Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.7 turismo e industria alberghiera |
Data: | 18/08/2004 |
Numero: | 30 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Compiti e obiettivi delle associazioni pro-loco. |
Art. 3. Statuti. |
Art. 4. Albi provinciali. |
Art. 5. Vigilanza. |
Art. 6. Incentivi e contributi. |
Art. 7. Contributi regionali. |
Art. 8. Deroghe ed agevolazioni per le pro loco. |
Art. 9. Comitato regionale di valutazione dei progetti presentati dalle pro-loco. |
Art. 10. Tutela della denominazione pro-loco. |
Art. 11. Consorzi e forme di cooperazione. |
Art. 12. Norma finanziaria. |
Art. 13. Abrogazione e sostituzione. |
Art. 14. Entrata in vigore. |
§ 3.7.105 - L.R. 18 agosto 2004, n. 30. [1]
Riorganizzazione e finanziamento delle Associazioni pro-loco.
(B.U. 27 agosto 2004, n. 23).
Art. 1. Finalità.
1. La Regione e le Province abruzzesi riconoscono e promuovono, nel contesto dell'organizzazione e della programmazione turistica regionale, le Associazioni pro-loco e loro consorzi come associazioni di volontariato, che hanno finalità di promozione turistica e di valorizzazione dei servizi, delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, sociali e gastronomiche delle località su cui operano.
2. Per favorire il perseguimento delle finalità indicate nel comma 1, sono istituiti gli albi provinciali delle associazioni turistiche pro-loco.
3. La Regione e le Province riconoscono l’Unione Nazionale delle pro-loco d’Italia (U.N.P.L.I.), nelle sue articolazioni regionale e provinciali, come associazione rappresentativa delle pro-loco attive in ambito regionale e provinciale, nonché quale soggetto che, nelle sue diverse articolazioni regionale e provinciali, può concorrere in via diretta alla promozione turistica del territorio.
4. L’Unione, pertanto, può, nelle sue diverse articolazioni regionale e provinciali, essere destinataria di contributi diretti per la sua attività, degli stessi di cui fruiscono le pro-loco oltre che per progetti di rilievo sovracomunale, provinciale e regionale.
5. Le Province assegnano ai Comitati Provinciali U.N.P.L.I. un contributo annuo rivalutabile, da iscriversi in apposito capitolo di bilancio.
6. Le Province svolgono le funzioni di vigilanza e controllo indicate nella
7. Al fine di rendere coerente la concessione di contributi destinati alle Associazioni pro-loco o consorzi di cui facciano parte con l'organizzazione e la programmazione turistica regionale in campo turistico, viene istituito il Comitato di valutazione dei progetti presentati da tali organismi di cui all’art. 9.
Art. 2. Compiti e obiettivi delle associazioni pro-loco.
1. Le associazioni pro-loco sono associazioni di natura privatistica e senza finalità di lucro che svolgono attività di promozione e di valorizzazione del territorio e di utilità sociale e che si propongono i seguenti obiettivi:
a) svolgere una fattiva opera per organizzare turisticamente le rispettive località, proponendo alle amministrazioni competenti il miglioramento ambientale ed estetico della zona e tutte le iniziative atte a tutelare le bellezze naturali e a valorizzare il patrimonio culturale, artistico, storico-monumentale ed ambientale;
b) promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con gli enti pubblici e/o privati, iniziative finalizzate a costituire richiami turistici e a rendere più piacevole e interessante il soggiorno dei turisti e dei residenti, quali escursioni, visite guidate, mostre e rassegne, convegni, spettacoli, festeggiamenti, manifestazioni storiche, culturali, sportive ed enogastronomiche, nonché azioni di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro di monumenti e gestione delle loro visite;
c) sviluppare il rispetto per gli ospiti e per l'ambiente della località;
d) stimolare il miglioramento dei servizi di accoglienza, delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extralberghiera;
e) collaborare con gli organi competenti per il miglioramento della conduzione dei servizi di interesse turistico;
f) curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti anche con l'apertura di appositi uffici eventualmente in collaborazione con altre associazioni e con enti, dandone opportuna comunicazione all'APTR ed eventualmente usando la denominazione IAT, secondo quanto previsto dalla relativa normativa regionale;
g) promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della località, quali proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici.
2. In relazione a quanto previsto nel comma 1 lettera f, la normativa regionale di riferimento è quella prevista dalla
3. Le Associazioni pro-loco partecipano a pieno titolo, sulla base di quanto previsto dalla legislazione vigente e dai propri statuti, alle attività di ricerca, ai gruppi di studio, alle commissioni e comitati che operano nel campo del turismo o in settori a questo connessi, nonché alla gestione delle istituzioni culturali e delle strutture turistiche a natura pubblica.
Art. 3. Statuti.
1. Le pro-loco comunque costituite, sia con atto pubblico, sia con scrittura privata autenticata, sia con scrittura privata registrata, per potersi iscrivere agli albi di cui all'art. 4, devono adottare uno statuto ispirato ai seguenti principi:
a) la finalizzazione dei compiti istituzionali al soddisfacimento prevalente degli interessi turistici della collettività locale;
b) la configurazione giuridica della pro-loco come associazione senza scopo di lucro in base alla normativa vigente, avente funzioni turistiche, sociali e culturali;
c) la partecipazione attiva e democratica alla vita e alla gestione dell'associazione da parte di tutte le componenti sociali, senza limiti di partecipazione per i cittadini residenti e non residenti nella località, salvo quelli derivanti dall'inadempienza agli obblighi associativi;
d) un’unica categoria di soci con identica parità di diritti e di doveri, salvo quelli connessi alla minore età;
e) l'obbligo di rinnovare periodicamente e su base democratica gli organi dell'associazione;
f) l'obbligo di inviare annualmente alla Provincia competente il preventivo e la relativa relazione programmatica entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui il preventivo si riferisce e il rendiconto delle spese sostenute e degli introiti incamerati entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello considerato dal rendiconto;
g) il principio dell'intrasmissibilità del diritto di voto, con conseguente divieto di deleghe;
h) l’obbligo di adottare criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci preventivi e dei rendiconti;
i) l'armonizzazione dell'attività dell'associazione con quella svolta in materia turistica dalla Regione, dall'APTR, dalla Provincia, dal Comune, dagli Enti Parco, dalle Comunità Montane e dagli altri enti locali in genere;
j) l’obbligo di comunicare data e ordine del giorno delle riunioni del consiglio direttivo al sindaco del comune dove la pro-loco opera, con facoltà del sindaco predetto di parteciparvi o di delegare altra persona che lo rappresenti e di esprimere il proprio parere sugli argomenti in discussione, senza tuttavia avere diritto di voto, a meno che non ne faccia parte perché eletto;
k) la possibilità di presentare alla Regione progetti di promozione, accoglienza e intrattenimento a livello locale o comprensoriale, da inviare alla valutazione dei Comitato di cui all'art. 1, comma 7, con conseguente diritto da parte della Regione di controllare la destinazione dei fondi eventualmente erogati in seguito alla diretta indicazione del Comitato stesso, o anche come conseguenza del loro inserimento nel programma annuale di promozione turistica ai sensi della
l) la realizzazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera f;
m) il divieto di dividere tra i soci gli eventuali utili;
n) la destinazione dei beni della pro-loco, in caso di scioglimento, ad altra associazione avente analoghe finalità, che verrà individuata dalla stessa pro-loco prima del suo avvenuto scioglimento oppure, qualora l'individuazione non vi sia stata, la destinazione dei beni a fini di utilità sociale.
2. In relazione al comma 1, lettera n), qualora la pro-loco si sia sciolta senza individuare l’associazione alla quale destinare i propri beni, la scelta della loro destinazione sarà effettuata con provvedimento del sindaco del comune.
3. Le associazioni pro-loco, che abbiano operato modifiche statutarie, devono comunicare le modifiche stesse alle province nel cui albo sono iscritte.
Art. 4. Albi provinciali.
1. Le amministrazioni provinciali competenti per territorio, ai sensi della
2. I predetti albi sostituiscono ad ogni effetto l'albo regionale istituito con
3. L’iscrizione all’albo provinciale costituisce, per le Pro-loco, condizione indispensabile per l.assegnazione dei contribuiti pubblici e per la designazione dei rappresentanti previsti dall’art. 2, comma 3 [2].
4. Ai fini dell'iscrizione all'albo, l'associazione pro-loco interessata presenta apposita domanda alla provincia competente per territorio, corredata di copia conforme dell’atto costitutivo, dello statuto, adottato nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 3 e purché ricorrano le seguenti condizioni:
a) che l'associazione sia costituita in località di un Comune dove non sia presente altra pro-loco, salvo deroghe per particolari motivi di carattere ambientale, naturalistico, paesaggistico, culturale, termale;
b) che la località dove la pro-loco intende operare disponga di un'adeguata attrezzatura turistica, sportiva e di servizi o che, comunque, possieda valide premesse di sviluppo turistico;
c) che l'associazione abbia un numero di almeno 20 iscritti per una popolazione locale fino a 500 abitanti, 50 iscritti per una popolazione locale fino a 2000 abitanti e non meno di 80 iscritti per una popolazione superiore ai 2000 abitanti.
d) le disposizioni di cui alla lett. a) non si applicano per i comuni capoluogo e per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti [3].
5. La Provincia dopo aver verificato che la domanda è corredata dei requisiti previsti nel comma precedente e che lo statuto è ispirato ai principi di cui all’art. 3, con proprio provvedimento dirigenziale da assumersi entro 60 giorni dall’arrivo della domanda stessa, provvede all'iscrizione della pro-loco all’Albo.
6. Qualora la Provincia non assuma il provvedimento di cui al comma 5 entro il termine in esso indicato, la pro-loco richiedente viene comunque iscritta, a meno che, prima della scadenza del termine, la Provincia non riscontri che la domanda sia carente di taluno dei requisiti indicati nei commi 4 e 5, invitando in tal caso la richiedente ad integrare la domanda stessa entro il termine di 60 giorni.
7. Gli albi provinciali devono contenere:
a) la denominazione della pro-loco, con indicazione dell'indirizzo, dei numeri telefonici, dell’indirizzo e-mail e del Comune di appartenenza;
b) gli estremi dell'atto ufficiale di iscrizione da parte della Provincia;
c) il cognome e nome del legale rappresentante dell'associazione;
d) il numero dei soci iscritti all'associazione.
8. La Provincia provvede ad aggiornare l'elenco al 31 dicembre di ciascun anno e ad inviarne copia entro i successivi 30 giorni al Servizio Regolamentazione turistica ed Organizzazione della Giunta regionale, che ne curerà l'inoltro alla direzione del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la pubblicazione.
Art. 5. Vigilanza.
1. Nell'ambito della sua attività di vigilanza, la Provincia verifica che le pro-loco iscritte al proprio albo conservino i requisiti di iscrizione, provvedano a rinnovare gli organi sociali nei tempi previsti dallo statuto ed inviino il rendiconto di cui all'art. 3, comma 1, lettera f ) almeno ogni due anni.
2. L’attività di vigilanza indicata nel comma 1 può essere effettuata mediante controllo sugli atti e verifica dei termini per quelli soggetti a scadenza o rinnovo, oppure tramite ispezioni.
3. Qualora la Provincia, a seguito di un proprio controllo ispettivo o dietro segnalazione, ritenga che vi sia il ragionevole dubbio che uno o più uffici di accoglienza ed informazione turistica aperte dalle pro-loco che abbia ricevuto la denominazione IAT non sia più operante o non risponda ai criteri fissati dall’APTR ai sensi dell’art. 23, comma 5, della
4. L’APTR, qualora verifichi la fondatezza della comunicazione di cui al comma 3 oppure autonomamente accerti che l’Ufficio di accoglienza e informazioni turistiche aperto dalla pro-loco non abbia più le dovute caratteristiche, né vi siano possibilità di ripristinarle, propone alla Giunta regionale – Servizio Regolamentazione Turistica ed Organizzazione - la revoca del nulla osta di cui all’art. 2 comma 2 della presente legge.
5. Il dirigente del Servizio indicato nel comma 4 provvede ad emanare la determinazione di revoca del nulla osta rilasciato ai sensi dell’art. 2, comma 2, dandone comunicazione alla pro-loco, al Sindaco del comune dove essa opera, alla Provincia competente e all’APTR.
6. Qualora venga accertata che siano venute meno una o più delle condizioni previste dal comma 1, la Provincia invita la pro-loco a ripristinarle entro e non oltre 60 giorni.
7. Qualora abbia accertato che il venir meno delle condizioni previste dal comma 1 dipenda dal mancato rinnovo degli organi sociali e che non sia possibile ricostituirli con i mezzi ordinari, la Provincia verifica se dalla cancellazione della pro-loco dall’Albo possa derivare un pregiudizio ad una o più funzioni pubbliche e, anche in alternativa alla richiesta di ripristino di cui al comma 6, sentito il Sindaco ed acquisito il parere vincolante dell’UNPLI ABRUZZO, può conferire al proprio dirigente preposto al turismo, il compito di riorganizzare, di concerto con l’UNPLI ABRUZZO, l’associazione provvedendo direttamente, o tramite un dipendente della struttura addetta al turismo, ad attivare la ricostituzione degli organi sociali.
8. Scaduto il termine fissato dal comma 6 o preso atto che il tentativo di riorganizzazione ad opera del proprio dirigente non ha avuto esito, la provincia dispone la cancellazione della pro-loco dall'albo, dandone comunicazione entro quindici giorni all’ultimo presidente della pro-loco, al Servizio della Giunta regionale e Comune competenti e all’APTR.
Art. 6. Incentivi e contributi.
1. Alle pro-loco, secondo le norme vigenti, possono essere attribuiti contributi finalizzati a progetti specifici, ai sensi della
2. Per agevolare l’attività delle pro-loco, la Regione e le Province concedono un contributo annuale ripartito in parti eguali tra tutte le pro-loco iscritte all’albo ed in regola con le disposizioni della presente legge.
3. Inoltre la Regione e le Province, con lo stesso provvedimento concedono contributi annuali proporzionati alle attività svolte ed alle manifestazioni organizzate dalla pro-loco nel proprio territorio.
4. La pro-loco richiedente, al momento della liquidazione del contributo, deve documentare, contabilmente e con eventuali copie del relativo materiale pubblicitario e di promozione, l’effettiva attività svolta.
5. Le richieste di contributo devono essere presentate entro il 31 dicembre di ciascun anno, indirizzate, a seconda della competenza, alla Regione Abruzzo e/o all’Assessorato Provinciale, corredate di copia del bilancio di previsione dell’anno successivo e della relazione programmatica relativa. Entro il 30 aprile va presentato il conto consuntivo dell’anno precedente.
6. Sulla base del preventivo, entro il 31 agosto dello stesso anno è concesso il 70% del contributo stanziato. Entro il 31 dicembre il restante 30%, a conguaglio, sulla base del consuntivo presentato.
Art. 7. Contributi regionali.
1. La concessione dei contributi regionali destinati alle Province per l'incentivazione delle Associazioni pro-loco viene disposta con deliberazione della Giunta regionale, che deve essere sottoposta al parere vincolante della Commissione Consiliare competente in materia di turismo.
2. La deliberazione di Giunta di cui al comma 1 deve prevedere la ripartizione dell’intera somma stanziata nell’apposito capitolo di spesa del bilancio regionale fra le Province sulla base dei seguenti criteri:
a) 60% dell’intera somma stanziata da ripartire in parti eguali tra le Province;
b) 30% da ripartire sulla base dei bilanci preventivi dell’anno in corso presentati dalle pro-loco alle Province di rispettiva competenza;
c) 10% al Comitato regionale U.N.P.L.I. di cui all’art. 1, comma 2.
3. Al fine di consentire alla regione la ripartizione sulla base dei criteri di cui al comma 2, le province devono presentare alla Giunta regionale, entro il termine del 31 maggio, l’elenco delle Pro-loco che hanno presentato i bilanci preventivi per l’anno in corso ed i bilanci consuntivi dell’anno precedente, indicando, altresì, l’importo totale delle somme preventivate [4].
4. Contribuzione annuale rispondente ai precedenti criteri, può essere concessa alla pro-loco che, in forma singola o associata, abbia promosso l'apertura di un punto di informazione e accoglienza ai turisti, usando la denominazione IAT, a norma della
Art. 8. Deroghe ed agevolazioni per le pro loco.
1. Con apposito regolamento, da emanarsi entro 90 giorni dall’approvazione della presente legge, la Regione Abruzzo concede, alle pro-loco iscritte all’Albo Provinciale, deroghe ed agevolazioni sanitarie e amministrative in materia di somministrazione alimenti e bevande.
Art. 9. Comitato regionale di valutazione dei progetti presentati dalle pro-loco.
1. Particolari contributi regionali destinati all'incentivazione delle pro-loco vengono concessi esclusivamente a quelle Associazioni che abbiano presentato progetti di promozione, accoglienza e intrattenimento a livello locale o comprensoriale, di cui all'art. 3, comma 1, lettera k), che siano stati valutati positivamente da parte del Comitato previsto dall'art. 1, comma 7.
2. Il Comitato di cui al comma 1, inoltre, esprime il proprio parere in merito all'eventuale inserimento dei progetti presentati dalle pro-loco o loro consorzi nel programma annuale di promozione turistica previsto dalla
3. L'aspetto organizzativo del Comitato viene assicurato dal Servizio Regolamentazione Turistica ed Organizzazione, il cui dirigente provvede di volta in volta a convocarlo e a nominare un dipendente regionale di qualifica non inferiore alla C come suo segretario verbalizzante.
4. Il comitato, le cui riunioni non prevedono gettoni di presenza né rimborsi spesa, è composto dal dirigente del Servizio Regolamentazione Turistica ed Organizzazione, che lo presiede, dal direttore generale dell'Azienda di Promozione turistica regionale, dai dirigenti del settore turismo delle province, dal presidente dell'UNPLI Abruzzo e, limitatamente all'espressione dei pareri di cui al comma 2, dal dirigente del Servizio Sviluppo del Turismo.
5. Tutti i membri del Comitato possono delegare altre persone a rappresentarle.
6. Per la concessione dei contributi previsti dal comma 1, il Comitato è validamente costituito quando alle sue riunioni sono presenti, oltre al Presidente o suo delegato, almeno altri due dei componenti indicati al comma 4, o loro delegati.
7. Per l'espressione del parere previsto dal comma 2, il Comitato è validamente costituito quando, oltre ai componenti indicati dal comma 6, è presente anche il Dirigente del Servizio Sviluppo del Turismo o suo delegato.
8. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, provvede ad emanare le opportune direttive sulle modalità di presentazione dei progetti di promozione, di accoglienza e di intrattenimento e sulle modalità di liquidazione dei relativi contributi.
9. [Le direttive, di cui al comma 8, devono prevedere:
a) la possibilità di concedere anticipi di finanziamento su progetti già realizzati o in fase di realizzazione, fatto salvo in quest’ultimo caso, l’obbligo di restituzione qualora il progetto non sia giunto a compimento;
b) la completa utilizzazione dei fondi stanziati nel bilancio regionale per il finanziamento dei progetti previsti nella presente legge] [5].
Art. 10. Tutela della denominazione pro-loco.
1. La denominazione pro-loco è riservata alle associazioni iscritte agli albi provinciali.
2. Le associazioni denominate pro-loco che non intendano iscriversi all'albo della propria provincia di appartenenza sono tenute a modificare la suddetta denominazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Qualora la Provincia competente abbia riscontrato che nel proprio territorio opera un'associazione denominata pro-loco non iscritta all'albo, la invita a provvedere ove ne esistano le condizioni; altrimenti, o qualora l'associazione non risponda entro trenta giorni dalla richiesta o esplicitamente comunichi di non volersi iscrivere, la diffida a cambiare la denominazione entro tre mesi.
4. Qualora l'associazione non provveda, la provincia denuncia la stessa ai competenti organi giurisdizionali per l’inibitoria dell’utilizzo del termine pro-loco.
Art. 11. Consorzi e forme di cooperazione.
1. Al fine di conseguire unitamente alcuni dei propri scopi, le pro-loco possono dar vita a consorzi intercomunali o altre forme di cooperazione, i quali si configurano, rispetto agli Enti pubblici, come soggetti autonomi.
Art. 12. Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede utilizzando quota parte pari al 75% dello stanziamento iscritto nell’ambito della UPB 09.02.004 sul Cap. 242393denominato "Contributi in favore delle associazioni pro-loco" e determinato dalle annuali leggi di bilancio [6].
1 bis. I progetti di cui all’art. 9, comma 1, sono finanziati per una quota parte pari al 25% dei fondi del bilancio regionale stanziati nell’ambito della UPB 09.02.004 sul Cap. 242393 denominato: Contributi in favore delle associazioni pro-loco [7].
2. I progetti di cui all’art. 9, comma 2 sono finanziati con i fondi del bilancio regionale destinati alla promozione turistica abruzzese a gestione diretta della Direzione Turismo della Giunta regionale ed iscritti nell’ambito della UPB 09.02.001 sul Cap. 242396.
Art. 13. Abrogazione e sostituzione.
1. La
2. Ogni riferimento alla
Art. 14. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 13 della
[2] Comma così sostituito dall’art. 50 della
[3] Lettera aggiunta dall’art. 141 della
[4] Comma così sostituito dall’art. 50 della
[5] Comma abrogato dall’art. 141 della
[6] Comma così modificato dall’art. 141 della
[7] Comma aggiunto dall’art. 141 della
[8] Comma così sostituito dall’art. 50 della