Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.4 fiere, mercati, commercio |
Data: | 29/11/2010 |
Numero: | 50 |
Sommario |
Art. 1. Inserimento dell’articolo 19 bis alla L.R. 135/99 |
Art. 2. Inserimento dell’articolo 20 bis alla L.R. 135/99 |
Art. 3. Esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa |
Art. 4. Entrata in vigore |
§ 3.4.83 - L.R. 29 novembre 2010, n. 50. [1]
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23.12.1999, n. 135: 'Norme e modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione Abruzzo a norma del titolo X del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114'
(B.U. 17 dicembre 2010, n. 15 Straord.)
Art. 1. Inserimento dell’articolo 19 bis alla
1. Dopo l’articolo 19 della
“Art. 19 bis. Occupazione abusiva del suolo pubblico per le attività commerciali non autorizzate
1. La Regione persegue la salvaguardia del regolare esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio regionale e stabilisce le norme generali alle quali i comuni si attengono nell’esercizio delle funzioni amministrative concernenti il commercio abusivo su aree pubbliche o su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.
2. Le occupazioni con l’esposizione delle merci in spazi ed aree pubbliche e private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta autorizzazione sono abusive”.
Art. 2. Inserimento dell’articolo 20 bis alla
1. Dopo l’articolo 20 della
“Art. 20 bis. Sanzioni per occupazione abusiva di suolo pubblico
1. Per la cessazione delle occupazioni abusive l’autorità comunale procede nel modo seguente:
a) a coloro che svolgono attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche o aree private soggette a servitù di pubblico passaggio senza le autorizzazioni prescritte dalla legge si applicano le sanzioni amministrative previste all’articolo 29, comma 1, del
b) nell’ipotesi di cui alla lettera a) l’agente o l’ufficiale accertatore procede al sequestro delle merci e delle attrezzature trasmettendo il verbale di accertamento e di sequestro all’autorità competente e dandone copia al trasgressore;
c) l’autorità competente emana il provvedimento di confisca entro ventiquattro ore dal ricevimento del verbale;
d) le merci confiscate ai sensi della lettera a) qualora contraffatte o consistenti in generi merceologici fungibili, devono essere distrutte entro quarantotto ore dalla confisca, a spese del trasgressore, salvo la conservazione di un campione della merce stessa per fini giudiziari;
e) non si procede alla confisca delle merci o attrezzature o a distruzione delle cose confiscate se il trasgressore, in via d’urgenza, previa audizione personale richiesta senza formalità, anche verbalmente, dimostri al competente ufficio che la vendita e l’occupazione erano oggetto rispettivamente di autorizzazione e di concessione. In tal caso le merci vengono riconsegnate;
f) le merci confiscate non contraffatte consistenti in beni non fungibili di cui il trasgressore non sia in grado di dimostrare la provenienza vengono custodite presso la depositeria comunale o altro magazzino allo scopo autorizzato. Dell’atto di deposito è dato immediato avviso all’Albo Pretorio del Comune e, qualora trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione i beni non vengono reclamati dai legittimi proprietari, il Comune può procedere alla distruzione o, nel caso di consistente valore economico, alla vendita degli stessi tramite asta pubblica;
g) i generi alimentari confiscati freschi o mantenuti in confezione integra, non in scadenza, prodotti e conservati nel rispetto della normativa riguardante l’igiene degli alimenti, con particolare riguardo al
2. In applicazione di quanto previsto dall’articolo 29 commi, 2 e 3, del
3. Nel caso di particolare gravità o recidiva oltre che alla sanzione pecuniaria, l’agente o l’ufficiale accertatore dispone la confisca delle merci e delle attrezzature ivi compreso l’automezzo se funzionale alla vendita, a norma della
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano l’attività di vendita diretta.
5. Il monitoraggio dei dati delle autorità competenti sull’abusivismo, l’informazione, gli studi ed approfondimenti delle dinamiche del commercio abusivo riferite alle statistiche di comuni e autorità competenti, l’individuazione di strumenti di lotta al fenomeno dell’abusivismo sono esercitate dall’ Osservatorio regionale del sistema distributivo di cui al comma 86 dell’articolo 1 della
Art. 3. Esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa
1. Non sono soggetti alle disposizioni di cui all’art. 2 della
Art. 4. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
[1] Abrogata dall'art. 41 della