§ 3.6.64 - L.R. 2 novembre 1994, n. 73.
Disposizioni integrative della L.R. 4.1.1994, n. 1 (CIAPI).


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 lavoro e formazione professionale
Data:02/11/1994
Numero:73


Sommario
Art. 1.      1. Il primo comma dell'art. 3 della L.R. 4 gennaio 1994 n. 1 dev'essere interpretato nel senso che le disponibilità del capitolo 52421 dello stato di previsione della spesa dell'esercizio 1994 e [...]
Art. 2.      1. Al primo comma dell'art. 3 della L.R. 4 gennaio 1994 n. 1 è aggiunto il seguente comma 1-bis:
Art. 3.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


§ 3.6.64 - L.R. 2 novembre 1994, n. 73.

Disposizioni integrative della L.R. 4.1.1994, n. 1 (CIAPI).

(B.U. n. 37 del 15 novembre 1994).

 

Art. 1.

     1. Il primo comma dell'art. 3 della L.R. 4 gennaio 1994 n. 1 dev'essere interpretato nel senso che le disponibilità del capitolo 52421 dello stato di previsione della spesa dell'esercizio 1994 e degli esercizi successivi sono, fino a concorrenza di lire 1.200 milioni per ciascuno degli esercizi stessi, vincolate all'ammortamento del mutuo di cui all'art. 1 della sopra indicata legge regionale.

 

     Art. 2.

     1. Al primo comma dell'art. 3 della L.R. 4 gennaio 1994 n. 1 è aggiunto il seguente comma 1-bis:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

     La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione».

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.