§ 3.7.12 - L.R. 2 maggio 1980, n. 28.
Norme per la costituzione su base regionale della Commissione d'esame per l'accertamento della capacità tecnica degli aspiranti all'esercizio della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 turismo e industria alberghiera
Data:02/05/1980
Numero:28


Sommario
Art. 1.      E' costituita su base regionale, presso la Giunta Regionale, Secondo Dipartimento Settore Turismo la Commissione di esame per l'accertamento della capacità tecnica degli aspiranti all'esercizio [...]
Art. 2.      La composizione della Commissione di cui al precedente articolo viene stabilita come segue:
Art. 3.      La sessione di esami viene disposta con decreto del presidente della Giunta Regionale, previa delibera della Giunta stessa, su proposta del Componente della Giunta preposto al Settore Turismo.
Art. 4.      Nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del decreto di cui al precedente articolo e la data degli esami, la Regione cura, con l'eventuale collaborazione [...]
Art. 5.      Presso la Giunta Regionale Settore Turismo viene istituito e conservato un elenco ufficiale delle guide speleologiche e delle guide turistiche ad indirizzo speleologico.
Art. 6.      E' fatto obbligo alle guide speleologiche di collaborare attivamente e gratuitamente alle operazioni di soccorso speleologico realizzate dal Corpo Nazionale di Soccorso Alpino del CAI [...]
Art. 7.      L'esercizio saltuario, nella Regione Abruzzo. della professione da parte di guide speleologiche o guide turistiche ad indirizzo speleologico provenienti da altre regioni o dall'estero con i loro [...]
Art. 8.      Per quanto concerne l'esercizio della professione di guida speleologica le discese in grotta vengono valutate in tre scale di difficoltà:
Art. 9.      Ai componenti la Commissione sono corrisposti, se dovuti, i gettoni di presenza, l'indennità di trasferta ed il rimborso delle spese di viaggio di cui alle Leggi Regionali 10 agosto 1973, n. 35 [...]


§ 3.7.12 - L.R. 2 maggio 1980, n. 28. [1]

Norme per la costituzione su base regionale della Commissione d'esame per l'accertamento della capacità tecnica degli aspiranti all'esercizio della professione di guida speleologica e guida turistica ad indirizzo speleologico in Abruzzo.

(B.U. n. 24 del 4 giugno 1980).

 

Art. 1.

     E' costituita su base regionale, presso la Giunta Regionale, Secondo Dipartimento Settore Turismo la Commissione di esame per l'accertamento della capacità tecnica degli aspiranti all'esercizio della professione di guida speleologica e guida turistica ad indirizzo speleologico in Abruzzo.

 

     Art. 2.

     La composizione della Commissione di cui al precedente articolo viene stabilita come segue:

     - il Componente della Giunta Regionale preposto al Settore Turismo o un suo rappresentante: Presidente;

     - un rappresentante dell'Amministrazione delle Belle Arti, Antichità e Belle Arti o Monumenti e Gallerie;

     - un rappresentante degli Enti Provinciali per il Turismo della Regione designato dall'UNEPT;

     - un rappresentante degli Enti Locali possessori di grotte turistiche;

     - un docente di lingue estere per le quali vi siano esaminandi;

     - un rappresentante delle associazioni speleologiche abruzzesi designato dalla Federazione Speleologica Abruzzese;

     - un rappresentante del sindacato guide;

     - un rappresentante della Società Speleologica Italiana;

     - un rappresentante del Soccorso Alpino CAI delegazione Speleologica;

     - un Funzionario del competente Ufficio di Pubblica Sicurezza;

     - il Funzionario della carriera direttiva del Settore Turismo responsabile del servizio.

     Funge da Segretario un dipendente regionale con la qualifica non inferiore a Istruttore.

     La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su deliberazione della stessa, viste le designazioni delle competenti Amministrazioni pubbliche e degli altri Enti ed Organismi interessati.

     Per i singoli membri della Commissione possono essere nominati dei supplenti.

 

     Art. 3.

     La sessione di esami viene disposta con decreto del presidente della Giunta Regionale, previa delibera della Giunta stessa, su proposta del Componente della Giunta preposto al Settore Turismo.

     Col medesimo atto vengono specificati il programma di esami, consistenti in una prova scritta ed un colloquio, ed il numero delle guide.

 

     Art. 4.

     Nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del decreto di cui al precedente articolo e la data degli esami, la Regione cura, con l'eventuale collaborazione di enti ed associazioni operanti nel settore, corsi di lezioni teorico-pratiche preparato rie per aspiranti alla professione di guida speleologica.

     Al termine di ciascun corso, i cui istruttori sono nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale, sarà compilato, a cura dell'istruttore capo, un rapporto collegiale su ogni partecipante. Detto rapporto è rimesso alla Commissione di cui all'art. 2 che può disporre che il candidato sostenga le prove pratiche in sua presenza.

     Analogo corso di lezioni preparatorie può essere tenuto per le guide turistiche ad indirizzo speleologico.

     La partecipazione sarà aperta a tutti coloro che avranno fatto regolare domanda di ammissione alla sessione d'esami.

 

     Art. 5.

     Presso la Giunta Regionale Settore Turismo viene istituito e conservato un elenco ufficiale delle guide speleologiche e delle guide turistiche ad indirizzo speleologico.

     Nell'elenco vengono indicati gli estremi della licenza comunale l'indirizzo del titolare, la qualifica, i rinnovi e le variazioni.

     Il titolare della licenza è tenuto a comunicare eventuali variazioni alla Giunta Regionale - Settore Turismo.

 

     Art. 6.

     E' fatto obbligo alle guide speleologiche di collaborare attivamente e gratuitamente alle operazioni di soccorso speleologico realizzate dal Corpo Nazionale di Soccorso Alpino del CAI Delegazione Speleologica.

 

     Art. 7.

     L'esercizio saltuario, nella Regione Abruzzo. della professione da parte di guide speleologiche o guide turistiche ad indirizzo speleologico provenienti da altre regioni o dall'estero con i loro clienti, non è soggetto ad autorizzazioni della Regione, salva l'osservanza delle altre prescrizioni, contenute nella presente legge.

 

     Art. 8.

     Per quanto concerne l'esercizio della professione di guida speleologica le discese in grotta vengono valutate in tre scale di difficoltà:

     - «facile»;

     - «impegnativa»;

     - «difficile».

     Nell'apposito catasto speleologico, da istituire ai sensi dell'art. 4 della L.R. 9 aprile 1975, n. 32, viene citata quale scala di valutazione è scelta per ogni singola cavità, con l'indicazione delle persone che potranno essere assunte dalle guide speleologiche nelle discese, in relazione ad ogni scala di difficoltà.

 

     Art. 9.

     Ai componenti la Commissione sono corrisposti, se dovuti, i gettoni di presenza, l'indennità di trasferta ed il rimborso delle spese di viaggio di cui alle Leggi Regionali 10 agosto 1973, n. 35 e 21 giugno 1978, n. 31.

     (Copertura finanziaria e urgenza).

     (Omissis).

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 19 della L.R. 11 agosto 2004, n. 25.