§ 3.7.75 - L.R. 23 dicembre 1998, n. 155.
Interventi a favore delle strutture ricettive in occasione della celebrazione del Grande Giubileo del 2000.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 turismo e industria alberghiera
Data:23/12/1998
Numero:155


Sommario
Art. 1.  Finalità e procedure.
Art. 2.  Contributo in conto interessi.
Art. 3.  Fondo di dotazione finanziaria.
Art. 4.  Spese di attuazione e di gestione del fondo.
Art. 5.  Modalità di presentazione delle istanze.
Art. 6.  Divieto di cumulo dei contributi.
Art. 7.  Vincolo di destinazione.
Art. 8.  Istituzione capitolo.
Art. 9.  Norma Finanziaria.
Art. 10.  Urgenza.


§ 3.7.75 - L.R. 23 dicembre 1998, n. 155. [1]

Interventi a favore delle strutture ricettive in occasione della celebrazione del Grande Giubileo del 2000.

(B.U. n. Spec. del 29 dicembre 1998).

 

Art. 1. Finalità e procedure.

     1. Per la celebrazione del Grande Giubileo del 2000, in considerazione della prevista affluenza di pellegrini che interesserà anche l'Abruzzo, la Regione promuove interventi di potenziamento e riqualificazione delle strutture nel settore della ricettività a basso costo o in comunità religiose, comprese le soluzioni atte a favorire gli accessi e la mobilità dei disabili e delle persone non autosufficienti e l'abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali.

     2. Per le finalità di cui al comma precedente, sono concessi finanziamenti in conto capitale, fino a totale copertura della spesa ritenuta ammissibile, in favore dei soggetti pubblici o istituti e comunità religiosi, titolari di progetti di ricettività povera, esecutivi alla data di pubblicazione della presente legge ed ubicati in località mete di pellegrinaggi non inferiori a 400.000 pellegrini l'anno tra quelle individuate nel protocollo d'intesa Regione-Conferenza Episcopale Abruzzo e Molise. Sono concessi contributi in conto capitale per un importo non superiore ai 700 milioni e per un massimo del 10% dell'ammontare della somma prevista dalla norma finanziaria, in favore degli Istituti religiosi, che effettuino interventi per la realizzazione di strutture ricettive a basso costo e che siano dello stesso ordine degli Istituti religiosi ubicati nelle mete religiose già individuate dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Rep. n. 115 e che siano impegnati in programmi di formazione dei giovani dei paesi europei ed extraeuropei.

     3. Sono concessi, inoltre, contributi in conto interessi in favore di soggetti privati che effettuino interventi di recupero dell'edilizia minore per la realizzazione, mediante riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, di ricettività alberghiera ed extra-alberghiera di cui ai commi successivi.

     4. E' data priorità agli interventi localizzati nei comuni attraversati dagli itinerari giubilari approvati con deliberazione della Giunta Regionale. Nei suddetti Comuni è possibile la realizzazione di interventi da parte di privati, così come previsto dal comma 6 dell'art. 1 della Legge 7 Agosto 1997, n. 270. In tale caso, l'accesso alle procedure è previsto per le richieste di interventi presentate alla Commissione di cui al comma 1 dell'art. 2 della Legge 270/97 e non ammesse al finanziamento di cui all'art. 1, comma 1 della suddetta legge.

     5. Sono consentiti, con le modalità di seguito previste, interventi per la realizzazione di strutture alberghiere di limitata ricettività, anche in deroga alle norme edilizie ed urbanistiche degli strumenti di pianificazione comunali, con un massimo di 30 posti letto, purché in strutture edilizie esistenti o fabbricati rurali abbandonati o comunque non più necessari alla conduzione del fondo.

     6. La promessa del finanziamento del progetto, nelle ipotesi di cui sopra, costituisce titolo di compatibilità urbanistica riguardo agli strumenti di pianificazione locale sia di livello generale che attuativo, nonché di quelli predisposti a fini di tutela paesaggistica e provoca il superamento di eventuali inibitorie ivi contemplate in ordine alla nuova qualificazione funzionale, ancorché alla stessa concorrano opere interne; comporta, altresì, deroga al regolamenti di igiene, purché l'altezza media dei locali non sia inferiore a metri 2,50 e sia comunque accertata la sussistenza di idonei presidi di ventilazione forzata che assicurino adeguata aerazione.

     7. E' fatta salva, comunque, l'osservanza dei procedimenti in tema di concessione edilizia e/o autorizzazioni e di acquisizione del nullaosta per la protezione dei beni ambientali, delle disposizioni di cui alla legge 1089/39 e di quelle dettate dal legislatore nazionale sui parchi, nonché in tema di esercizi pubblici riguardo alle caratteristiche e condizioni ubicazionali.

     8. Il finanziamento del progetto comporta imposizione del vincolo assoluto di destinazione per 10 anni; è esclusa, pertanto, diversa utilizzazione ancorché l'attività di ristorazione e di ricettività risulti cessata per qualsiasi ragione.

     9. Qualora l'intervento sia previsto in uno o più locali, ricompresi in un più ampio complesso edilizio, sono consentiti la manutenzione ordinaria, la straordinaria, il restauro e/o il risanamento conservativo; se, per contro, le opere riguardino un intero fabbricato, è consentita la ristrutturazione edilizia, purché realizzata con fedele ricostruzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 lett. e) della L.R. 47/90.

     10. Per gli interventi sul patrimonio edilizio in zone rurali deve essere documentato, mediante apposita autocertificazione resa ai sensi della Legge 4.1.1968, n. 15, che trattasi di edifici abbandonati e/o non più necessari al servizio del fondo.

     11. Conseguita la nuova destinazione d'uso non è consentito supplire agli spazi utilizzati per la finalità di ristorazione e di ricettività con la richiesta di nuove costruzioni ripristinatorie.

     12. E' ammessa la realizzazione di strutture di ristorazione quali ristoranti, trattorie, trattorie tipiche, nel rispetto degli strumenti di pianificazione del territorio, a servizio dell'attività ricettiva che si intende porre in essere o incentivare ai sensi della presente legge.

     13. E' ammessa, inoltre, la realizzazione di opere edilizie aggiuntive alle strutture di cui al 5° comma, anche già esistenti, nei casi seguenti:

     a) opere di riqualificazione riguardanti gli adeguamenti alle norme legislative relative alla eliminazione delle barriere architettoniche e sensoriali e le soluzioni atte a favorire gli accessi e la mobilità dei disabili e delle persone non autosufficienti;

     b) recinzioni, muri di cinta e cancellate;

     c) impianti tecnologici e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili sulla base di nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici.

     14. Le spese necessarie per l'allacciamento alle pubbliche reti idriche, elettriche e telefoniche sono assistibili nel limite massimo del 25% dell'investimento totale programmato.

     15. I costi per spese professionali corrispondenti alle vigenti tariffe sono assistibili nella misura massima del 10% della spesa ammessa a contributo.

     16. La presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni da parte dei soggetti privati di cui al 3° comma è consentita esclusivamente a coloro che siano proprietari o titolari di diritti reali di godimento sull'immobile oggetto dei benefici di legge.

 

     Art. 2. Contributo in conto interessi.

     1. Per gli interventi previsti dal 3° comma dell'articolo 1 della presente legge sono concessi contributi per l'abbattimento di 4 punti percentuali del tasso di interesse di riferimento applicato nel settore turistico-alberghiero.

     2. L'importo dell'investimento ammissibile per ciascun intervento non può essere superiore a lire un miliardo.

     3. Sono esclusi dalla concessione del contributo sugli interessi i finanziamenti di importo inferiore a lire 30 milioni.

     4. A richiesta dell'interessato, il contributo in conto interessi può essere convertito in contributo in conto capitale, scontando al valore attuale, al momento dell'erogazione, il beneficio derivante dalla quota di interessi.

     5. Sono ammessi ai benefici di cui al presente articolo anche gli interventi iniziati alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

     6. Le opere ammesse a finanziamento devono essere completate entro il 31 dicembre 1999, a pena di revoca del contributo erogato con conseguente recupero delle somme versate [2].

     7. Gli uffici regionali e comunali preposti al rilascio di concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla-osta, onde consentire l'ultimazione degli interventi di cui alla presente legge entro il termine indicato al comma precedente, istruiscono le pratiche relative entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta.

 

     Art. 3. Fondo di dotazione finanziaria.

     1. Per la finalità di cui alla presente legge è istituito presso la Finanziaria Regionale Abruzzese S.p.A. di seguito denominata FI.R.A., un fondo con dotazione complessiva di lire 12 miliardi.

     2. La predetta dotazione finanziaria viene trasferita alla FI.R.A. a seguito di stipula di apposita convenzione con la Regione. La FI.R.A. dovrà gestire il fondo con una propria contabilità separata.

     3. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1 la FI.R.A. stipula apposite convenzioni con Istituti bancari per la concessione a favore dei richiedenti dei mutui agevolati.

     4. Per la verifica dei requisiti dei richiedenti i benefici finanziari, viene istituita una commissione tecnica mista della quale fanno parte il dirigente regionale del Servizio Strutture Turistiche, o suo delegato, e due rappresentanti della FI.R.A..

 

     Art. 4. Spese di attuazione e di gestione del fondo.

     1. Alla FI.R.A., viene riconosciuto, per l'attuazione della presente legge, l'1,50% annuo (IVA esclusa) dell'intera dotazione.

     2. Per far fronte alle spese di gestione, la FI.R.A. può disporre fino al 3% annuo del fondo stesso, con obbligo di rendicontazione. La copertura di tali oneri è assicurata esclusivamente dagli interessi che maturano sul fondo.

     3. La FI.R.A. S.p.A. è tenuta, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 7 a presentare al Settore regionale competente, per l'approvazione da parte della Giunta Regionale, il rendiconto delle somme di cui all'articolo 3 della presente legge.

     4. Le somme residue, comprensive degli interessi che vanno a maturare sul fondo, devono essere restituite dalla FI.R.A. alla Regione Abruzzo.

 

     Art. 5. Modalità di presentazione delle istanze.

     1. Le istanze per l'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge vanno presentate alla FI.R.A., con le modalità stabilite dalla Giunta Regionale con apposita deliberazione, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Con la deliberazione di cui al comma precedente la Giunta individua altresì:

     - il riparto delle risorse finanziarie tra gli interventi previsti al 2° e al 3° comma dell'articolo 1;

     - le modalità di concessione ed erogazione dei finanziamenti e dei contributi prevedendo anche l'erogazione a saldo ad avvenuto inizio dell'attività con la possibilità di affidarne la gestione ad un'impresa turistica diversa dal beneficiario;

     - la documentazione da allegare a corredo delle domande e a consuntivo dei lavori e delle forniture;

     - le modalità di formazione delle graduatorie.

     3. Con la deliberazione di cui al 1° comma, sono approvati anche uno o più avvisi pubblici che dovranno essere pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo entro i successivi 30 giorni.

 

     Art. 6. Divieto di cumulo dei contributi.

     1. Per la stessa tipologia di intervento non è consentito il cumulo dei contributi di cui alla presente legge con quelli eventualmente disposti dallo Stato, dalla Unione Europea, dalla Regione o da altri Enti pubblici.

 

     Art. 7. Vincolo di destinazione.

     1. Gli immobili di proprietà dei privati, per i quali sono stati concessi i contributi previsti dalla presente legge, sono soggetti a vincolo di destinazione decennale.

     2. Il vincolo è trascritto a cura e spese del beneficiario presso la competente conservatoria dei Registri Immobiliari.

     3. Per quanto attiene alla revoca dei contributi concessi, alle modalità di recupero dei contributi erogati e alla anticipata estinzione del vincolo di destinazione si applicano, per quanto non previsto dalla presente legge e per quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 15 e 16 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 50.

     4. I provvedimenti di cui al comma precedente sono di competenza del dirigente del Servizio Strutture Turistiche.

 

     Art. 8. Istituzione capitolo.

     1. Nel bilancio preventivo della Regione è iscritto il capitolo intitolato "Finanziamento del Consorzio Giubileo Abruzzo 2000", la cui dotazione finanziaria verrà determinata per l'anno 1999 e per gli anni successivi con legge di Bilancio.

 

     Art. 9. Norma Finanziaria.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 12 miliardi, si fa fronte con le disponibilità finanziarie scaturite dal minor utilizzo di fondi della legge 1° marzo 1986, n. 64, già destinati al finanziamento della legge regionale 30 novembre 1989, n. 99 e che saranno reiscritti sul capitolo 242420 di nuova istituzione al Sett. 24, Tit. 2, Cat. 4, denominato: "Costituzione presso la FI.R.A. di un Fondo speciale per benefici finalizzati agli interventi di potenziamento di attività ricettive in occasione del Giubileo del 2000" con uno stanziamento per competenza e cassa di L. 12 miliardi, dopo l'operazione di assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 1998, con prelevamento dal cap. 242999 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale di bilancio n. 4 del 3 febbraio 1998.

 

     Art. 10. Urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 


[1] Per una proroga dei termini di cui alla presente legge, vedi l'art. 1 della L.R. 14 febbraio 2000, n. 8.

[2] Termine così modificato dall'art. 1 della L.R. 16 novembre 1999, n. 106.