§ 3.6.189 - L.R. 20 maggio 2008, n. 7.
Modifiche alla L.R. 19 novembre 2003, n. 19 (Interventi urgenti per il riequilibrio dei fattori produttivi, la riconversione organizzativa e funzionale [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 lavoro e formazione professionale
Data:20/05/2008
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’art. 1 della L.R. 19/2003
Art. 2.  Modifiche all’art. 2 della L.R. 19/2003
Art. 3.  Modifiche all’art. 3 della L.R. 19/2003
Art. 4.  Modifiche all’art. 4 della L.R. 19/2003
Art. 5.  Entrata in vigore


§ 3.6.189 - L.R. 20 maggio 2008, n. 7.

Modifiche alla L.R. 19 novembre 2003, n. 19 (Interventi urgenti per il riequilibrio dei fattori produttivi, la riconversione organizzativa e funzionale e l’incentivazione all’esodo del personale delle agenzie formative).

(B.U. 30 maggio 2008, n. 32)

 

Art. 1. Modifiche all’art. 1 della L.R. 19/2003

1. L’art. 1 della L.R. 19 novembre 2003, n. 19 (Interventi urgenti per il riequilibrio dei fattori produttivi, la riconversione organizzativa e funzionale e l'incentivazione all'esodo del personale delle agenzie formative) è sostituito dal seguente: «Art. 1 - Finalità

1. La presente legge, emanata ai sensi dell’art. 117, commi 3 e 4 della Costituzione, mediante interventi strutturali pluriennali di riequilibrio aziendale e di riconversione produttiva delle agenzie formative iscritte nell’elenco previsto dall’art. 29, comma 1, della L.R. 17 maggio 1995, n. 111 e successive modificazioni ed integrazioni nonché attraverso interventi di sostegno ed incentivo ai lavoratori delle agenzie formative interessati da licenziamento collettivo, persegue le seguenti finalità:

a) rimuovere gli ostacoli derivanti da differenti livelli di flessibilità della struttura aziendale all'applicazione dei principi della concorrenza e del mercato tra gli operatori, pubblici e privati, dell'istruzione e formazione professionale;

b) migliorare la qualità e la funzionalità del sistema formativo regionale agevolando il riequilibrio dei fattori produttivi e la riconversione organizzativa e funzionale delle agenzie formative private e pubbliche, anche ai fini dell'adeguamento delle sedi e delle prestazioni al sistema di accreditamento e certificazione di qualità;

c) tutelare i lavoratori dipendenti delle agenzie formative dagli effetti dei processi di riequilibrio e riconversione aziendale;

d) tutelare i lavoratori dipendenti delle agenzie formative dagli effetti dei licenziamenti collettivi di personale.

2. Ai fini di cui al comma 1, in base a criteri predeterminati dalla Giunta, la Regione:

a) valuta i programmi di riequilibrio aziendale e di riconversione produttiva, comprensivi di un piano di esodo, elaborati dalle agenzie formative di cui al comma 1, ne certifica la qualità e la rispondenza alle finalità della presente legge;

b) valuta le istanze di sostegno ed incentivo dei lavoratori dipendenti delle agenzie formative interessati da licenziamento collettivo;

c) partecipa al finanziamento dei programmi certificati;

d) concede interventi di sostegno e di incentivo ai lavoratori interessati da licenziamento collettivo, intervenuto a far data dall’1.1.2008».

 

     Art. 2. Modifiche all’art. 2 della L.R. 19/2003

1. L’art. 2 della L.R. 19/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 - Natura degli interventi

1. In attuazione delle lettere a) e b), del comma 2, dell'art. 1, la Regione:

a) sostiene e incentiva l’esodo del personale delle agenzie formative inserito in programmi di riequilibrio aziendale, riconversione produttiva o interessati da licenziamento collettivo;

b) finanzia i progetti di formazione e aggiornamento del personale per il quale è previsto il mantenimento dell’impiego a tempo indeterminato;

c) incentiva l’utilizzazione di nuovo personale qualificato in relazione alle necessità emergenti indicate nei programmi di riconversione.

2. Le misure e gli interventi previsti dal comma 1 lettera a) del presente articolo sono adottati anche in deroga alle disposizioni del piano annuale, nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti derivanti dall’ordinamento comunitario».

 

     Art. 3. Modifiche all’art. 3 della L.R. 19/2003

1. L’art. 3 della L.R. 19/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 - Campo di applicazione

1. Le misure di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) si applicano al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che abbia maturato presso la stessa agenzia formativa un’anzianità di almeno due anni; con priorità al personale dipendente a tempo indeterminato delle agenzie formative iscritte nell'elenco previsto dall'art. 29, comma 1, della L.R. 111/1995 e successive modificazioni e integrazioni, che alla data del 31 dicembre 2000 risulti iscritto all'albo istituito ai sensi dell'art. 28 della stessa legge».

 

     Art. 4. Modifiche all’art. 4 della L.R. 19/2003

1. L’art. 4 della legge regionale 19/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 - Procedure

1. Al personale destinatario delle misure di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), in base a criteri predeterminati dalla Giunta, la Regione riconosce un’indennità omnicomprensiva, aggiuntiva al trattamento di fine rapporto corrisposto dall’agenzia formativa.

2. La Regione, altresì, riconosce benefici economici:

a) ai lavoratori delle agenzie formative che intendano intraprendere un’attività in forma individuale o associata;

b) ai soggetti privati che assumono, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato pieno o parziale, i lavoratori delle agenzie formative, con priorità per quelle che utilizzano i medesimi in attività formative con applicazione del relativo C.C.N.L.;

c) alle Amministrazioni pubbliche che assumono, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato pieno o parziale, dipendenti delle agenzie formative, con priorità per quelle che utilizzano i medesimi in attività formative.

3. L’erogazione dell’incentivo viene prioritariamente concessa a coloro che hanno i requisiti per il prepensionamento e a coloro che sono sottoposti a procedure di mobilità e successivamente, su richiesta, sono concessi incentivi agli altri dipendenti.

4. I criteri per la determinazione della misura dell’indennità di cui al comma 1 e le modalità di erogazione della stessa sono deliberati dalla Giunta regionale, che può prevedere anche l’ammissione al finanziamento di piani di esodo già avviati a far data dal 1° gennaio 2003 dalle agenzie formative.

5. Ai pagamenti delle indennità di cui al presente articolo si applica l’art. 23 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7».

 

     Art. 5. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.