§ 3.6.61 - L.R. 4 gennaio 1994, n. 1.
Interventi urgenti a favore del C.I.A.P.I. di Chieti-Pescara.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 lavoro e formazione professionale
Data:04/01/1994
Numero:1


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 


§ 3.6.61 - L.R. 4 gennaio 1994, n. 1. [1]

Interventi urgenti a favore del C.I.A.P.I. di Chieti-Pescara.

(B.U. n. 2 del 18 gennaio 1994)

 

Art. 1.

     1. Il Centro Interaziendale di Addestramento Professionale nell'Industria (C.I.A.P.I.) di Chieti-Pescara è autorizzato a contrarre un mutuo decennale presso l'Istituto di credito tesoriere della Regione, da ammortizzare con rate semestrali in conto capitale ed interessi, per l'importo annuo massimo di L. 700.000.000 [2].

     2. Gli importi relativi alle rate semestrali, nel limite massimo annuo di cui al precedente comma, vengono accreditati al CIAPI sulla base dell'avviso di pagamento emesso dall'Istituto mutuante [3].

 

     Art. 2.

     1. Il capitale introitato con l'operazione creditizia di cui all'art. 1 deve essere destinato esclusivamente, in tutto o in parte, al ripianamento della situazione debitoria del C.I.A.P.I., quale risulta alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di indicazioni specifiche predisposte dal Consiglio di Amministrazione, o da chi ne esercita giuridicamente la funzione, controfirmata dal Presidente del Collegio dei Revisori.

     2. Il Consiglio di Amministrazione del CIAPI, o chi ne esercita giuridicamente la funzione, predispone entro sessanta giorni dalla approvazione della presente legge, un piano di risanamento finalizzato al raggiungimento della parità di bilancio dell'ente in un arco di tempo massimo di quattro anni.

     3. Il piano di cui al comma precedente dovrà contenere i seguenti punti:

     a) raggiungimento dell'equilibrio di bilancio attraverso fasi temporalmente definite e certe;

     b) ristrutturazione del centro attraverso una modernizzazione delle strutture;

     c) riduzione dei costi, anche mediante un alleggerimento del peso del personale, rapportandolo alle effettive esigenze dell'attività formativa del centro. Tale obiettivo va perseguito favorendo prepensionamenti e utilizzazione sulla base di convenzioni, da parte del Settore Formazione Professionale della Giunta;

     d) individuazione delle linee di rilancio delle attività formative del centro, adeguando i corsi alle esigenze delle industrie abruzzesi, collegandosi ai bisogni formativi dei paesi in via di sviluppo che si affacciano sull'Adriatico, e riqualificando il personale docente mediante opportuni corsi di aggiornamento. Coordina e armonizza le predette indicazioni e precisazioni in funzione dei nuovi assetti normativi comunitari, nazionali e regionali in materia di politica attiva del lavoro e di formazione professionale in particolare.

     4. Il piano di cui al 2 viene approvato dalla Giunta regionale. Il Settore formazione professionale esercita un adeguato controllo sul CIAPI per assicurare la corretta attuazione del piano stesso.

     5. Gli amministratori del CIAPI che non realizzino gli obiettivi previsti dal piano, secondo le scadenze ivi previste, vengono sostituiti con provvedimento del Presidente della Giunta.

 

     Art. 3.

     1. Il C.I.A.P.I., si impegna a destinare la quota parte corrisposta dalla Regione di cui al cap. 52421 dello stato di previsione della spesa del corrente esercizio e di quelli corrispondenti per gli esercizi futuri, fino a concorrenza di lire 1.200.000.000, per l'ammortamento dei mutui in questione, per tutto il periodo dell'ammortamento stesso.

     1-bis. La Giunta regionale è autorizzata ad eseguire il diretto rimborso delle rate del mutuo erogato ai sensi dell'art. 1 della presente legge qualora il CIAPI dovesse essere in liquidazione, a tal fine utilizzando le disponibilità del capitolo di spesa indicato al primo comma che precede [4].

     2. Il Consiglio di Amministrazione è direttamente responsabile della destinazione delle somme derivanti dall'operazione di mutuo di cui al precedente 1° comma.

 

     Art. 4.

     1. Sono fatte salve le iniziative della Giunta Regionale relativamente al recupero delle somme, qualora la situazione debitoria risultasse in tutto o in parte da responsabilità gestionali pregresse, accertate nelle sedi competenti.

 

     Art. 5.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

     2. La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

     3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 


[1] Abrogata dall'art. 3 della L.R. 10 febbraio 2020, n. 5.

[2] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 9 febbraio 2000, n. 6.

[3] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 9 febbraio 2000, n. 6.

[4] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 2 novembre 1994, n. 73.