Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.7 turismo e industria alberghiera |
Data: | 21/06/2010 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. (Integrazione alla L.R. 18/2010) |
Art. 2. (Modifica alla L.R. 141/1997) |
§ 3.7.115 - L.R. 21 giugno 2010, n. 22.
Integrazione alla L.R. 12.5.2010, n. 18 recante: Modifica all'art. 1 della L.R. 29.5.2007, n. 12 (Integrazione all'art. 15 della L.R. 141/1997 recante: "Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative", così come modificato dall'art. 2, comma 1 della L.R. 4.12.2006, n. 42 recante "Disposizioni urgenti in materia di demanio marittimo, turismo ed attività sportive")
(B.U. 2 luglio 2010, n. 11 Straord.)
Art. 1. (Integrazione alla
1. Dopo l’art. 1 della
"Art. 1 bis.
1. Le concessioni stagionali di cui all’art. 1, comma 1, lett. c-bis) della
Art. 2. (Modifica alla
1. All’art. 13 della
“2 ter. Nell’ambito delle concessioni demaniali marittime, nel periodo invernale, possono essere installati sistemi di protezione non impattanti a tutela dei complessi balneari (manufatti principali inclusi verande, portici, piattaforme coperte se ad essi connessi), per la salvaguardia, custodia e conservazione del patrimonio della ditta concessionaria; possono essere altresì delimitate aree specifiche dell’area concessa, con sistema a giorno non impattante.
2 quater. Il Piano Demaniale Marittimo (PDM), individua le linee generali e gli standard qualitativi e quantitativi dei sistemi di protezione dei complessi balneari e delle delimitazioni delle aree specifiche per l’applicazione del comma 2 ter.
2 quinquies. Successivamente all’adozione degli standard di cui al comma 2 quater, ai Comuni, titolari dell’esercizio delle funzioni amministrative conferite in materia di demanio marittimo e della competenza di pianificazione del proprio territorio costiero, è demandata, con regolamento da adottarsi entro 60 giorni, la disciplina dei sistemi di protezione di cui al comma 2 ter".
[1] Articolo così sostituito dall'art. 28 della