali imprese, nonché gli amministratori comunali, provinciali e dei consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale.

     I membri del Comitato tecnico-amministrativo regionale non hanno diritto di voto nelle adunanze nelle quali vengono esaminati i piani ed i progetti da loro redatti, anche se in collaborazione con altri professionisti.

     Ai componenti del Comitato tecnico-amministrativo di cui alla lettera c) dell'art. 6, nonché agli esperti invitati, spetta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, un gettone di presenza, la cui misura verrà determinata con apposita legge regionale.]

 

     Art. 9. [5]

     [Per la validità della seduta del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti in prima convocazione.

     In seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti.

     Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei presenti.

     In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.]

 

     Art. 10. [6]

     [I dirigenti del Provveditorato alle opere pubbliche, degli Uffici del Genio Civile nonché delle sezioni autonome del Genio Civile sono destinatari di ordini di accreditamento.

     L'ordine di accreditamento è disposto dal Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta.

     Il funzionario delegato osserva, in quanto applicabili e compatibili, le norme sulla contabilità generale dello Stato, ivi compreso l'obbligo di rendiconto.]

 

     Art. 11.

     Fino a quando non verrà statuito diversamente con legge regionale sono fatte salve, in quanto applicabili, le norme statali vigenti nella materia oggetto della presente legge.

 

     Art. 12. (Urgenza).

     (Omissis).

 

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 14 della L.R. 2 dicembre 2011, n. 40.

[2] Articolo abrogato dall'art. 14 della L.R. 2 dicembre 2011, n. 40.

[3] Articolo abrogato dall'art. 14 della L.R. 2 dicembre 2011, n. 40.

[4] Articolo abrogato dall'art. 14 della L.R. 2 dicembre 2011, n. 40.

[5] Articolo sostituito dall'art. 1 della L.R. 7 aprile 1994, n. 22 e abrogato dall'art. 14 della L.R. 2 dicembre 2011, n. 40.

[6] Articolo abrogato dall'art. 14 della L.R. 2 dicembre 2011, n. 40.